Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
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Documentazione extracontabile –
Valenza
probatoria
Accertamento induttivo – Art. 39
d.P.R. n. 600/1973
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9977/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME in proprio e quale già liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2249/05/2015, depositata in data 27 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva quattro distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari (d’ora in avanti solo CTP) avverso quattro avvisi di accertamento emessi dall’ Agenzia delle entrate, due nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE ( d’ora in avanti solo RAGIONE_SOCIALE) – con i quali l’Ufficio accertava, per gli anni di imposta 2006 e 2007 maggiori imposte IRAP ed IVA -, due nei suoi confronti, quale socio – con i quali accertava, per i medesimi anni, maggiore IRPEF.
Gli avvisi scaturivano da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti solo RAGIONE_SOCIALE), nel corso della quale veniva rinvenuta documentazione extracontabile che faceva riferimento alla NOMAV, in veste di cessionaria di materiali senza emissione di fatture.
Il contribuente eccepiva: a) il difetto di motivazione degli avvisi; b) la mancata notifica, alla NOMAV, del PVC redatto nei confronti della SIDER; c) l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo. Dichiarava, poi, di aver sporto denuncia-querela nei confronti della SIDER, per avere questa predisposto unilateralmente la documentazione.
La CTP accoglieva, previa riunione, i ricorsi.
L ‘Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Puglia (d’ora in poi per brevità CTR) chiedendone l’integrale riforma.
La CTR riteneva l’accertamento ‘non valido’ in quanto basato su semplici presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; precisamente, ‘il rinvenimento di appunti con l’elenco di materiali che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe fornito alla RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva trovato alcuna conferma, in particolare dalla verifica svolta presso la RAGIONE_SOCIALE non erano risultate operazioni irregolari. Inoltre, nessuno dei documenti rinvenuti presso la SIDER recava la firma del legale rappresentante della NOMAV ed i materiali ivi indicati non erano quelli abitualmente utilizzati dalla NOMAV
nell’esercizio della propria attività. Infine, in atti mancava il PVC redatto nei confronti della SIDER, non allegato agli avvisi di accertamento.
La CTR confermava, quindi, la decisione di primo grado.
Per la cassazione della citata sentenza l ‘Ufficio ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Il contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 18/12/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l ‘Ufficio deduce la «nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c. ». In particolare, lamenta che la CTR non avrebbe illustrato i documenti sui quali si fonda la querela di falso sporta dalla NOMAV né le fonti di prova dalle quali ha dedotto l’estraneità dei materiali acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è infondato.
1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le
ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
1.2. Invero, nel caso di specie, la motivazione (condivisibile o meno, se sia corretta lo di vedrà infra ) posta dalla CTR a base del rigetto del gravame sicuramente supera il minimo costituzionale previsto dalla giurisprudenza di questa Corte, avendo il giudice del gravame indicato gli elementi del proprio convincimento (la mancanza di riscontri alla documentazione extracontabile rinvenuta, la proposizione della querela da parte dalla NOMAV, la mancanza del PVC redatto nei confronti della SIDER, la non corrispondenza del materiale indicato nella documentazione con quello solitamente utilizzato dalla NOMAV).
Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell ‘art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54, commi 1 e 2, del d..P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 115 c.p.c., 2729 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ». Afferma che erroneamente la CTR non ha ritenuto gli elementi extracontabili rinvenuti presso la SIDER presunzioni precise, gravi e concordanti, omettendo di considerare un ulteriore elemento presuntivo, ovvero la definizione, da parte della SIDER, della propria posizione mediante il procedimento di accertamento con adesione. Di qui la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 .
Inoltre, la CTR avrebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ. avendo posto a fondamento della prova contraria del contribuente la mera presentazione della querela di falso, che non può costituire una prova diretta (né indiretta) della falsità della documentazione (in assenza di giudicato sulla querela).
Infine, sarebbe stato violato anche l’art. 2697 cod. civ. non avendo il contribuente assolto all’onere della prova contraria.
