Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4281 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4281 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15620/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania -Sezione Staccata di Salerno n. 10745/2018, depositata il 13/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Sezione Staccata di Salerno indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’intimazione di pagamento n. 100201590156862, recante imposte,
sanzioni ed interessi relativi agli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2008 e 2009 che, secondo la prospettiva dall’Ufficio , condivisa dai giudici di appello, erano stati ritualmente notificati e divenuti definitivi perché non impugnati.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma , num. 3, c.p.с., la «violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme contenute negli artt. 58 e 60, comma 3, del DPR 600/1973». Deduce la ricorrente che: i) in data 27/06/2011 aveva trasferito la propria residenza da Salerno, INDIRIZZO alla INDIRIZZO del medesimo comune; ii) che ciò si evince dal certificato storico di residenza già prodotto agli atti del giudizio di merito e qui nuovamente allegato; iii) che gli atti prodromici all’intimazione di pagamento impugnata sono stati notificati a mezzo posta in Salerno, INDIRIZZO, e la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza ; che la contribuente aveva attivato il servizio ‘Seguimi’ di Poste Italiane.
Afferma la ricorrente che , ai sensi dell’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, agli effetti della applicazione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, il contribuente persona fisica non sarebbe assoggettato ad alcun onere di comunicazione della variazione del domicilio fiscale all’ufficio tributario competente, in quanto sarebbe la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazioni, alla intervenuta variazione anagrafica.
Il motivo è infondato.
3.1. Deve premettersi che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di
accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, a norma dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio non corrisponde l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida (Cass., 13 giugno 2022, n. 18979; Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25680, richiamate da Cass. n. 36217 del 2023).
3.2. Come questa Corte ha precisato, una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prescritta nell’art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, e urterebbe contro il consolidato indirizzo secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass., 20 maggio 2021, n. 13843; Cass., 22 dicembre 2021, n. 41137; Cass., 21 luglio 2015, n. 15258; Cass., 10 maggio 2013, n. 11170).
3.3. Questi i principi di diritto statuiti da questa Corte al riguardo:
-) «Ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto» (Cass., 29 novembre 2013, n. 26717 e,
più di recente, Cass., 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass., 20 febbraio 2020, n. 24292);
-) «Laddove vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione dell’elezione detta, in rapporto alla ricezione degli atti tributari, non residua, per l’amministrazione, altra possibilità che eseguire la notificazione all’indirizzo del dichiarante, con la conseguente invalidazione della notificazione dell’atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto» (Cass., 27 ottobre 2021, n. 30232);
-) «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte dei redditi, in caso di originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento» (Cass., 18 dicembre 2019, n. NUMERO_TELEFONO).
3.4. Va, inoltre, osservato che sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte che:
-) la disciplina RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato RAGIONE_SOCIALE eventuali variazioni (cfr. Cass. 3 marzo 2025, n. 5576, Cass., 17 agosto 2021, n. 22979; Cass., 29 aprile 2015, n. 8630; Cass., 28 novembre 2014, n. 25272);
-) il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 28 novembre 2014, n. 25272; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1206);
-) è legittima l’effettuazione della notificazione degli atti tributari, da parte del messo notificatore, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui i mutamenti anagrafici siano intervenuti successivamente alla notifica medesima, in quanto l’ignoranza del nuovo indirizzo del contribuente non può addebitarsi all’amministrazione notificante, alla quale non può essere richiesta un’opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici (nella specie, i registri anagrafici comunali), avendo, peraltro, il legislatore posto a carico del contribuente l’onere di provvedere tempestivamente alle predette variazioni (Cass., 20 luglio 2011, n. 15919; Cass., 28 novembre 2013, n. 1440);
-) il modello di notificazione in questione è già stato reputato in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientata, in base alle considerazioni espresse dalla Corte, secondo cui la notificazione dell’avviso di accertamento in base all’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 s’innesta nell’ambito di un preesistente rapporto con il fisco, che presuppone il compimento da parte del contribuente di atti idonei a mettere in moto il meccanismo impositivo, e non costituisce, quindi, un fatto imprevedibile per il destinatario, a carico del quale è posto, proprio per tale motivo, l’onere di eleggere domicilio nel luogo del proprio domicilio fiscale, ed in ogni caso di comunicare le variazioni (Cass., 3 aprile 2006, n. 7773);
-) l’assolvimento di un tale onere, che si deve ritenere esteso all’indicazione di un indirizzo utile a consentire la notificazione, non risulta così gravoso da incidere sulle garanzie del contribuente, né si traduce in un ingiustificato privilegio per il fisco, essendo la norma conformata alla specificità del complessivo rapporto impositivo, nonché strumentale alle esigenze funzionali ed operative dell’amministrazione finanziaria, rispondenti all’interesse generale (Cass., 21 marzo 2014, n. 6661 e, da
ultimo, Cass. 17 agosto 2021, n. 22979; Cass., 15 luglio 2021, n. 20152; Cass., 7 giugno 2021, n. 15739).
Quel che si ricava dai principi richiamati è, dunque, che, nel l’ipotesi in cui il contribuente abbia indicato nella dichiarazione dei redditi il domicilio fiscale e l’indirizzo , la notificazione effettuata presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi deve ritenersi valida, anche qualora tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche.
4.1. Ed invero, per quanto qui diffusamente rilevato, l’indirizzo , una volta specificato, legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche, comunque, nel domicilio fiscale per ultimo noto, ovvero, come nel caso di specie, in quello risultante dalla dichiarazione dei redditi oggetto di accertamento.
Con il secondo strumento di gravame la ricorrente, sul presupposto dell’accoglimento della superiore lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5, c.p.с. la «omessa motivazione su un punto decisivo della controversia», con riguardo alla censura di nullità degli atti di accertamento perché sottoscritti da funzionari non legittimati.
5.1. Il motivo deve essere rigettato, quale conseguenza del mancato accoglimento del precedente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
La Presidente
NOME COGNOME