Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14684 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
Oggetto: notifica atto
impositivo presupposto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10861/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME NOME, con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 5506/34/16 pronunciata il 09 marzo 2016 e depositata il 25 ottobre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente impugnava l’avviso di presa in carico per l’avvio dell’attività di riscossione notificatogli per intervenuta definitività dell’avviso di accertamento presupposto. In particolare, denunziava sia l’omessa notifica dell’atto presupposto, sia l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato perché notificato ad un indirizzo privo di qualsivoglia collegamento del contribuente. L’avviso era invero stato notificato in data 02.05.2014 in INDIRIZZO a Milano, sebbene il contribuente fosse residente in Gran Bretagna a far data dal 2007. Censurava poi la carenza di motivazione dell’avviso e il difetto di allegazione dell’atto presupposto.
Costituitosi l’Ufficio, la CTP accoglieva il ricorso.
Ricorreva in appello l’Ufficio, rilevando come il contribuente fosse ancora fiscalmente residente in Italia, avendo omesso di comunicare la variazione del suo domicilio all’RAGIONE_SOCIALE. Costituitosi il contribuente, la CTR accoglieva il gravame riformando la decisione di primo grado sulla scorta della giurisprudenza relativa al solo iter notificatorio del contribuente residente in Italia, ossia con notifica perfezionatasi a mani del portiere RAGIONE_SOCIALE stabile, cui aveva poi fatto seguito l’invio della seconda lettera raccomandata.
Il contribuente ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata svolgendo due motivi di ricorso, cui resiste l’Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. Rimane intimato l’Agente della Riscossione.
CONSIDERATO
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 14 e 7 L. n. 890/82, 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, 156 c.p.c. e 24 Cost. con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
In sintesi, critica la sentenza perché assunta in violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 14 e 7 della L. n. 890/82 nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973 non essendosi avveduta del fatto che il contribuente era residente all’RAGIONE_SOCIALE già da molti anni, laddove la notificazione era avvenuta in Italia e, quindi, in un luogo che non aveva alcun collegamento con il contribuente. Ricorda i plurimi documenti prodotti nei giudizi di merito, a partire dal certificato RAGIONE_SOCIALE del 13.02.2007.
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto storico per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
In sostanza svolge la stessa censura di cui al primo motivo ma sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storico, riconducibile alla mancata considerazione del trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE del contribuente.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, vertendo sostanzialmente sulla medesima circostanza e sono infondati.
Va ricordato che gli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 hanno subito modifiche in conseguenza RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte costituzionale n. 360 del 19.12.2003 e n. 366 del 7.11.2007. La prima pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 60 cit. nella parte in cui prevede la ultra-efficacia dell’indirizzo indicato in dichiarazione, in quanto fissato in un termine di sessanta giorni (sicché il d.l. n. 223 del 2006, convertito in I. n. 248 del 2006 ha, poi, ridotto detto termine in trenta giorni). La seconda pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 comma 1, lett. c), e) ed f) del d.P.R. n. 600/1973 e del comma
1, della seconda parte del comma 2 dell’art. 58, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all’RAGIONE_SOCIALE una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione all’A.I.R.E. Questa Corte ha pertanto affermato che «Alla stregua di questa ultima sentenza avente effetto su tutti i rapporti e giudizi pendenti e, quindi, anche su quello odierno, nel caso di notificazione a cittadino italiano che ha all’RAGIONE_SOCIALE una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), va ritenuto applicabile l’art. 142 c.p.c. e la ivi prevista notifica mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna alla quale è diretta (Cass. n. 14062 del 2014). Emerge dalla sentenza impugnata, e non è contestato in atti, che il contribuente, cittadino italiano residente all’RAGIONE_SOCIALE, risultava iscritto all’RAGIONE_SOCIALE a far tempo del 23 ottobre 1996. La notificazione della cartella di pagamento dedotta in controversia, in forza della previsione dell’art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, andava effettuata dall’Amministrazione finanziaria entro il sessantesimo giorno successivo alla data dell’avvenuta variazione anagrafica, e soltanto dopo questa data al domicilio RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 142 c.p.c., come prescritto in esito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 366 del 2007 che ha effetto retroattivo. Questa Corte ha affermato che l’efficacia dalle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per esservi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto, mentre si estende a tutti gli altri rapporti (Cass. n. 618 del 2018). Pertanto, la inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, va
affermata con riguardo sia ad atti processuali successivi, sia ad atti processuali compiuti in precedenza, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la predetta sentenza (Cass. n. 5039 del 2001, Cass. n. 9329 del 2010).» (Cfr. Cass., V, n. 13126/2019).
Nella fattispecie in esame è incontroverso che nei gradi di merito la residenza all’RAGIONE_SOCIALE del contribuente, decorrente dal 2007, sia stata oggetto di esame. Altresì, residenza (nel caso di specie estera) e domicilio fiscale non sono concetti coincidenti; se è vero che il novellato art. il 60 lett. e bis) del d.P.R. 600/1973 qualifica come facoltà quella del contribuente di comunicare all’ufficio finanziario l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE e che al tempo della notifica il contribuente era iscritto all’RAGIONE_SOCIALE da tre anni, non è men vero il fatto che l’avviso di accertamento sia stato ricevuto dal portiere al domicilio fiscale in Milano, con successiva spedizione di raccomandata informativa, dove poi è stato notificato anche l’atto di presa in carico poi regolarmente impugnato dal contribuente nei termini come accertato dalla CTR, lascia intendere che la notifica possa ritenersi validamente eseguita, avendo la parte contribuente spiegato tempestive difese. Ed infatti, Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un’ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono, invece, disciplinati dal successivo art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede un’ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni. (Cass., 6 ottobre 2017, n. 23334, in motivazione). In questo senso, l’art. 60, comma 1, lett. d) del DPR n. 600 del 1973 prevede infine la facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio, nel comune del proprio domicilio fiscale, per la notificazione RAGIONE_SOCIALE atti o RAGIONE_SOCIALE avvisi che lo riguardano. Tanto rilevato, deve premettersi che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che, in tema
di notificazione RAGIONE_SOCIALE avvisi di accertamento e RAGIONE_SOCIALE altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, a norma dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida (Cass., 13 giugno 2022, n. 18979; Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25680, da ultimo richiamate da Cass. n. 36217 del 2023). Come parimenti questa Corte ha precisato, una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nell’art. 5 8, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, e urterebbe contro il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; Cass., 22 dicembre 2021, n. 41137; Cass., 21 luglio 2015, n. 15258; Cass., 10 maggio 2013, n. 11170).
Pertanto, la notifica deve ritenersi validamente eseguita, la sentenza qui impugnata è immune dai vizi lamentati ed il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla va disposto in ordine alle spese riguardo al rapporto processuale tra ricorrente ed agente della riscossione, che non ha svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE, che liquida in €.cinquemila seicento/00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024