Il motivo è fondato, subito superando l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, secondo il quale la censura si risolve nella richiesta di una nuova interpretazione delle risultanze processuali, preclusa alla Corte.
2.1. È noto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass., 21/3/2022, n. 9055).
2.2. Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offerti dall’Amministrazione a dimostrazione delle pretese fiscali, di quelli reputati rilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell’art. 2729 cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), si articola nei due momenti valutativi della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presi singolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e della successiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, oltreché dell’accertamento della loro idoneità alla prova presuntiva se considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del
molteplice), essendo erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (da ultimo Cass., 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/04/2023, n. 9336; v. anche Cass., 09/03/2012 n. 3703).
2.3. Pertanto, come affermato da questa Corte, intanto può denunciarsi la violazione o falsa applicazione del ridetto art. 2729 cod. civ., in quanto il giudice di merito ne abbia contraddetto il disposto, affermando che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni ( rectius : fatti), che non siano gravi, precisi e concordanti, ovvero abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e abbia dunque sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non siano, invece, rispondenti a quei caratteri, competendo soltanto in tal caso alla Corte di cassazione controllare se la norma in esame sia stata applicata a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta o il giudice non sia incorso in errore nel considerare grave una presunzione che non lo sia sotto il profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi, al pari di quanto può accadere con riguardo al controllo della precisione e della concordanza (in questi termini, v. ex multis Cass., 21/03/2022, n. 9054).
2.4. Se questo è il presupposto della violazione o errata applicazione dell’art. 2729 cod. civ., la deduzione del vizio, come già sostenuto da questa Corte, non può che estrinsecarsi nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione dei motivi per i quali il ragionamento del giudice di merito sia irrispettoso dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza, risolvendosi altrimenti la critica al ragionamento presuntivo svolto, che si sostanzi nell’enunciazione di una diversa modalità della sua ricostruzione, nel suggerimento di un diverso apprezzamento della questio facti che si
pone al di là della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., atteso che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., 02/08/2016, n. 16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass., 07/02/2004 n. 2357).
2.5. Nella specie la CTR ha ritenuto gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio (in particolare, il rinvenimento della documentazione extracontabile presso la SIDER) privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
L’Ufficio ha specificatamente contestato la decisione, in particolare deducendo che:
per la giurisprudenza pacifica di questa Corte la documentazione extracontabile rappresenta un elemento indiziario sufficiente a legittimare la ricostruzione analitico-induttiva del reddito;
a tale elemento deve aggiungersi, nella specie, l’accertamento con adesione da parte della SIDER (elemento completamente pretermesso dalla CTR);
di contro, nessun valore contrario può assumere la presentazione di una querela di falso da parte della NOMAV, stante la mancata indicazione dell’esito della stessa;
nel PVC redatto nei confronti della NOMAV era emersa l’omessa regolarizzazione di acquisti di materiali ceduti dalla SIDER (per cui non poteva sostenersi, come fatto dalla CTR, che ‘ad una verifica della G. di F. presso la Nomav non sono emerse operazioni irregolari’) .
2.6. Ora, la giurisprudenza di questa Corte costantemente assegna valenza indiziaria alle annotazioni personali del contribuente: « la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge: ne deriva che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente » (Cass. 24/08/2018, n. 21138).
Gli appunti personali e le informazioni provenienti dall’imprenditore, infatti, dai quali si possa evincere una sorta di c.d. ‘contabilità in nero’, rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendosi ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, singoli atti d’impresa ovvero r appresentino la situazione
patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta ed incombendo, a quel punto, al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (Cass. 13/04/2023, n. 9944; Cass. 16/11/2911, n. 24051 con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; Cass. 27/02/2015, n. 4080 in relazione ad un quadernone contenente l’indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto; Cass. 03/10/2014, n. 20902 per la necessità della comparazione tra i dati acquisiti e quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente).
