Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5488  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21379/2017 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e  dall’avvocato  NOME  COGNOME, elettivamente domiciliato  presso lo studio di quest’ultimo  in INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
-resistente-
per  la  cassazione  della  sentenza  della  Commissione  tributaria regionale della Lombardia n. 1166/08/2017, depositata il 16 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -In data 30 maggio 2014 è stato elevato nei confronti del AVV_NOTAIO processo verbale di constatazione con il quale la Guardia di Finanza di Lecco ha contestato i rapporti contrattuali intrattenuti con la RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto la concessione in locazione dell’immobile destinato a studio notarile per il periodo 2011/2013 e la prestazione dei servizi di visure ipocatastali eseguiti in favore dello studio notarile per il periodo 2009/2011. Secondo i verificatori detta società sarebbe stata costituita allo scopo di far conseguire al professionista “indebiti risparmi di imposta”. Sulla base del suddetto processo verbale l’RAGIONE_SOCIALE Entrate per il periodo di imposta 2009 ha emesso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, richiamandosi ai fogli da 13 a 15 del processo verbale di constatazione ha ritenuto indeducibili “per difetto di inerenza, di certezza e oggettiva determinabilità” tutti i costi sostenuti per le visure ipocatastali eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE pari a € 172.800. Di conseguenza, ha accertato il correlativo maggior reddito di € 382.339, a fronte di € 209.530 dichiarato, con il recupero della maggior IRPEF di € 74.304, della maggior IRAP di € 6.739 e della maggior IVA di € 34.560, irrogando la sanzione pecuniaria unica di € 111.456 per una pretesa complessiva di € 248.891 .
Il COGNOME ha proposto istanza di accertamento con adesione che non  ha  avuto  esito  positivo.  Ha  quindi  impugnato  l’avviso  di accertamento, eccependone l’illegittimità per carenza di motivazione;  per  erronea  applicazione  di  norme  tributarie  sotto  il profilo dell’inerenza, della certezza e determinabilità del costo; nel
merito, contestando la pretesa eccessiva onerosità del costo, tenuto conto  del  contenuto  RAGIONE_SOCIALE  prestazioni  rese  per  eseguire  le  visure catastali e ipotecarie.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con atto di controdeduzioni, nel quale ha  contestato  l’eccepita  illegittimità  dell’avviso  e  nel  merito  ha insistito per la carenza di documentazione che giustifichi i costi in discussione sia sotto il profilo dell’inerenza che del quantum .
La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Lecco,  concessa  la sospensione dell’esecutività dell’avviso impugnato, con ordinanza n. 385  del  12  ottobre  2015  ha  invitato  il  contribuente  “ad  indicare l’importo complessivo per il 2009 del fatturato concernente i soli atti, in  relazione  ai  quali  si  sono  rese  necessarie  le  visure  ipocatastali oggetto  di  causa,  nonché  a  produrre  copia  RAGIONE_SOCIALE  relative  fatture emesse nei confronti dei clienti”.
Il  ricorrente  ha  prodotto  le  fatture  e  ha  indicato  il  fatturato, relativo agli atti necessitanti visure ipocatastali, in € 440.792 per il 2009,  specificando  che  il  fatturato  collegato  ai  costi  del  2009 comprende anche fatture emesse dopo per complessivi € 488.011.
La  Commissione  tributaria  provinciale  ha  accolto  in  parte  il ricorso, rideterminando i costi indeducibili in € 73.000 e compensando le spese di lite.
-Avverso  la  suddetta  sentenza  interponeva  appello  il contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE  si costituiva in giudizio.
La  Commissione  tributaria  regionale    della  Lombardia,  con sentenza n. 1166/08/2017, ha riconosciuto la piena deducibilità dei costi  contestati  relativi  ai  servizi  di  visure  ipocatastali  espletati  in favore dello studio notarile dalla RAGIONE_SOCIALE e, per la reciproca soccombenza, ha compensato integralmente le spese di lite.
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE  si  è  costituita  al  fine  dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/92 e conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omissione parziale di pronuncia ( ex art. 360 c. 1 n.4 cod. proc. civ.). Parte ricorrente rileva che nel ricorso di primo grado ha chiesto l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento, quindi, sia per il recupero RAGIONE_SOCIALE maggiori IRPEF e IRAP, conseguenti alla pretesa indeducibilità dei costi, sia per il recupero dell’IVA afferente detti costi. L’integrale annullamento dell’avviso di accertamento sia quanto all’IRPEF e all’IRAP, si a quanto all’IVA, è stato altresì formulato in sede di appello. È stata introdotta anche una domanda subordinata relativa all’IVA, per l’ipotesi in cui la Commissione tributaria regionale confermasse la parziale indeducibilità dei costi, ritenendosi comunque detraibile I’IVA, in base ai principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia Europea e recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione. La CTR di Milano ha ritenuto che la questione della detraibilità o meno dell’IVA fosse una questione nuova e, come tale, inammissibile in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/92.
1.1. -Il motivo è fondato.
L’atto d’appello davanti alla Commissione tributaria  regionale non si sottrae al principio generale, secondo cui i motivi del gravame segnano i limiti del riesame, con la conseguenza che resta precluso alla parte appellante di sollevare nuove questioni, non rilevabili di ufficio,  le  quali  esigano  ulteriori  accertamenti  e  implichino  un ampliamento del dibattito (Cass., Sez. I, 11 maggio 1990, n. 4044).
Nel  caso  di  specie,  tuttavia,  la  parte  aveva  chiesto  in  primo grado l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento che aveva disposto sia il recupero di maggior IRPEF e IRAP, conseguenti alla indeducibilità  dei  costi, sia  dell’ IVA,  afferente  a  tali  costi.  Risulta pertanto errata  la  pronuncia  di  inammissibilità  della  questione,  in quanto erroneamente ritenuta nuova in appello.
-L’accoglimento del primo motivo determina l’ assorbimento del secondo con cui si prospetta ex art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ. la  violazione  o  falsa  applicazione  dell’art.  19  d.P.R.  n.  633/72 sull’ indetraibilità dell’IVA, una volta accertata la deducibilità dei costi contestati.
-La  sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto,  va  disposto  il  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il  primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione