Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34978 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34978 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15402-2019 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE pro tempore
, in persona del Direttore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che le rappresenta e difende ope legis
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 5039/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Milano, in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione di pagamento relativa ad IRPEF ed atti ad essa presupposti;
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 60, ultimo comma, d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto valida la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nonostante quanto attestato dai «documenti anagrafici (certificato di residenza e carta d’identità del contribuente …) » circa l’intervenuto trasferimento della residenza anagrafica del contribuente presso altro Comune in data anteriore;
1.2. la doglianza è inammissibile non avendo il ricorrente trascritto, neppure in parte qua , il contenuto della suddetta documentazione, né allegato la stessa al ricorso, e neppure risulta in quale luogo del fascicolo
processuale o di parte essa in atto si troverebbe, in spregio al principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ.;
1.3. è opportuno, peraltro, evidenziare che, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado trascritta in parte qua nel controricorso, la suddetta doglianza fu respinta nella sentenza di primo grado, confermata sul punto in grado di appello, sul rilievo che il contribuente «avrebbe dovuto comunicare all’Ente impositore il cambio d’indirizzo» , con accertamento, dunque, anche in fatto insindacabile nella presente sede;
1.4. è d’uopo, quindi, ribadire che i n tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio, e tale ius variandi dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, al che consegue che il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato (cfr. Cass. n. 4412 del 2020; Cass. n. 11170 del 2013; Cass. n. 5358 del 2006);
2.1. il secondo motivo, rubricato «insussistenza di abuso di condotta processuale» è inammissibile atteso che, se è vero che l’indicazione dei motivi non necessita dell’impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l’oggetto del giudizio della Corte (cfr. Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014), il che richiede che i motivi posti
a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (cfr. Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014), e comporta, tra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione RAGIONE_SOCIALE dedotte violazioni di norme o principi di diritto (cfr. Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015);
2.2. nel caso in esame il motivo si rivela dunque incomprensibile nel suo svolgimento, non rispondendo ai criteri di specificità dei motivi richiesti da questa Corte in relazione al n. 4 dell’art. 366 c.p.c. (v. le pagg. 2056 dell’atto), con un’esposizione RAGIONE_SOCIALE censure tanto disorganica da non offrire una rappresentazione chiara RAGIONE_SOCIALE questioni di causa, rendendo incomprensibile a questa Corte il motivo di doglianza, quando invece l’obiettivo del processo è quello di assicurare un’effet tiva tutela del diritto di difesa, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo;
3.1. il terzo, quarto e quinto motivo sono parimenti inammissibili non essendo articolati in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c. e non individuando con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (cfr. Cass. SU n. 32415 del 08/11/2021);
3.2. con riguardo poi alla lamentata omessa pronuncia della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale sul motivo di appello formulato dal contribuente in merito alla validità della delega rilasciata per la sottoscrizione degli atti presupposti, la doglianza, oltre che in primo luogo del tutto priva di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., in quanto il motivo dell’appello non risulta riportat o nel ricorso neppure per sintesi, è anche infondata atteso che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha al riguardo confermato la pronuncia di primo grado circa l ‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure rivolte avverso l’avviso di accertamento in quanto divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione nei termini prescritti;
per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.800,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità