Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4106/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 279/2015 depositata l’ 8/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti di parte, constatata l’omessa presentazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE della dichiarazione ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP per gli anni d’imposta 2005 e 2006, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gorizia notificava a NOME COGNOME, socio e amministratore fino al
2006, a NOME COGNOME rappresentante legale in carica dall’1/8/2006 ed al consulente fiscale della società il questionario n. Q00333/20T0, con il quale veniva richiesto di esibire le scritture e la documentazione contabile relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006.
Il sig. COGNOME ed il consulente comunicavano di non essere in possesso di alcuna documentazione contabile della società; anche la richiesta di documentazione fatta al signor NOME COGNOME risultava infruttuosa, constatato che lo stesso era sconosciuto sia presso l’anagrafe comunale del Comune di Savogna d’Isonzo, sia presso l’indirizzo estero fornito al Registro Imprese.
In data 3/7/2006, infatti, la società aveva deliberato lo spostamento della sede legale da INDIRIZZO in Padova a INDIRIZZO in Monfalcone (GO); in data 1/8/2006 comunicava l’ulteriore trasferimento della sede all’estero (Brasile) e la sostituzione dell’organo amministrativo nella persona del signor NOME COGNOME NOME, nullatenente, residente, secondo i dati presenti nell’anagrafe tributaria, in INDIRIZZO Savogna d’Isonzo fr. Gabria (GO) già dal 1993.
In considerazione dell’omessa presentazione delle dichiarazioni, della mancata risposta al questionario e della mancata esibizione della documentazione contabile di legge, l’Ufficio procedeva all’accertamento del reddito d’impresa in via induttiva.
Tenuto poi conto del fatto che la proprietà societaria non aveva subito variazioni in seguito al trasferimento della sede all’estero e che le quote erano nella titolarità dei soci NOME COGNOME per il 67% e NOME COGNOME per il 33% del capitale sociale, residenti in Italia, stante l’assenza di azioni comprovanti il concreto trasferimento dell’attività all’estero o la mancata attivazione della fase di liquidazione e scioglimento, l’Ufficio riteneva che la società fosse ancora operativa in Italia, in capo ai due soci, amministratori di fatto.
L’inattività dell’organo amministrativo in carica e l’assenza di atti da cui si evincesse l’effettiva accettazione dell’incarico da parte del signor COGNOME COGNOME facevano ritenere che la sua nomina avesse carattere meramente fittizio e fosse funzionale al solo fine di ostacolare l’azione dei terzi creditori.
Sulla base di tali presupposti venivano emessi due avvisi di accertamento, relativi agli anni 2005 e 2006, contenenti la determinazione presuntiva del reddito, del volume d’affari Iva e del valore della produzione netta ai fini Irap.
Gli avvisi di accertamento venivano impugnati con distinti ricorsi alla CTP di Gorizia, con i quali si eccepiva, tra l’altro, l’incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Gorizia all’emissione degli avvisi di accertamento.
I giudici di primo grado, con la sentenza n. 54/01/14, disposta la riunione dei ricorsi, li accoglievano rilevando la nullità degli avvisi di accertamento impugnati perché emessi da Ufficio finanziario territorialmente incompetente, ed affermando la competenza dell’Ufficio di Padova, quale luogo dell’effettivo domicilio fiscale della società RAGIONE_SOCIALE alla data in cui dovevano essere presentate le dichiarazioni per gli anni d’imposta in esame.
L’ Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTP ed i contribuenti proponevano appello incidentale condizionato in relazione alle doglianze proposte nei ricorsi introduttivi e rimaste assorbite.
La Commissione regionale del Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava gli appelli confermando la decisione di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con unico motivo.
Resistono i contribuenti con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi.
In data 14/11/2024 i controricorrenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, con la memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata, i contribuenti hanno prodotto la sentenza n. 169 del 16/02/2015 della CTP di Gorizia che ha annullato gli avvisi di accertamento, dipendenti dagli atti impositivi qui impugnati, e relativi alla imputazione degli utili extracontabili ai soci di compagine a ristretta base partecipativa, dichiarando che la pronuncia sarebbe passata in giudicato ‘da anni’ .
1.1. A tale riguardo si rileva tuttavia che la sentenza prodotta non riporta la attestazione di definitività del cancelliere, osservandosi che la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione ( ex multis , v. di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023).
1.2. Inoltre, questa Corte ha affermato che il giudicato cosiddetto esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 07/05/2008, n. 11112; Cass. 18/10/2017, n. 24531; di recente v. Cass. 16/06/2023, n. 17419).
Tale condizione non è stata neppure allegata, né i controricorrenti deducono inequivocabilmente e dimostrano di aver eccepito il giudicato nei precedenti gradi di merito, sicché la sua rilevazione rimane ulteriormente preclusa.
Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate lamenta la «Violazione degli artt. 31 DPR 600/73, 40 DPR 633/72 e 58 DPR 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. I giudici di appello hanno ritenuto che, se fittizio doveva essere ritenuto il trasferimento della società contribuente in Brasile, in quanto, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, teso soltanto ad ostacolare l’attività accertatrice, «anche il trasferimento a Monfalcone, oltretutto per pochi giorni, altro significato non può avere se non quello di creare ostacoli ad eventuali indagini penali come ad accertamenti tributari».
2.3. La CTR ha quindi richiamato l’insegnamento di questa Suprema Corte, in ragione del quale la competenza per territorio dell’ufficio IVA si radica presso il domicilio fiscale del contribuente all’atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d’imposta, e permane sino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza che assuma , all’uopo, rilievo il mutamento del domicilio fiscale del contribuente al momento della rettifica (orientamento nel tempo confermato, v. Cass. n. 14985/2020).
2.4. Il principio, pur in astratto correttamente richiamato, tuttavia regola una differente fattispecie rispetto a quella oggetto del presente giudizio, e segnatamente consente la sicura individuazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nel caso di trasferimento della sede legale, e dunque del domicilio fiscale della società, in periodo successivo all’anno di imposta nel quale la dichiarazione fiscale è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata.
2.5. Nella fattispecie in esame, al contrario, l’ultima sede legale -e quindi il domicilio fiscale -della società prima del fittizio trasferimento in Brasile risultava dal registro delle imprese essere a Monfalcone, e dunque nella circoscrizione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Gorizia , pertanto competente per l’accertamento.
2.6. Va a tale riguardo richiamata la disciplina normativa in materia, ed in particolare si evidenzia che, ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 600 del 1973, «La competenza spetta all’ufficio distrettuale
nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Quindi, l’art. 40 del DPR n. 633 del 1972 stabilisce che «Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l’ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600» e, il domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 600 del 1973, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è individuato «nel comune in cui si trova la loro sede legale».
2.7. Pertanto, in base alle citate norme, con riguardo alle persone giuridiche e alle società, la competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate deve essere stabilita sulla base del domicilio fiscale del contribuente, ossia la sua sede legale, alla data in cui ha o avrebbe dovuto presentare la dichiarazione fiscale.
Quello della sede legale è il criterio da applicarsi prioritariamente e ciò ai fini sia di un’efficiente e ordinata organizzazione dell’Amministrazione pubblica, sia di garanzia e certezza per il cittadino contribuente.
2.8. È pur vero che l’art. 58 del DPR n. 600/73 indica ulteriori criteri successivi da seguire per l’individuazione del domicilio fiscale del contribuente persona giuridica laddove non sussista la sede legale, stabilendo che, in tal caso, rileva «la sede amministrativa» o «se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività».
2.9. Trattasi, tuttavia, di criteri aventi, per espressa previsione normativa, carattere residuale, che quindi non operano laddove, come nel caso di specie sia nota la sede legale della società (cfr.
Cass. n. 16487/2020), come risultante in relazione al l’anno 2005 dal Registro delle imprese. Anche per il successivo anno 2006, una volta postulato, secondo quanto ritenuto dalla CTR, che la cancellazione dal registro delle imprese non aveva avuto finalità estintiva e che ad essa non aveva fatto seguito un effettivo trasferimento all’estero, la competenza territoriale avrebbe dovuto coerentemente essere individuata in relazione alla sede legale della società risultante dall’iscrizione presso il registro delle imprese di Gorizia.
Con il primo motivo di ricorso incidentale i contribuenti lamentano , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la «Violazione dell’art. 31 DPR 600/73, 40 DPR 633/72 e 58 DPR 600/73», contestando la ritenuta fittizietà, da parte della CTR, del trasferimento della sede in Brasile.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la «Nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. » per avere omesso il collegio di secondo grado di pronunciarsi sui motivi di appello incidentale condizionato aventi ad oggetto il merito della pretesa tributaria.
Il ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del principale. Questa Corte sul punto ha chiarito che la parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l’eccezione del giudicato interno. In tutti gli altri casi, invece, è priva di interesse processuale al ricorso, ove, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, può proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, giacché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l’interesse all’impugnazione. Invece, per le domande o eccezioni
non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 10/06/2008, n. 15362, Cass. 26/01/2006, n. 1691, Cass. 08/11/2022, n. 32897).
5.1. Nel caso di specie la CTR ha espressamente dichiarato l’appello incidentale assorbito dalla conferma della sentenza di primo grado che aveva rilevato la propria competenza.
In conclusione, accolto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024.