Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 779 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 779 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3456/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che la rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro
COGNOME, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE per procura a margine del controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza della CTR della Puglia (sez. dist. di Lecce) n. 1651/2014, depositata il 16/07/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME impugnò, dinanzi alla CTP di Lecce, l’avviso di accertamento relativo al recupero del credito di imposta da lui utilizzato negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 per nuovi investimenti produttivi, ex art. 8 della l. n. 388/2000;
la CTP di Lecce accolse il ricorso;
la CTR della Puglia (sez. dist. di Lecce), adita dal l’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado, sul presupposto che il contribuente avesse validamente comprovato di avere acquistato il bene strumentale alla propria attività di panetteria prima dell’8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del d.l. n. 138/2002, che, ai fini della fruizione dell’agevolazione in discorso, sancì il passaggio dal regime automatico a quello autorizzativo);
osservò, in particolare, il giudice di secondo grado, che il contribuente aveva prodotto un fax, datato 1° luglio 2002, contenente la conferma d’ordine del macchinario de quo , sicché, per privare tale documento della propria efficacia probatoria, ‘l’Ufficio avrebbe dovuto dimostrare che (..) era falso o comunque avrebbe dovuto contestarne la sua veridicità nel corso dell’udienza di trattazione’ (pag. 3 della sentenza impugnata);
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi;
il contribuente ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
considerato che
con i l primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’individuazione del momento in cui l’investimento potesse dirsi avviato, da riconoscersi non già in quello di ricezione della ‘conferma d’ordine’, bensì in quello datato 29 luglio 2002 (e, dunque, successivo a ll’8 luglio 2002) nel quale era stato stipulato il contratto di leasing in virtù del quale il bene era poi stato acquisito all’impresa del contribuente;
rileva la ricorrente, da un lato, che il fax in discorso conteneva una mera proposta contrattuale e non recava elementi che ne attestassero la ricezione da parte del destinatario, e, dall’altro, che le fatture con cui erano stati versati degli acconti per il pagamento della fornitura (datate 31 luglio e 30 settembre 2002) erano state successivamente annullate mediante emissione di una nota di credito da parte del fornitore;
con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 2704, 2697 c.c., e 8 della l. n. 377/2000, per avere erroneamente ritenuto concluso il contratto di acquisto del bene anteriormente all’8 luglio 2002, in virtù di un fax non avente data certa e comunque contenente la sola proposta contrattuale;
il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’ art. 348ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ., vertendosi nell’ipotesi della cd. doppia conforme, che ricorre ‘ non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice ‘ (Cass., 09/03/2022, n. 7724) ;
in questo caso, ‘ il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ‘ (Cass., 28/02/2023, n. 5947);
anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto, in primo luogo, si mostra carente del requisito della specificità ex art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.;
e invero, da un lato, esso non ricostruisce compiutamente l ‘ iter che portò alla conclusione del contratto contestato (si enfatizza, infatti,
il contratto di leasing stipulato il 29/07/2002, senza dar conto del modo in cui si ponga in rapporto con le dichiarazioni negoziali intercorse tra le parti prima dell’ 8 luglio 2002) ; dall’altro, riporta solo parzialmente il contenuto del fax del 1° luglio 2002, non consentendo di apprezzarne il collegamento con la ‘conferma d’ordine’ che allo stesso risulta allegata (e che il controricorrente, a pag. 7 del controricorso, deduce di avere, a sua volta, prodotto nel giudizio di primo grado);
in secondo luogo, sotto le insegne del vizio di violazione di legge, il motivo intende in realtà contrapporre una ricostruzione dei fatti (segnatamente, delle circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto di fornitura di cui si discute) diversa da quella effettuata dal giudice di merito sulla base delle risultanze processuali (si veda, in argomento, Cass., 14/01/2019, n. 640, alla cui stregua ‘ le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista pur rettamente individuata e interpretata -non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della
fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità ‘; conforme, Cass., 04/03/2022, n. 7187);
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi professionali ed € 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11/10/2023.