Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26751 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2486/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
– ricorrente –
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO del foro di Caserta
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5407/1/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 13.6.2017, non notificata;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 3.6.2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in
Distribuzione utili extracontabiliReddito di capitale -socio occulto -indagini bancarie.
persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l’RAGIONE_SOCIALE l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Caserta per l’anno di imposta 2008, a seguito di indagini bancarie sui conti correnti di tre società di capitali, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sui quali operava quale delegato, con il quale veniva accertato un reddito di capitale non dichiarato, da assoggettare a tassazione Irpef, nella misura di legge del 49,72%, con conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionale Irpef comunale ed addizionale Irpef regionale, oltre sanzioni ed interessi.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella resistenza dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettata l’eccezione di decadenza, accoglieva il ricorso, ritenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili potesse operare ove venga previamente emesso un avviso di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE società di cui si presume la distribuzione degli utili.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.), adita dall’Ufficio, respingeva il gravame, pur dando atto della non necessità di un previo accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE tre società, stante che nel caso in esame si verteva in ipotesi di accertamento del reddito di qualunque tipologia di contribuente e l’appellato era delegato ad operare sui conti correnti intestati alle
società. Riteneva infatti che il contribuente avesse fornito valide giustificazioni, documentando che si trattava, per la maggior parte, di pagamenti di fatture regolarmente registrate o fiscalmente irrilevanti. Le giustificazioni, richieste al contribuente senza esito in fase amministrativa, erano state tuttavia fornite in giudizio per ogni singola movimentazione bancaria ed erano da ritenersi esaustive.
Avverso la precitata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo- rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 e commi 4 e 5 del d.p.r. 600/73 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. – l’RAGIONE_SOCIALE, assume che la C.T.R., come già eccepito in sede di controdeduzioni al ricorso di primo grado, non poteva tener conto della documentazione prodotta in giudizio e non esibita in sede amministrativa nonostante rituale invito, seguito dalla concessione di un rinvio richiesto dal contribuente, il quale però non aveva prodotto alcuna documentazione, né aveva addotto alcuna giustificazione, con ciò violando l’art. 32, comma 4 del d.p.r. 600/73, norma che ha valenza in parte probatoria ed in parte sanzionatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. La stessa RAGIONE_SOCIALE ammetteva che tale documentazione era stata richiesta senza esito in fase amministrativa ma non ne aveva tratto le dovute conseguenze. Era stato evidenziato nelle controdeduzioni al ricorso di primo grado che
nell’invito n. NUMERO_DOCUMENTO, prodotto in allegato, era contenuto l’avviso della inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa e contenziosa ed il contribuente non aveva allegato e fornito alcuna giustificazione entro il termine di deposito del ricorso introduttivo di primo grado, ai sensi del comma 5 dell’art. 32, per sottrarsi all’inutilizzabilità della documentazione, sanzione ritenuta legittima anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 181/2007 e questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Del resto, la C.T.R. non affermava in alcuna parte della motivazione che l’appellato aveva adempiuto all’onere di giustificazione.
1.1. Il motivo è fondato, dovendosi richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n.19817/2025), secondo cui in tema di accertamento tributario, l’inottemperanza del contribuente a seguito dell’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio, salvo che il contribuente, all’atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta; detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell’Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d’ufficio» (Cass. Sez. 5 n. 3442 del 11/02/2021); di recente, si è ancora affermato che, in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e documenti in risposta agli inviti dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n.
600 del 1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità RAGIONE_SOCIALE stesso contribuente di depositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all’atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass. Sez. 5, n. 26133 del 07/10/2024), fermo restando che, a fronte dell’onere probatorio gravante sul contribuente, vi è l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove offerte dal contribuente stesso per ciascuna operazione bancaria e di dar conto espressamente in sentenza RAGIONE_SOCIALE relative risultanze (Cass. 30/06/2020, n. 13112, Cass. n. 19711/2025).
1.2. La RAGIONE_SOCIALET.RRAGIONE_SOCIALE non si è attenuta ai suddetti principi, avendo preso in considerazione la documentazione prodotta dal contribuente in sede giudiziale, senza verificare se il contribuente avesse dichiarato e offerto prova nel ricorso di primo grado di non aver potuto adempiere all’invito per causa a lui non imputabile.
Con il secondo motivo, rubricato « nullità della sentenza per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio deduce che la motivazione circa l’assolvimento dell’onere della prova incombente sul contribuente è generica e stereotipata, in quanto non valuta le singole movimentazioni bancarie e le singole giustificazioni, che addirittura ammette riguardino solo un parte dei rilievi, nè
motiva sul perché ritiene irrilevanti le operazioni sotto il profilo fiscale.
3.Il motivo, stante l’accoglimento del primo, va ritenuto assorbito.
4.La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CGT2 della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, che dovrà tener conto RAGIONE_SOCIALE sole movimentazioni sui conti correnti intestati alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e nei limiti della rispettiva quota di partecipazione, tenuto conto del giudicato esterno formatosi sull’insussistenza, in capo a COGNOME NOME, della qualità di socio occulto al 100% di tutte e tre le società, per effetto della sentenza resa nella medesima pubblica udienza del 3.6.2025 tra le stesse parti da questa Corte, n. 25692, depositata il 19 settembre 2025, nel giudizio n. RG 28124/2017, oltre che per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, oltre che per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3.6.2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente
(NOME COGNOMECOGNOME
(NOME COGNOME)