Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16294 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
Oggetto: IRPEF, IRAP e IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4749/2023 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale allegata al ricorso e di procura speciale rilasciata per l’opposizione ex art. 380 -bis c.p.c., dall’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 3 agosto 2022, n. 2459/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE, preso atto del mancato riscontro alla richiesta di esibizione di documentazione contabile e fiscale per l’anno 2011 inviata a NOME COGNOME, invitato a fornire chiarimenti sulla deduzione di alcune spese per Euro 43.625,00, notificava a quest’ultimo avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2011, recuperando a tassazione l’intera somma, in quanto non documentata, a titolo di Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni.
Contro tale atto il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Cosenza, rappresentando di non aver mai ricevuto la richiesta di esibizione di documentazione contabile e fiscale riguardante le spese dedotte nell’anno 2011.
In particolare, rappresentava che tale richiesta inviata dall’Ufficio sarebbe stata consegnata -stando all’annotazione apposta dall’agente postale sull’avviso di ricevimento (recuperato con apposita richiesta di accesso agli atti) -‘a un non meglio ident ificato familiare convivente (figlio)’, senza l’invio della seconda raccomandata informativa, richiesta nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario.
Per tale motivo, allegava al ricorso innanzi alla CTP la documentazione giustificativa RAGIONE_SOCIALE spese dedotte nell’anno 2011, in tal modo riscontrando nel primo atto utile la richiesta di esibizione di documenti contabili e fiscali per l’anno 2011, in forza del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Deduceva, altresì, il difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento, in quanto non sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio, e il difetto di contraddittorio preventivo, in mancanza di altra attività istruttoria diversa dal riscontro della mancata risp osta all’invito a rendere chiarimenti.
Eccepiva, infine, la esenzione dall’Irap, svolgendo egli attività di lavoro autonomo (commercialista) senza una struttura autonomamente organizzata.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che la notifica del questionario non si fosse perfezionata, per l’eccepito mancato invio della raccomandata informativa, con conseguente nullità dell’atto impugnato. Aggiungeva, nel merito, che il contribuente aveva fornito prova della regolare tenuta della contabilità – avendo esibito le fatture quietanzate ed i registri IVA per l’annualità oggetto di accertamento – e che egli era esente da assoggettamento ad IRAP, mancando una struttura organizzativa.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, che la CTR accoglieva parzialmente, riconoscendo che l’Ufficio aveva fornito idonea prova dell’invio del questionario informativo ritualmente notificato al contribuente mediante consegna del plico postale a mani di familiare convivente, con successivo invio, con plico raccomandato, della comunicazione di avvenuta notifica. Nel merito, dichiarava non dovuto esclusivamente l’importo ripreso a titolo di IRAP.
Contro la sentenza di secondo grado il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
È stata emessa in data 14 dicembre 2023 proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dal ricorrente, che ha poi depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente si duole della ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 della costituzione e 118 I° comma cpc. e art. 36 comma 2 punto 4 D.Lgs. 546/92, per il difetto di motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti ‘.
Il giudice d’appello avrebbe completamente omesso ogni valutazione in ordine alla valenza probatoria della documentazione giustificativa dei costi recuperati a tassazione dall’Amministrazione finanziaria, allegata al ricorso innanzi alla CTP, nonostante la dimostrazione di
non aver materialmente ricevuto ‘e quindi incolpevolmente’ – il questionario dell’Ufficio, per causa non imputabile al ricorrente.
Con il secondo motivo, proposto sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente lamenta ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 della Costituzione e dell’articolo 118 I° comma c.p.c. e art 36 comma 2 punto 4 D.Lgs. 546/92. Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 dpr 600/73; violazione del contraddittorio endoprocedimentale, preordinato all’accertamento. Omessa motivazione e difetto di esame del merito dei rilievi fiscali da parte del Giudice Regionale ‘.
La CTR avrebbe totalmente omesso di motivare le ragioni dell’accoglimento solo parziale dell’appello proposto dall’amministrazione, senza considerare le difese spiegate in primo grado dal ricorrente, attraverso l’allegazione di documentazione a supporto de l ricorso, in considerazione dell’illegittima omissione di un reale contraddittorio nella fase precontenziosa amministrativa.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, si rivelano entrambi infondati.
La sentenza impugnata ha accertato che l’RAGIONE_SOCIALE «ha fornito idonea prova che il questionario informativo è stato ritualmente notificato al contribuente mediante consegna del plico postale a mani di familiare convivente in data 25/01/2016; ha, altresì, dimostrato di avere inviato la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) con raccomandata del 26/01/2016», rilevando che, nonostante tale regolare invio, il contribuente non ha fornito alcuna risposta.
Nonostante la stringatezza della motivazione, essa appare sufficiente a ritenere che la CTR abbia (correttamente) escluso il presupposto di operatività dell’ultimo comma dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, invocato invece dal ricorrente.
Il penultimo comma del citato art. 32, infatti, dispone che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa», sempreché l’ufficio abbia di ciò informato il contribuente contestualmente alla richiesta, circostanza mai contestata.
A sua volta, l’ultimo comma dispone che tali cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Con l’accertamento in fatto operato in ordine alla regolare notifica dell’invito, la CTR ha in sostanza scartato la sussistenza della causa non imputabile al contribuente che, sola, esclude l’operatività RAGIONE_SOCIALE cause di non utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE notizie e della documentazione depositata solo in sede contenziosa.
Con tale ratio decidendi il ricorrente non si confronta compiutamente, neppure nella memoria illustrativa, perché non indica altre ragioni a sé non imputabili per la mancata risposta al questionario, ma ritiene (erroneamente) in radice omessa ogni motivazione da parte della CTR sulle ragioni dell’accoglimento parziale dell’appello.
Inoltre, il ricorrente non chiarisce quali sarebbero state le allegazioni da lui offerte sul merito della pretesa impositiva, che la CTR non avrebbe in alcun modo valutato, poiché si limita a dolersi della mancata considerazione dei propri documenti che, tuttavia, non riporta né richiama quanto al contenuto, in tal modo contravvenendo alla regola di necessaria specificità del ricorso.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme -liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96,
terzo comma, c.p.c., nonché della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c.
6.2. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento d ell’ulteriore somma pari euro 2.000 , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di euro 1.000 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 5 giugno 2024.