Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32564 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
sul ricorso iscritto al n. 28029/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MONDRAGONE
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania, NAPOLI n. 2889/2021 depositata il 01/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente con la conferma della decisione di primo grado (in tema di impugnazione di avviso di accertamento imposta pubblicità 2013).
propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi;
il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese, essendo il Comune rimasto intimato.
la ricorrente prospetta in due motivi la violazione dell’art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione degli art. 7, l. 212 del 2000 ( motivazione dell’avviso di accertamento impugnato) art. 63, d. lgs. 446 del 1997, 9 e 38, d. lgs. 507 del 1993, art. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ..
Relativamente alla prospettata violazione dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ritiene l’assenza di una doppia conforme per diversità di decisione in fatto, ma non specifica dove sarebbe una tale diversità; inoltre non specifica neanche quale sarebbe l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo, pertanto, risulta inammissibile, sia in quanto precluso per la doppia conforme di merito sia in quanto non specifico. Si è più volte affermato che nell’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348 ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (tra le molte, Cass. n. 26934/23; n. 5947/23).
La ricorrente richiede poi alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, con il motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non consentita.
La sentenza impugnata ha valutato le prove e, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l’imposta richiesta con l’ avviso di accertamento opposto.
Del resto, la valutazione delle prove è questione di merito, insindacabile in questa sede: « In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 – , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01).
La decisione impugnata, unitamente a quella di primo grado, accerta come legittimata passiva la ricorrente, in quanto la COGNOME NOME era prima titolare di una ditta individuale (dal 2014) e poi socia accomandataria della società ricorrente (a partire dal 2017); in fatto, la decisione evidenzia come i cartelli pubblicitari si riferivano alla attività della società ricorrente (‘data l’identità di attività e di sede’), e la società è succeduta alla ditta individuale nella stessa attività e nella stessa sede pubblicizzata nel 2013 oggetto dell’accertamento impugnato.
La decisione poi analizza anche il giudicato esterno relativo alla sentenza del Giudice di Pace e correttamente ritiene non sussistente il giudicato sia per l’oggetto diverso (multe relative al codice della strada) sia per il tipo di decisione, in rito (tardività della contestazione).
Il motivo sulla mancanza di motivazione dell’avviso non risulta prospettato in appello e la ricorrente non specifica dove e quando è stato proposto (in primo e in secondo grado); conseguentemente lo stesso risulta inammissibile in questa sede: «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono
investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio» (Cass. Sez. L., 01/07/2024, n. 18018, Rv. 671850 – 01).
La sentenza risponde a tutte le censure, anche quella della prescrizione, rilevandosi che la pretesa tributaria è portata da un avviso notificato nel ‘quinquennio per l’annualità del 2013’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME