Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26512 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
Mancata risposta a questionarioOrdinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11201/2024 R.G. proposto da:
LA P IA VINCENZA, con l’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 8993/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 07/11/2023, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di richiesta di documenti rimasta inevasa, notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui recuperava per l’anno d’imposta 2010, maggiori Irpef e Irap, in relazione a costi non documentati.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso della contribuente mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, accogliendo l’appello erariale, lo rigettava.
In particolare, la Corte tributaria, richiamava l’orientamento di legittimità secondo il quale occorre distinguere l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all’imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all’IVA, poiché nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto della sua produzione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull’amministrazione finanziaria; evidenziava che, a fronte della specifica richiesta dell’ufficio, i documenti giustificativi dei costi erano stati prodotti solo in giudizio (irrilevante essendo la produzione in sede di accertamento con adesione), senza alcuna allegazione della sussistenza di una causa a sé non imputabile.
Contro tale decisione ha proposto ricorso la contribuente con due motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione accelerata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione del ricorso.
Il ricorso è stato fissato ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 10/09/2025, per la quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, in relazione al l’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deducendo che l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in sede di accertamento con adesione e poi in giudizio va limitata ai soli casi di rifiuto doloso del contribuente di esibirli in sede amministrativa e va esclusa in presenza di caso fortuito, forza maggiore, o anche negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile. Evidenzia che in sede amministrativa aveva chiesto un differimento per procurarsi i documenti dal proprio commercialista esterno e che l’ufficio aveva disatteso, senza fornire alcuna spiegazione, il secondo incontro in contraddittorio, dalla stessa già fissato per l’eventuale definizione in adesione, dove tali documenti erano stati ritualmente prodotti.
Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (sotto il profilo dell’ art. art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), evidenziando che la motivazione sia palesemente contraddittoria, in quanto prima afferma -correttamente – che la documentazione è stata esibita dalla contribuente in sede di accertamento con adesione e dopo afferma -erroneamente – che la contribuente ha prodotto per la prima volta i documenti nel corso del giudizio
La causa va rimessa alla pubblica udienza, investendo questioni di rilevanza nomofilattica, anche a seguito di Corte Cost. n. 137 del 28 luglio 2025, resa sulla previsione dell’art. 32 d.lgs. n. 600 del 1973.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
La Presidente
NOME Giudicepietro