Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19001 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35790/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale spesso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 202/2019, depositata il 16 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-In data 19 dicembre 2015 l’Agente della Riscossione notificava a Lanfranco Nortano l’intimazione di pagamento 092/2015/90/04416946/000 emessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 e relativo alle cartelle di pagamento n. 092/2002/0036807776/000, notificata in data 21/01/2003, 092/2003/0028741225/000, notificata in data 25/09/2003, 092/2003/1002324055/000, notificata in data 06/12/2003, 092/2004/0026816916/000, notificata in data 07/09/2004, 092/2004/0030781241/000, notificata in data 25/10/2004, 092/2004/0032357587/000, notificata in data 19/11/2004, 092/2005/0003343792/000, notificata in data 22/02/2005, 092/2005/0009329457/000, notificata in data 07/06/2005, 092/2006/0022720935/000, notificata in data 28/09/2006, 092/2012/0000282551/001, notificata in data 18/02/2012.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza.
Con sentenza n. 573/2016, la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la somma da pagare in euro 12.130,64.
-Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agente della riscossione.
Il contribuente si costituiva in giudizio con appello incidentale.
Con sentenza n. 202/3/2019, depositata in data 26/03/2019, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, preso atto dell’annullamento ai sensi del d.lgs. 119/18 delle cartelle n. 092/2003/1002324055/000, 092/2004/0032357587/000 e 092/2005/0003343792/000, dichiarava la cessazione della materia
del contendere relativamente ad esse; contestualmente rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, annullando l’atto di intimazione.
-L’ Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposito ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo.
Il contribuente ha depositato un controricorso.
-A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., in data 17.12.2024 veniva depositato il decreto n. 32923/2024, con il quale è stata dichiarata l’estinzione del giudizio.
L’ Agenzia delle entrate-Riscossione ha depositato istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente deve essere affrontata la questione della richiesta di fissazione di udienza. A fronte di una proposta ex art. 380 bis c.p.c., comunicata in data 21 ottobre 2024, l’Agenzia deduce di aver provveduto al deposito dell’istanza di fissazione udienza in data 27 novembre 2024 e, pertanto, entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della predetta proposta.
1.1. – La questione è fondata.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell’istanza di decisione determina l’estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione (Cass., Sez. III, 15 aprile 2024, n. 10131).
Orbene, nel caso di specie, la data di scadenza per il deposito dell’istanza di fissazione udienza era il 30 novembre 2024.
L’Agenzia ha provveduto al deposito dell’istanza di fissazione udienza in data 27 novembre 2024 e, entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta, la quale, tuttavia, per malfunzionamento del sistema informatico, non risultava registrata nell’applicativo, sicché veniva emesso decreto di estinzione.
Tempestivamente, nel termine di 10 giorni, è stata presentata anche l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c.
Va quindi disposta la revoca del decreto di estinzione, poiché la decisione nel caso di specie non si è perfezionata, non avendo natura di provvedimento (Cass., Sez. Un., 20 novembre 2024, n. 29842).
-Con un unico motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c. , in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale dichiarato l’inesistenza delle notifiche relative alle cartelle n. 092/2004/0026816916/000 e 092/2004/0030781241/000, omettendo di considerare la circostanza che le notifiche fossero avvenute a mani di persona convivente con il contribuente.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o
precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. VI-2, 9 marzo 2022, n. 7724).
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792).
Ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796).
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, con accertamento in fatto, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha affermato che gli atti sono stati ricevuti dalla madre, soggetto capace ma non convivente con il ricorrente. In questo modo, conseguentemente, è stato ritenuto necessario l’invio della raccomandata informativa, la cui omissione ha determinato l’inesistenza della notifica, con conseguente illegittimità della pretesa
impositiva. A fronte di una doppia conforme, la censura attiene a una richiesta di riesame nel merito dell’accertamento compiuto .
-Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
-Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalle ragioni poste a fondamento della proposta di definizione anticipata, situazione che si verifica nel presente giudizio ove, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità per carenza di specificità della censura, il ricorso è rigettato per motivi diversi e non vagliati in sede di proposta (v. Cass., Sez. II, 1° agosto 2024, n. 21668).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali (15%) e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.