Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28926 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8497/2018 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
-intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE n. 498/2017 depositata il 14/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2017, l’AVV_NOTAIO ha proposto istanza di revocazione avverso la sentenza n. 611/1/16 della Commissione Tributaria Regionale del Molise, Sezione I, depositata il 28 novembre 2016, con la quale era stato rigettato l’appello principale del contribuente e accolto quello
incidentale dell’Ufficio, determinando maggiori compensi professionali per l’anno d’imposta 2005, pari ad euro 105.628,73. La sentenza impugnata in revocazione aveva ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dal contribuente in sede contenziosa, sul presupposto che lo stesso avesse volontariamente disatteso l’invito dell’Ufficio del 2 novembre 2009, volto a chiarire alcune movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, relative a rapporti intrattenuti presso vari istituti di credito.
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della revocazione, che l’invito del 2 novembre 2009 non era mai stato notificato, come comprovato da documentazione acquisita successivamente mediante accesso agli atti presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Isernia e presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale. In particolare, l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’invito risultava recare la dicitura ‘irreperibilità del destinatario’, senza che fosse stato seguito il procedimento di notifica previsto dall’art. 140 c.p.c.
La Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza n. 498/17 del 4 settembre 2017, ha rigettato il ricorso per revocazione, ritenendo insussistenti gli estremi del dolo processuale e comunque decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 1, in combinato disposto con l’art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha rilevato, inoltre, che il contraddittorio con l’Ufficio era stato regolarmente instaurato sin dal giugno 2009, concludendo che la questione della mancata notifica dell’invito fosse marginale ai fini del procedimento.
Avverso tale pronuncia l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione articolato su un’unica censura e ha depositato memoria. L’Agenzia è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando che la Commissione Tributaria Regionale
abbia rigettato il ricorso per revocazione sulla base di un presupposto fattuale erroneo, e cioè la presunta mancata collaborazione del contribuente in sede amministrativa, fondata sull’asserita notifica di un invito che, secondo il ricorrente, non sarebbe mai stato ricevuto. La censura si sviluppa in forma discorsiva e involge profili di travisamento dei fatti, omessa valutazione di documentazione decisiva, violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio e della buona fede, nonché vizi motivazionali. In tale contesto, il ricorrente richiama espressamente l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deducendo l’illogicità e l’incompletezza della motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile.
Già sul piano della formulazione il ricorso confligge con il principio affermato condivisibilmente da questa Corte, alla stregua del quale ‘ In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia ‘ (Cass. n. 17224 del 2020). Del resto, la nomofilachia ha soggiunto che ‘ Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza
impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito ‘ (Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 19959 del 2014).
Ad ogni buon conto, mette punto evidenziare che la Commissione Tributaria Regionale del Molise ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 611/2016 della CTP di Campobasso, ritenendo infondate nel merito le doglianze relative al presunto dolo processuale dell’Ufficio. In particolare, la CTR ha escluso, esprimendo il proprio sindacato sul punto, la sussistenza di dolo o artifici da parte dell’Ufficio, affermando che ‘ non vi siano stati artifizi o raggiri dell’ufficio, né alcuna falsità o dolo ‘. Ha inoltre ritenuto che il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato, precisando che ‘ nella realtà il contraddittorio con l’ufficio accertatore è avvenuto e si è instaurato con delegato del ricorrente sin dal giugno del 2009 sicché nessun concreto danno ha ricevuto il ricorrente ‘.
Quanto alla questione centrale del ricorso, ossia la mancata notifica dell’invito del 2 novembre 2009, la Commissione ha ritenuto anche in tal caso svolgendo il proprio libero apprezzamento delle risultanze processuali, nell’esercizio di un sindacato riservato – che il profilo della notifica dell’invito non è derivato da artifizi e raggiri da parte dell’ufficio. La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di revocazione per dolo processuale, citando le pronunce (Cass. n. 12875/2014 e Cass. n. 23866/2008), secondo cui ‘ non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti ‘.
Nella specie, il ricorrente censura – anche nella parte in cui en passant , a pg. 18 del proprio ricorso evoca l’art. 360, n. 5, c.p.c. la valutazione operata dalla Commissione Tributaria Regionale in
ordine alla insussistenza dei presupposti fattuali della revocazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto provata la notifica dell’invito del 2 novembre 2009 e, conseguentemente, escluso l’utilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente in sede contenziosa. Tali doglianze, tuttavia, si risolvono nella prospettazione di un diverso apprezzamento dei fatti storici e dei documenti acquisiti, inammissibile in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare un riesame del merito della decisione revocanda, e non a denunciare vizi propri della sentenza che ha rigettato la revocazione. Né può integrare vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. la contestata ricostruzione del presupposto fattuale compiuta dal giudice di appello, atteso che il travisamento del fatto, ove non si traduca in errore revocatorio, non è sindacabile in sede di legittimità.
Parimenti, le deduzioni circa l’asserito dolo processuale dell’Ufficio e la violazione dei principi del giusto processo si risolvono in mere allegazioni, prive di specificità e comunque non riconducibili ai rigorosi presupposti di cui all’art. 395, n. 5, c.p.c., atteso che la revocazione per dolo presuppone la dimostrazione di un’attività fraudolenta della parte, connotata da artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno il giudice, circostanza che nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha escluso con motivazione non illogica né apparente.
Ne consegue che il motivo, nella sua articolata declinazione, è inammissibile anche sotto profilo per cui tende a riproporre le stesse ragioni di revocazione già respinte dal giudice a quo .
Il ricorso, infatti, si limita a reiterare le medesime doglianze già disattese dal giudice in parola, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, alla cui stregua non sono emersi elementi idonei a configurare il dolo processuale dell’Ufficio. Né la questione della mancata notifica dell’invito del 2 novembre 2009 assume rilievo decisivo, atteso che il contraddittorio con
l’Amministrazione risulta regolarmente instaurato – secondo quanto puntualizzato nella sentenza impugnata – già dal giugno 2009. Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Nulla va disposto sulle spese, essendo l’Agenzia rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente
NOME LA COGNOME