2.7. La CTR, invece, ha del tutto trascurato l’applicazione di detti principi, in quanto ha ritenuto che la copiosa documentazione extracontabile rinvenuta presso la SIDER (in particolare due cartelline contenenti ordini di clienti, tra i quali la NOMAV, e buoni di consegna dei beni), non fossero idonee a costituire una prova presuntiva grave, precisa e concordante, per effetto: a) della presentazione di una querela di falso da parte della NOMAV; b) per la mancanza di irregolarità riscontrate in sede di verifica presso la NOMAV stessa.
Ora, il primo elemento, in assenza di prova circa l’esito della querela, è completamente neutro ai fini de quibus (diversamente opinando la mera presentazione di una querela potrebbe paralizzare la potestà accertativa ed impositiva dell’Amministrazione finanziaria). Il secondo elemento non corrisponde al vero, atteso che dal verbale redatto dalla GDF nei confronti della NOMAV (riprodotto dall’Ufficio nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza) emerge che fu contestata l’omessa regolarizzazione di acquisti.
Infine, anche l’asserita estraneità dei beni oggetto degli ordini di acquisto all’attività abituale della NOMAV andrebbe valutata alla luce delle attività svolte dalle due società, come riportate nel PVC del 4 marzo 2010 redatto nei confronti della NOMAV.
2.8. S’impone, quindi, la cassazione della sentenza in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Puglia che dovrà procedere ad una nuova valutazione di tutti gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio e degli elementi contrari portati dal contribuente (tra i quali il quantitativo dei materiali oggetto di contestazione, ritenuto sproporzionato rispetto alla struttura imprenditoriale della NOMAV), al fine di verificare la legittimità del ricorso, da parte dell’Ufficio, al metodo induttivo di cui agli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972.
Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 533/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». In particolare, censura la decisione della CTR nella parte in cui ha affermato la mancanza in atti del PVC redatto nei confronti della SIDER e la mancata allegazione dello stesso agli avvisi di accertamento impugnati. Osserva al riguardo l’Uffi cio che in data 4 marzo 2010 veniva elevato un PVC nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nel quale era compiutamente richiamato il verbale redatto il 30 luglio 2009 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; inoltre, anche nel corpo degli avvisi di accertamento era trasfuso il contenuto essenziale del verbale redatto nei confronti della SIDER. Perciò nessuna violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente, ovvero nessun vizio di motivazione per relationem degli avvisi, era ipotizzabile nella specie.
3.1. Il motivo è fondato, subito superando l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente per essere la doglianza coperta da giudicato interno, non avendo l’Agenzia proposto in appello la doglianza in esame. Invero, l’eccezione è inammissibile in quanto il controricorso non riporta integralmente l’atto di appello dell’Ufficio al fine di consentire a questa Corte l’effettiva mancata proposizione della doglianza de qua .
3.2. Ciò posto, è opportuno premettere che nella specie furono redatti due verbali di constatazione, il primo il 30 luglio 2009 nei confronti della SIDER, il secondo il 4 marzo 2010 nei confronti della NOMAV; in quest’ultimo si richiamava espressamente e
compiutamente il primo verbale. Ora, non solo il secondo verbale è stato ritualmente notificato alla NOMAV, ma il contenuto del verbale redatto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE era stato trasfuso, nei contenuti essenziali, negli avvisi di accertamento notificati all’odierno ricorrente. Pertanto, alcuna nullità degli avvisi per violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente si è verificata nella specie sia perché negli avvisi il PVC redatto nei confronti della SIDER era espressamente riportato sia perché il contenuto di esso era ben noto al ricorrente in quanto riportato anche nel PVC redatto nei confronti della NOMAV.
Con il quarto motivo l’Ufficio lamenta l’«omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», ovvero delle seguenti circostanze decisive: a) l’avvenuta contestazione, nel verbale contro la NOMAV, dell’omessa regolarizzazione degli acquisti; b) la definizione, da parte della SIDER, della propria posizione ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, del d.lgs. n. 218/1997.
Il motivo deve ritenersi assorbito nell’accoglimento del secondo, atteso che le dette circostanze dovranno essere valutate, unitamente alle altre, dalla CTR in sede di rinvio.
In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il quarto, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alle censure accolte, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.