Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16181 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16181 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
Avv. Acc.
–
IRPEF –
Movimentazione conto
corrente – 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28690/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA 229/2016, depositata in data 6 maggio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Potenza – in data 02/01/2013, notificava ad NOME COGNOME esercente l’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori, l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE con il quale, ai sensi dell’art. 39,
primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 venivano accertati per l’anno d’imposta 2007 maggiori ricavi pari a € 72.410,00. Ciò a seguito dell’espletamento di indagini finanziarie ex artt. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/73 e 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633, previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’Ufficio riteneva non giustificati: versamenti per complessivi € 48.090,00; prelevamenti per complessivi € 24.320,00. Il tutto era preceduto da un invito al contraddittorio n. I00225/2011 a mezzo del quale venivano richieste giustificazioni in ordine alle movimentazioni in prelievo ed in versamento sui conti correnti bancari intestati alla ditta individuale; il contribuente forniva giustificazioni documentali.
Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Potenza; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 98/03/2015, rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo non giustificate le movimentazioni finanziarie.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Basilicata; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 229/02/2016, depositata in data 6 maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello del contribuente, confermando la sentenza della C.t.p.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Basilicata, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.
Con ordinanza interlocutoria n. 29373/2024, la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 ed in quella riconvocata del 3 giugno 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso principale, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.»), il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha completamente pretermesso di valutare il fatto che, in sede di accertamento con adesione con l’amministrazione finanziaria (non conclusosi positivamente), vi era stato l’accertamento in contraddittorio (con portata di confessione stragiudiziale) della completa giustificazione delle movimentazioni in versamento sul conto corrente oggetto di verifica, fatto storico che trovava evidenza nel verbale redatto dall’amministrazione finanziaria in data 03/06/2013.
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entrate (pagg. 7 -12) lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui la C.t.r. ha dichiarato inammissibile, per mancata proposizione dell’appello incidentale, e contemporaneamente infondata l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo del contribuente notificato a mezzo posta privata. La proposizione di tale ricorso incidentale è evincibile infatti sia dal tenore delle conclusioni, ove si richiede non solo il rigetto del ricorso principale, ma anche l’accoglimento delle censure proposte dalla controricorrente nel corpo del controricorso; sia dalla stessa relata di notifica del controricorso ; sia dall’espressa menzione del mezzo incidentale nello stesso controricorso (pag.2).
Devono, preliminarmente, rigettarsi le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.
Infatti, il ricorso dinanzi a questa Corte risulta essere stato proposto correttamente, alla luce della giurisprudenza di legittimità
sul c.d. termine lungo di impugnazione (Cass. n. 6592/2019): la sentenza del Giudice di appello è stata pubblicata in data 06/05/2016 e il ricorso risulta esser stato presentato in data 07/12/2016, quindi in tempo utile rispetto al termine semestrale a cui andava aggiunto quello di trentuno giorni corrispondente alla sospensione feriale estiva.
Il presente ricorso, poi, è stato oggetto di regolare notifica a mezzo PEC. La notificazione telematica degli atti è disciplinata: dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1, 3 bis , 6, 9 e 11; dall’art. 16 -septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221; dall’art. 18 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44; dagli artt. 13 e 19 bis del Provvedimento del Responsabile RAGIONE_SOCIALE del 16 aprile 2014, oltre che dal d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e dal D.P.C.M. 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata). In particolare, la legge n. 53/1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, emanate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale, rimanda all’articolo 19 bis cit. (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento), che al comma 1 e al comma 2 prevede soltanto che l’atto sia in formato PDF, e ciò anche nell’ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’eccezione di parte controricorrente, fondata sulla ritenuta esclusione della notifica a mezzo PEC nel processo tributario, è infondata, in considerazione della ordinaria natura civile del giudizio di legittimità.
Procedendo alla disamina del primo motivo di ricorso principale, esso è inammissibile.
Rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ.
Tale norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l’atto di appello è stato depositato in data 19 agosto 2015 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
3.1. Di poi, non risulta ex actis che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, siano tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 09/03/2022, n. 7724). Anzi le argomentazioni utilizzate sono esattamente sovrapponibili laddove nella sentenza della C.t.p. di Potenza si legge che ‘Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto al suo onere probatorio, essendosi limitata a contestare genericamente l’operato dell’ufficio, senza giustificare la causale dei versamenti che sono stati dedotti fin dalla notifica del questionario’ ; e nella sentenza della C.t.r. si afferma: ‘Orbene, l’ufficio ha adempiuto correttamente l’onere di provare la sussistenza delle operazioni originanti ricorso all’accertamento con indagine di bancarie all’esito delle quali, dopo aver valutato le deduzioni di parte e la documentazione prodotta in sede di contraddittorio, ha ritenuto non giustificati versamenti per € 48.090,00 e prelievi per € 24.320,00…Il contribuente, invece, ha fornito un inizio di prova , tuttavia, non adeguata a giustificare tali movimentazioni non potendosi, infatti, ritenere tale il generico riferimento a ‘ non
ricord ‘ o, ‘ versamenti per cass ‘ a o a prelievi di dipendenti per ragioni di cassa (il cui nominativo tuttavia non viene nemmeno indicato)’.
Lee due decisioni di merito si fondano sostanzialmente sulla medesima ratio /informazione probatoria, con la logica conseguenza che si è in presenza di doppia conforme.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso principale.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2025 ed in riconvocazione il 3