Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15747/2020 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOMECOGNOME
INTIMATO
NEI CONFRONTI DI
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;
INTIMATA
E
Regione Campania, con sede in Napoli, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore ;
INTIMATA
NONCHÈ
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore ;
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA NOTIFICA DI CARTELLE DI PAGAMENTO AL DOMICILIO INDICATO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI ULTRAPETIZIONE
INTIMATO
NONCHÉ ANCORA
Comune di Ischia (NA), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 30 ottobre 2019, n. 8088/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 maggio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
L ‘ Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 30 ottobre 2019, n. 8088/08/2019 che, in controversia su impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO per l’importo complessivo di € 84.727,08 nei confronti di NOME COGNOME, notificatagli il 17 marzo 2016, in dipendenza di varie cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del COGNOME, d ell’Agenzia delle Entrate , della Regione Campania, del Comune di Napoli e del Comune di Ischia (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 17 gennaio 2018, n. 469/25/2018, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente con la motivazione che le cartelle di pagamento erano state notificate presso domicilio diverso da quello risultante dalla certificazione anagrafica, e che i crediti portati dalle cartelle di pagamento si erano ormai prescritti -sul presupposto che l’esecuzione della notifica presso il
domicilio conosciuto del contribuente non ne escludeva l’invalidità, dovendo essere recapitata presso il domicilio fiscale risultante dalla certificazione anagrafica.
NOME COGNOME l’Agenzia delle Entrate, la Regione Campania, il Comune di Napoli ed il Comune di Ischia (NA) sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ. e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente avesse provato l’irrituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento da parte del l’agente della riscossione mediante la produzione di una certificazione anagrafica.
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Secondo la previsione vigente ratione temporis degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (al netto delle disposizioni riguardanti i contribuenti residenti all’estero) : « Art. 58 1. Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. 2. Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti
ai sensi dell’articolo 2, comma 2bis , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato. (…) 4. Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto. 5. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate »; « Art. 60 -1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; bbis ) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la
notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate; e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; ebis ) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita’ di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. 2. L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera ebis ) del comma precedente. 3. Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. (…) 6. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto ».
2.3 In caso di difformità tra la residenza anagrafica e la residenza indicata nella dichiarazione dei redditi, questa Corte ha ripetutamente ribadito la validità della notifica effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, e ciò anche quando il perfezionamento della notifica sia avvenuto tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell’atto, nonostante tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche (Cass., Sez. 6^-5, 21 luglio 2015, n. 15258; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass., Sez. 6^-5, 10 aprile 2018, n. 8747; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12905; Cass., Sez. 6^-5, 10 ottobre 2019, n. 25450; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, n. 36217; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, nn. 14684 e 14805; Cass., Sez. Trib., 11 febbraio 2025, n. 3473).
Alla luce del quadro normativo sopra delineato e della lettura delle medesime disposizioni normative operata da questa Corte, non è utile invocare la modifica del primo comma dell’art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quale introdotta dall’art. 38, comma 4, lett. a), n. 2), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha
eliminato la facoltà di far dipendere l’elezione di domicilio espressamente dalla dichiarazione dei redditi annuale, facendola dipendere da apposita comunicazione effettuata al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di accertamento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, la disposizione invocata, come modificata, riguardante la facoltà riconosciuta al contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti che lo riguardano, ha solo diversamente disciplinato tale facoltà, escludendo che essa debba risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi e richiedendo apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021, n. 20017).
2.4 Ne discende che la sentenza impugnata si è discostata dai principi enunciati con l’ erronea affermazione che: « L’assunto che la notifica fosse stata effettuata ad un domicilio conosciuto, non ne esclude la sua invalidità, atteso che la notifica andava effettuata al domicilio fiscale dell’appellato sito in ISCHIA, INDIRIZZO come emerge dal certificato storico di residenza già agli atti del processo ».
Laddove, la notifica delle cartelle di pagamento sottese all’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria ben poteva essere effettuata -a mezzo di servizio postale o di messo notificatore -presso il domicilio indicato dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo, si denuncia v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata dichiarata dal giudice di secondo grado la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata
notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, senza che il contribuente avesse mai dedotto tale vizio col ricorso originario.
Secondo la ricorrente: « Dalla lettura del ricorso di primo grado, è pacifico che controparte si sia limitata a contestare, oltre al decorso dei termini di prescrizione e di decadenza, l’omessa e e/o irregolare notificazione delle cartelle esattoriali sottese alla misura opposta, peraltro espressamente indicate in atti. Alcuna doglianza in ordine alla mancata notifica del preavviso di ipoteca e/o all’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale risulta formulata » (pagina 12 del ricorso). 3.1 Il predetto motivo è fondato.
3.2 La censura attinge il passaggio motivazionale della sentenza impugnata ove si afferma che: « Nella fattispecie, in esame, considerata l’assoluta carenza di prova documentale circa l’omessa comunicazione prevista dal citato art. 77, c. 2bis , deve ritenersi tale comunicazione non vi sia mai stata, con l’effetto di inficiare radicalmente il provv edimento, mai notificato di iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione »
3.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile il vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l’esercizio del poteredovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra le
tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341; Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850). In particolare, poi, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto d’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ” ultra ” o ” extra ” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234; Cass., Sez. Trib., 21 febbraio 2025, n. 4625).
3.4 Ciò in coerenza col principio per cui, in tema di contenzioso tributario, il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato dell’ente impositore senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all’ente impositore, mediante l’accoglimento della
domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesa azionata dall’ente impositore (Cass., Sez. , 24 gennaio 2018, n. 1731; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, n. 20946; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4395; Cass., Sez. 6^-5, 28 novembre 2022, n. 34917; Cass., Sez. Trib., 18 settembre 2023, n. 26686). Dunque, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo o riscossivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che ne dichiari la nullità sulla base di motivi non dedotti dalle parte interessata (Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9020; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2018, n. 20003; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2020, n. 13490; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21491; Cass., Sez. Trib., 13 luglio 2023, n. 20185).
3.5 Nella specie, il giudice di appello non ha rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su questione estranea al thema decidendum delineato nel ricorso originario dallo stesso contribuente, il quale aveva censurato, nell’ordine ( in base alla trascrizione fattane a pagina 12 del ricorso per cassazione secondo il canone dell’autosufficienza ), la prescrizione, la decadenza e l’irregolare notifica delle cartelle di pagamento .
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente.
In ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali:
per i giudizi di merito, se ne può disporre la compensazione integrale tra le parti in ragione dell’andamento processuale; – per il giudizio di legittimità, nei rapporti tra agente della riscossione e contribuente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; nei rapporti tra enti impositori e contribuente, non deve essere disposto
alcunché, essendo risultate vittoriose le parti intimate.
6. Si rammenta, infine, che l’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla le gge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all’Agenzia delle Entrate -Riscossione -con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ‘ Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse ‘.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di leg ittimità in favore dell’agente della riscossione, liquidandole nella misura di € 5.000 ,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 maggio