Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14805 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19516/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, Avvocato, con domicilio telematico alla pec
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 748/2018 depositata il 21/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale della Basilicata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA, eccependo l’omessa notifica del prodromico avviso d’accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF 2009.
L’RAGIONE_SOCIALE, assumendo anche le difese dell’Agente della riscossione, eccepiva l’inammissibilità del ricorso
in quanto non avente ad oggetto vizi propri dell’avviso di iscrizione ipotecaria, bensì del prodromico avviso d’accertamento il quale, invece, risultava ritualmente notificato e non impugnato, atteso che la notifica era stata eseguita a San Severino Lucano in INDIRIZZO, presso il domicilio fiscale della contribuente, indicato nel frontespizio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi presentate anche in data successiva, era stato consegnato nelle mani di soggetto qualificatosi come incaricato, e di ciò era stato dato avviso al destinatario, con spedizione in pari data dell’apposita comunicazione di avvenuta notifica.
Il ricorso veniva accolto dalla Commissione di prossimità, con sentenza che veniva confermata in sede di appello.
La CTR della Basilicata, nella sentenza impugnata, affermava che la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata nel «vecchio domicilio fiscale della contribuente» e che «tale notifica doveva ritenersi inesistente in ragione del fatto che (…) la contribuente non ha potuto avere cognizione della pretesa tributaria a suo carico», che «tutte le precedenti notifiche sono state eseguite dalla Guardia di Finanza presso il domicilio della contribuente sito in Policoro alla INDIRIZZO, indirizzo indicato dalla stessa contribuente anche nelle controdeduzioni trasmessa a seguito del pvc» e che «infine, è stato appurato che l’immobile sito in San Severino Lucano al INDIRIZZO (indirizzo di notifica dell’avviso di accertamento), dove era precedentemente situato lo studio della contribuente, era disabitato da diversi anni e non vi era alcuna persona che potesse ricevere la notifica dell’atto».
Ricorre l’Amministrazione con unico motivo e resiste la contribuente con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c od. proc. civ., la
«Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del DPR n. 600/73 e dell’art. 7 L.890/82 », lamentando che la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto immune da censure la statuizione dei giudici di primo grado che avevano ritenuto errato il luogo di notifica, affermando che l’avviso d’accertamento andasse notificato nel Comune di Policoro, all’indirizzo che la contribuente aveva dichiarato, quale domicilio eletto, nella memoria recante le osservazioni al verbale di verifica della Guardia di Finanza e non, invece, presso il ‘vecchio’ domicilio fiscale sito nel Comune di San Severino Lucano, in quanto disabitato e privo di persona che potesse ivi ricevere l’atto in luogo del destinatario.
Il motivo è fondato.
2.1. Ai fini della valutazione in ordine alla legittimità della notificazione dell’avviso, quale atto presupposto della comunicazione oggetto di giudizio, deve aversi riguardo alla lett. c) del primo comma dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da coordinarsi con il terzo comma dell’art. 35 del DPR n. 633 del 1972.
2.2. La prima disposizione prevede, in generale, che, quanto alle notificazioni degli atti tributari, si applicano gli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma, «salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario».
2.3. La seconda disposizione prevede, in particolare, che, «in caso di variazione di alcuno degli elementi o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1» (primo periodo), soggiungendo che, «se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata» (secondo periodo).
2.4. Pertanto, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe si è iscritti e poiché il domicilio fiscale e la residenza sono concetti diversi (anche se, nella maggior parte dei casi e con specifico riferimento alle persone fisiche, coincidono), deve precisarsi che il secondo comma dell’art. 58, che disciplina l’ipotesi del trasferimento della propria residenza anagrafica in altro Comune, si riferisce specificamente alla variazione di «domicilio», mentre l’art. 60, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, disciplina le variazioni dell’«indirizzo». Anche questa Corte ha chiarito che «domicilio fiscale» ed «indirizzo» sono concetti diversi: il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973); l’indirizzo, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell’ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973).
2.5. Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un’ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono, invece, disciplinati dal successivo art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un’ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni. (Cass., 6 ottobre 2017, n. 23334, in motivazione).
2.6. L’art. 60, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede infine la facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.
Tanto rilevato, deve premettersi che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, a norma dell’art. 58
del d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida (Cass., 13 giugno 2022, n. 18979; Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25680, da ultimo richiamate da Cass. n. 36217 del 2023).
