Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ROZZA NOME
-intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2205/2016 depositata in data 8/03/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis dPR 602/1973
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22528/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: EMAIL);
– ricorrente –
contro
Rilevato che
la CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Avellino che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro il pignoramento presso terzi ex art. 72bis d.P.R. n. 602 del 1973, impugnato sull’assunto della mancata notifica degli atti presupposti ; in particolare, i giudici del gravame ritenevano tardiva la produzione in appello della documentazione attestante la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte dal pignoramento;
contro
tale sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE (succeduta a RAGIONE_SOCIALE) in base a tre motivi;
non ha svolto attività difensiva NOME COGNOME;
il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza in camera di consiglio del 22/02/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, la ricorrente deduce violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR non ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, nulla esprimendo in merito allo specifico motivo di appello.
Col secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), deduce violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR avrebbe dovuto applicare il comma 2 della disposizione che prevede la facoltà di produzione di nuovi documenti in appello.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), deduce violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 , laddove la CTR ha ritenuto inammissibile la produzione in appello dei documenti.
In via preliminare va osservato che per effetto del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85
cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro ad esso del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. n. 3312/2022), nella specie non avvenuta.
Il primo motivo è infondato, alla luce dei principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite.
Infatti, in materia di esecuzione forzata tributaria, questa Corte aveva affermato che l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 617 cod. proc. civ. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass., Sez. U., n. 13913/2017),
Successivamente Cass., Sez. U., n. 7822/2020 ha ulteriormente evidenziato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente
avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.
Nella fattispecie in esame il contribuente ha dedotto, col ricorso introduttivo, l’omessa, inesistente o nulla notificazione degli atti prodromici e ha contestato la pretesa fiscale non per circostanze sopravvenute, ma affermandone l’insussistenza, sicché l’assunto difetto di giurisdizione è infondato (in tal senso Cass. n. 24734/2021; Cass. n. 25453/2021).
I restanti due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono fondati.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 5607/2021, nonché,
con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015). Con la precisazione che ciò vale anche in riferimento ai documenti prodotti irritualmente in primo grado (Cass. n. 24398/2016; Cass. n. 5429/2018).
Tale orientamento ovviamente fa riferimento al testo dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 antecedente alla sua recente novellazione, operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa ) d.lgs. n. 220/2023, applicabile (art. 4) ai giudizi instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Dal surriferito orientamento di legittimità si è discostata la CTR, muovendo da un’errata esegesi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la produzione di nuovi documenti nel giudizio d’appello andrebbe ritenuta ammissibile soltanto ove la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado «per caso fortuito o forza maggiore».
Va, pertanto, disposta, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, prima parte, cod. proc. civ., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra espresso.
Giova, al riguardo, precisare che non si ravvisano i presupposti per un’eventuale decisione nel merito, rendendosi a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto circa l’idoneità della documentazione prodotta in appello dall’agente della riscossione a comprovare l’avvenuta regolare notificazione di tutte le cartelle di pagamento presupposte.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, terzo comma, seconda parte, cod. proc. civ.
P.Q.M.
rigettato il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.