Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
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Oggetto: – accertamento
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ricorso
cassazione
motivi di merito
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 3384/NUMERO_DOCUMENTO proposto da: RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO (con domicilio digitale all’ indirizzo PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1827/01/22 depositata in data 30/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente e i soci impugnavano con separati ricorsi gli avvisi di accertamento notificati con i quali l’Ufficio richiedeva a tutti maggiori tributi per imposte dirette e iva a seguito di attività di controllo fondata anche sulle risultanze di indagini finanziarie;
la CTP rigettava il ricorso della contribuente società e dei soci; i contribuenti tutti proponevano appello;
nelle more del giudizio di secondo grado, i soci della RAGIONE_SOCIALE definivano la propria posizione;
-la CTR dichiarava quindi l’estinzione dei giudizi proposti dai soci e rigettava l’appello della società;
ricorre ora a questa Corte RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con atto affidato a un motivo;
-resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
-il Consigliere delegato ha depositata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c.;
Considerato che:
la proposta di definizione accelerata è stata depositata in data 10 gennaio 2024;
successivamente, in data 1° febbraio 2024, parte controricorrente si è costituita, nel rispetto dei termini in quanto gli stessi erano sottoposti alla proroga di cui alla L. 197 del 2022;
è evidente quindi che la proposta di definizione accelerata in parola, che costituisce atto endo-processuale di carattere non definitorio, esplicitandosi in essa una mera comunicazione della Corte alle parti, è
stata resa in violazione del contraddittorio, poiché espressa quando nel giudizio non erano presenti, non per loro colpa ma legittimamente, tutte le parti che avevano diritto di prendervi parte; – è evidente allora che detta proposta è inefficace e se ne può disporre la revoca: il giudizio ne resta in ogni caso indenne dovendosi
la proposta in argomento considerare come inutiliter data ;
residua quindi la possibilità di decisione da parte del Collegio secondo la via processuale ordinaria;
sul punto, la Corte ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto: ‘nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, ove la sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio sia depositata precocemente, anteriormente alla scadenza del termine per la costituzione del controricorrente, la stessa va revocata ed è comunque priva di alcun effetto processuale in quanto resa in violazione del contraddittorio. In tale caso, la controversia va decisa dal Collegio ex art. 380 bis 1 c.p.c., senza che sussistano i presupposti processuali -nel caso di rigetto del ricorso -per l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.’.
pertanto, dal momento che la proposta in argomento risulta nel concreto priva di effetti va quindi esaminato l’unico motivo di ricorso proposto;
il solo motivo dedotto censura la pronuncia gravata per omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio, in quanto la sentenza di merito avrebbe omesso, di effettuare una valutazione logica e contestualizzata degli importi dei finanziamenti infruttiferi versati dai soci nell’anno considerato, limitandosi a prendere per buono l’importo complessivo di €. 132.270,00 pari alla mera differenza algebrica tra il saldo risultante a fine esercizio ed il saldo iniziale. Nello specifico, non
sarebbe stata presa in considerazione la circostanza per la quale, durante l’anno d’imposta considerato, la società ha provveduto alla restituzione ai soci di parte dei versamenti già effettuati, così come consentito dalla delibera assembleare. Pertanto, l’importo dei versamenti accertati (132.270,00), è alterato dalla mancata considerazione degli importi restituiti e tornati nella disponibilità dei soci. Inoltre, la pronuncia oggetto di ricorso avrebbe ritenuto erroneamente che non vi fosse tracciabilità e che non vi fosse alcun verbale di Assemblea e tanto meno l’indicazione in bilancio dei suddetti versamenti, con ciò compiendo una errata valutazione della documentazione acquisita agli atti;
il ricorso si rivela inammissibile per più ragioni;
in primo luogo, poiché in questo caso siamo in presente di una c.d. ‘doppia conforme’ di merito, stante il rigetto del ricorso della società contribuente sia in primo sia in secondo grado, va rilevato che si lamenta un omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è censura non consentita;
il ricorso avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto della sentenza di primo grado e di quella d’appello per dimostrare che esse sono tra loro diverse, avendo questa Corte infatti ripetutamente precisato (Cass. n. 20994/2019; n. 26774/2016; n. 5528/2014) che, nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dal quinto comma dell’art. 348-ter c.p.c. il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse;
ancora, il ricorso esso è manifestamente inammissibile nella parte in cui si censura la valutazione degli importi dei finanziamenti, in quanto ripropone censure di merito non ammesse di fronte a questa Corte;
nondimeno, lo stesso è ancora manifestamente inammissibile, pure in quanto denuncia un errato apprezzamento del materiale probatorio (che costituisce quindi censura non proponibile in questa sede) peraltro senza che tale profilo oggetto del motivo risulti aver costituito neppure ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rigettato le doglianze dei contribuenti in forza della ‘la scarsa capacità economica dei soci, che difficilmente avrebbero potuto accedere un finanziamento così importante’ che ha condotto la RAGIONE_SOCIALE ‘a conclusione che la provvista sarebbe stata creata mediante l’utilizzo di ricavi non contabilizzati’;
tale affermazione, non censurata e posta a base del decidere, rende quindi il motivo ulteriormente inammissibile;
infine, poiché la presente decisione non fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., a fronte della quale parte ricorrente è rimasta inerte e della quale proposta la parte controricorrente, senza sua colpa in quanto costituitasi tempestivamente successivamente al deposito della stessa, operato precocemente, non trovano qui applicazione le disposizioni di cui all’art. 96 c. 3 e c. 4 c.p.c.;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con onere a carico RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.