3.1. Come questa Corte ha precisato, una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nell’art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, e urterebbe contro il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; Cass., 22 dicembre 2021, n. 41137; Cass., 21 luglio 2015, n. 15258; Cass., 10 maggio 2013, n. 11170).
3.2. Questi i principi di diritto statuiti da questa Corte al riguardo:
-) «Ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto» (Cass., 29
novembre 2013, n. 26717 e, più di recente, Cass., 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass., 20 febbraio 2020, n. 24292);
-) «Laddove vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione dell’elezione detta, in rapporto alla ricezione degli atti tributari, non residua, per l’amministrazione, altra possibilità che eseguire la notificazione all’indirizzo del dichiarante, con la conseguente invalidazione della notificazione dell’atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto» (Cass., 27 ottobre 2021, n. 30232);
-) «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte dei redditi, in caso di originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento» (Cass., 18 dicembre 2019, n. NUMERO_TELEFONO).
3.3. Va, inoltre, osservato che sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte che:
-) la disciplina RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato RAGIONE_SOCIALE eventuali variazioni (cfr. Cass., 17 agosto 2021, n. 22979; Cass., 29 aprile 2015, n. 8630; Cass., 28 novembre 2014, n. 25272);
-) il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., Cass., 28 novembre 2014, n. 25272; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1206;
-) è legittima l’effettuazione della notificazione degli atti tributari, da parte del messo notificatore, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui i mutamenti anagrafici siano intervenuti successivamente alla notifica medesima, in quanto l’ignoranza del nuovo indirizzo del contribuente non può addebitarsi all’amministrazione notificante, alla quale non può essere richiesta un’opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici (nella specie, i registri anagrafici comunali), avendo, peraltro, il legislatore posto a carico del contribuente l’onere di provvedere tempestivamente alle predette variazioni (Cass., 20 luglio 2011, n. 15919; Cass., 28 novembre 2013, n. 1440);
-) il modello di notificazione in questione è già stato reputato in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientata, in base alle considerazioni espresse dalla Corte, secondo cui la notificazione dell’avviso di accertamento in base all’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 s’innesta nell’ambito di un preesistente rapporto con il fisco, che presuppone il compimento da parte del contribuente di atti idonei a mettere in moto il meccanismo impositivo, e non costituisce, quindi, un fatto imprevedibile per il destinatario, a carico del quale è posto, proprio per tale motivo, l’onere di eleggere domicilio nel luogo del proprio domicilio fiscale, ed in ogni caso di comunicare le variazioni (Cass., 3 aprile 2006, n. 7773);
-) l’assolvimento di un tale onere, che si deve ritenere esteso all’indicazione di un indirizzo utile a consentire la notificazione, non risulta così gravoso da incidere sulle garanzie del contribuente, né si traduce in un ingiustificato privilegio per il fisco, essendo la norma conformata alla specificità del complessivo rapporto impositivo, nonché strumentale alle esigenze funzionali ed operative dell’amministrazione finanziaria, rispondenti all’interesse generale (Cass., 21 marzo 2014, n. 6661 e, da ultimo, Cass. 17
agosto 2021, n. 22979; Cass., 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., 7 giugno 2021, n. 15739).
Quel che si ricava dai principi richiamati è, dunque, che, nel l’ipotesi in cui il contribuente abbia indicato nella dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale e l’indirizzo , la notificazione effettuata presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi deve ritenersi valida, anche qualora tale indicazione -ma così non è nel caso di specie – sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche.
Ed invero, per quanto qui diffusamente rilevato, l’indirizzo , una volta specificato, legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, ovvero, come nel caso di specie, in quello risultante dalla dichiarazione dei redditi oggetto di accertamento.
Nel caso di specie, la notifica risulterebbe effettuata correttamente presso il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente, peraltro coincidente con la residenza anagrafica, mediante consegna a persona qualificatasi come addetta alla ricezione e con successivo invio della comunicazione di avvenuta notifica.
5.1. Inoltre, nel caso in esame, non può rilevare l’elezione di domicilio contenuta nelle controdeduzioni al pvc della Guardia di Finanza.
Indipendentemente da ogni valutazione in merito al mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE forme previste dall’art. 60, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 (indicazione espressa nella dichiarazione annuale ovvero in altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ), l’elezione di domicilio non può infatti essere ritenuta efficace, perché effettuata presso un comune diverso da quello del domicilio fiscale, e dunque in violazione di quanto prescritto dalla richiamata disposizione.
La Commissione regionale non si è attenuta agli illustrati principi.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024.