Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6335 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6335 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24081/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
-ricorrenti – contro
PRINZI NOME COGNOME;
-intimata – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA SICILIA n. 4787/2023, depositata il 5/6/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4787/2023, depositata il 5/6/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimento dell’appello di NOME COGNOME, ha dichiarato nullo il preavviso di fermo di beni mobili registrati notificato alla contribuente in relazione ad un presupposto avviso di accertamento dell’importo di euro 485.779,83,
emesso dalla SERIT per l’anno 2010, previa dichiarazione di nullità della notifica del suddetto avviso di accertamento.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, mentre la COGNOME resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, si espone la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. dichiarato nulla la notifica dell’avviso di accertamento sull’errato presupposto che questa fosse avvenuta presso la residenza anagrafica (in Messina, INDIRIZZO), anziché presso il domicilio fiscale della contribuente (invece fissato in Messina, INDIRIZZO). In particolare, secondo i ricorrenti, dagli atti di causa (precisamente, dalla copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno oggetto di accertamento, 2010) risulta che vi fosse coincidenza tra la residenza anagrafica ed il domicilio fiscale indicato in dichiarazione, entrambi in Messina, INDIRIZZO.
Col secondo motivo, si censura la medesima statuizione, sotto il diverso profilo del vizio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
2.1. Questa seconda censura è fondata, assorbita l’altra.
2.2. Come noto, la nuova formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ” per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” .
2.3. La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico (Cass. 13024/2022; 2268/2022; 22397/2019; 24035/2018).
2.4. Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. 17761/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l’esito del giudizio.
2.5. Per giurisprudenza costante di questa Corte, è riconducibile al vizio previsto dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. il caso in cui la mancata considerazione di una prova si risolva nell’omesso esame del fatto veicolato da tale prova, quando tale fatto è decisivo (Cass. 9211/2024; 18859/2021; 16812/2018; 19150/2016; 25756/2014).
Il mancato esame di un documento può, dunque, essere denunciato per cassazione, quando determina l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.
2.6. In definitiva, il mancato esame di un documento costituisce un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., se il documento non esaminato offre la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, su cui si è pronunciato il giudice, e che si rivelino decisivi, in quanto il loro esame è in grado di determinare un diverso esito della vertenza (Cass. 9211/2024, cit.).
2.7. Ebbene, nel caso di specie risultano integrati i presupposti per ritenere sussistente il lamentato vizio.
2.7.1. Ed invero, la ricorrente deduce il deposito, da parte della contribuente, unitamente al ricorso introduttivo, di copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno oggetto di accertamento (ovvero
il 2010), che, però, non risulta essere stata esaminata dal giudice di appello, sebbene offrisse la prova di un fatto discusso tra le parti e decisivo, e cioè che la COGNOME avesse il proprio domicilio fiscale in Messina, INDIRIZZO, ovvero nel luogo in cui le fu notificato l’avviso di accertamento (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58).
2.7.2. È stato, dunque, totalmente pretermesso l’esame di un documento (riprodotto dai ricorrenti nel proprio atto introduttivo, in ossequio al principio di autosufficienza), la cui visione avrebbe potuto comportare una diversa valutazione in ordine all’individuazione del domicilio fiscale della contribuente alla data dell’avviso di accertamento e, di conseguenza, anche in merito alla validità della notifica di detto avviso.
Per questi motivi la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO