Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
-contro-
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, con AVV_NOTAIO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, sezione staccata di Catania, n. 3539/18/15, depositata in data 18 agosto 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale NOME COGNOME chiedeva non solo l’annullamento della cartella esattoriale
Decad. rimborso sisma 1990
notificatagli con riguardo alle imposte dirette (Irpef e Ilor) asseritamente non versate per gli anni 1990-1992, ma altresì il rimborso del 90 % delle stesse a seguito delle disposizioni relative al sisma 1990 che aveva interessato la provincia di residenza dello stesso. La CTP accoglieva le domande (quindi tanto quella relativa alla cartella quanto quella di rimborso. La CTR, adìta in sede di gravame, confermava la pronuncia di primo grado. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato ad un solo motivo, mentre il contribuente e l’Agente della riscossione resistono ciascuno a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 38, d.p.r. 602/1973, 138 l. n. 388/2000; 1184 e 1185, cod. civ., assumendo violato dalla CTR il principio in virtù del quale la domanda di rimborso deve essere formulata entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge. Inoltre, i giudici del merito non avrebbero considerato che l’amministrazione non era a sua volta decaduta dal potere di riscuotere quanto da essa preteso, e i contribuenti non ebbero che a chiedere delle dilazioni, provvedendo a degli adempimenti parziali nel 1999.
1.1. Il motivo è solo parzialmente fondato.
Pregiudizialmente deve rimarcarsi la confusione delle difese proposte dalla parte pubblica, che neppure chiarisce con nettezza le proprie conclusioni in ordine alla pretesa derivante dalla cartella originariamente emessa dall’agente della riscossione.
Tuttavia, sul punto può senz’altro affermarsi che sia stato svolto un accertamento di fatto in ordine alla stessa, ed in particolare ai relativi pagamenti, tanto che in entrambi i gradi di giudizio viene poi affrontata la domanda di rimborso.
Tali accertamenti, pertanto, non possono essere oggetto di esame in sede di legittimità, e pertanto sotto l’aspetto della domanda relativa al recupero fiscale il motivo è infondato.
Con riferimento alla domanda di rimborso appare più chiara la domanda con cui si asserisce la violazione delle norme, da parte del giudice di appello, relative ai termini decadenziali per la relativa proposizione, ritenendosi in particolare che lo stesso non abbia considerato la ripresa del termine a decorrere dallo spirare delle cause di sospensione previste dalla legislazione emergenziale più volte richiamata.
Va in proposito osservato che pacificamente il ricorso introduttivo venne proposto in data 5 gennaio 2007.
Ora questa Corte ha affermato che ‘In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione’ (Cass. 11/12/2019, n. 32309). Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass. 20/12/2012, n. 23589, secondo cui ‘vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento – la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evocato dall’Agenzia ricorrente, ma a quella, residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05)’.
Ne consegue che il termine decadenziale applicabile alla fattispecie, in cui l’importo era originariamente dovuto ed è divenuto rimborsabile solo a seguito dello jus superveniens sopra richiamato, è appunto quello biennale.
Ma proprio in tema di legislazione emergenziale susseguente al sisma RAGIONE_SOCIALE 1990, è stato via via prorogato il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette (nei limiti del 10 %) degli anni 1990-1992, fino a portarlo al 31 marzo 2008 a mezzo dell’art. 3 -quater, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248. In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass. n. 18205/2016) recata dall’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, si è espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i ridetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebbero avuto diritto al rimborso da instarsi nel termine biennale decorrente dall’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
1.2. Peraltro, la parte contribuente ha prescelto di proporre la domanda di rimborso direttamente qual sorta di ‘riconvenzionale’ contestualmente alla richiesta di annullamento della cartella.
Orbene deve in proposito affermarsi il seguente principio di diritto ‘La domanda di rimborso di crediti tributari, in virtù della natura impugnatoria del processo tributario di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/92, deve necessariamente essere preceduta da un provvedimento amministrativo di diniego o dalla formazione del silenzio rifiuto; in mancanza non è dunque ammissibile la proposizione diretta della domanda giudiziale di rimborso, neppure in via ‘riconvenzionale’.
Orbene la CTR, nel valutare la domanda di rimborso, non ha verificato il ricorrere di tale indefettibile presupposto.
Sotto tale profilo, inerente quindi alla domanda di rimborso, il motivo è fondato.
Alla stregua di quanto precede il ricorso dovrà essere rigettato con riferimento alla richiesta di conferma della cartella di pagamento, mentre deve essere accolto con riguardo all’istanza di rimborso e, poiché la relativa domanda introduttiva non poteva essere proposta, si deve disporre la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Le spese di lite meritano integrale compensazione in relazione alla reciprocità delle soccombenze.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso in relazione alla domanda di conferma della cartella di pagamento, mentre lo accoglie con riferimento alla domanda relativa all’istanza di rimborso, disponendo sul punto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Roma, il 18 e 19 giugno 2024