Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9410 Anno 2024
Oggetto: Tributi
Irpef e Irap 2008
Utilizzabilità di documenti in lingua straniera nel processo tributario.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 24263 del ruolo generale dell’anno 20 16, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1231/13/2016, depositata in data 18 maggio 2016, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. L’RAGIONE_SOCIALE, con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, recuperava a tassazione nei confronti di NOME COGNOME, esercente ‘ attività di fabbricazione, manutenzione, riparazione e installazione di macchine automatiche per dosatura e imballaggio’ : 1) ai fini Irpef e Irap, costi esposti nella dichiarazione dei redditi per il 2008, ritenuti indeducibili essendo stata la relativa documentazione presentata in lingua russa o serba e non accompagnata da una traduzione ‘asseverata’ da un professionista abilitato; 2) ai fini Iva, per l’importo di euro 100,00.
2.Avverso il suddetto atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 2376/20/2015, lo accoglieva ad eccezione della ripresa ai fini Iva che veniva confermata. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla sentenza Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1231/13/2016, depositata il 18.5.2016.
3.In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello, ha osservato che -premesso che, come affermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 12525/2015, nel processo tributario, al pari di quello civile, la lingua italiana era obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti- era utilizzabile la documentazione prodotta da NOME COGNOME, a supporto RAGIONE_SOCIALE spese in questione risultando l’annotazione da parte di quest’ultimo – esercente nel 2008, la propria attività lavorativa prevalentemente all’estero – su ogni documento di spesa del cambio del giorno e del controvalore in euro; peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato l’inerenza dei documentati costi in quanto ‘ ogni fattura depositata era giustificata dal relativo ordine di servizio e dalla dimostrata permanenza all’estero del contribuente nonché dalla analitica
indicazione RAGIONE_SOCIALE spese, dei periodi di riferimento e di imputazione dei costi, dei rapporti di lavoro sottostanti e RAGIONE_SOCIALE relative fatture di pagamento ‘.
Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
5.Resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 del d.P.R. n. 445/2000, 21, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, 122 c.p.c., 2219 c.c. e 14 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto illegittima la ripresa dei costi disconosciuti dall’RAGIONE_SOCIALE sebbene la documentazione prodotta dal contribuente a supporto degli stessi fosse stata redatta in lingua straniera (russa e serba) senza alcuna traduzione giurata (‘asserverata’) con ciò impedendo all’Amministrazione la valutazione della certezza e inerenza RAGIONE_SOCIALE spese medesime.
1.Il motivo è infondato.
1.1. Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la regola dell’obbligatorietà della lingua italiana – nel processo tributario, come in quello civile -opera solo per gli atti processuali ma non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento mentre la nomina di un traduttore si impone laddove vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera (Cass. n. 5279 del 2022; Cass., Sez. V, 22 giugno 2021, n. 17748; Cass., Sez. V, 16 giugno 2021, n. 17172; Cass., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 24980; Cass., Sez. V, 5 novembre 2020, n. 24729; Cass., Sez. V, 6 giugno 2019, n. 15342, Cass., 31 gennaio 2018, n. 2395; Cass. Sez. VI, 31 luglio 2017, n. 19076; Cass., Sez. V, 17 giugno 2015, n. 12525; Cass., Sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093; Cass., Sez. I, 16 giugno 2011, n. 13249). In particolare, si è osservato che il principio dell’obbligatorietà della
lingua italiana, previsto dall’art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicché, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori (Cass. 12/03/2013, n. 6093; Cass. n. 33079 del 2022).
1.2. Nello stesso senso, si è detto che qualora si renda necessario procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. 05/04/1984, n. 2217). In riforma del precedente orientamento che riteneva necessaria, ai fini dell’utilizzo di documenti redatti in lingua straniera, la produzione di una traduzione giurata, ove il giudice non la conoscesse (Cass., Sez. I, novembre 1996, n. 10268; Cass., Sez. Lav., 18 gennaio 1994, n. 10831) -il principio di acquisizione comporta che l’omessa allegazione di una traduzione giurata non possa costituire circostanza ostativa all’esame del documento, dovendo il giudice procedervi ove vi sia richiesta della parte in tal senso, ovvero laddove il giudice ne ravvisi la necessità (Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 4416), ovvero laddove il giudice non ravvisi l’idoneità della traduzione prodotta dalla parte (Cass., Sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27593; Cass. n. 5279 del 2022). Dunque, la discrezionalità del giudicante, rispetto alla nomina o meno di un traduttore, dipende dalla sua possibilità, o meno, di comprendere comunque il significato del documento in lingua straniera, pur in assenza di una traduzione. Le conclusioni appena illustrate possono trasferirsi anche al processo tributario (cfr. Cass. 17/06/2015, n. 12525), per effetto del rinvio generale sussidiario alle norme del codice di procedura civile disposto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (« I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del
codice di procedura civile .») ed in difetto di ragioni di incompatibilità dei richiamati artt. 122 e 123 cod. proc. con la disciplina specifica del rito tributario.
1.3.Questa Corte, sul tema, con sentenza n. 33079 del 2022, ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui « Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte ».
1.4.Nella sentenza impugnata, il giudice di appello si è conformato al suddetto principio nel ritenere legittimamente acquisita e utilizzabile la documentazione in lingua straniera prodotta dal contribuente a supporto dei costi indicati nella dichiarazione dei redditi per il 2008, attesa la sostanziale comprensibilità della stessa essendo stato annotato dal contribuente su ogni documento di spesa sostenuta all’estero il cambio del giorno e il controvalore in euro.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto illegittimo il recupero dei costi operato con l’avviso in questione in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non av eva contestato l’inerenza dei costi in questione laddove, a fronte della effettuata contestazione della genericità della prodotta documentazione, redatta persino in lingua straniera, ricadesse sul contribuente l’onere – nella specie, non assoltodi provare l’inerenza RAGIONE_SOCIALE spese.
2.1. Il motivo si profila inammissibile perché mira a porre in discussione l’apprezzamento della sussistenza della non contestazione compiuta dal giudice di merito. Tale apprezzamento esige l’interpretazione della domanda e RAGIONE_SOCIALE deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti ed è perciò riservato al giudice di merito, essendo
sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa. Sul punto, va ribadito il principio di diritto, secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, Ord. n. 27490 del 28/10/2019; Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 07/02/2019).
2.2.Nella specie, la CTR, con un insindacabile apprezzamento in fatto, ha osservato che ‘ lo stesso RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto e non contestata l’inerenza dei documentati costi in quanto ogni fattura depositata era giustificata dal relativo ordine di servizio e dalla dimostrata permanenza all’estero del contribuente nonché dalla analitica indicazione RAGIONE_SOCIALE spese, dei periodi di riferimento e di imputazione dei costi, dei rapporti di lavoro sottostanti e RAGIONE_SOCIALE relative fatture di pagamento ‘ e che -posta la legittima acquisizione della documentazione in lingua straniera recante l’indicazione del cambio del giorno e del controvalore in euro-‘ ogni contestazione e indeducibilità dell’RAGIONE_SOCIALE poteva riguardare la sussistenza o meno della inerenza dei singoli costi, eccezione questa che non risultava essere stata formulata ‘.
3.In conclusione, il ricorso va rigettato.
4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
5.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024