Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8679 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
Oggetto: documentazione extracontabile -accertamento analitico induttivo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28229/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; (PEC: EMAIL;
– ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta n. 3283/7/2021, depositata il 12/04/2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Caltanissetta n. 3283/7/2021, depositata il 12/04/2021, veniva rigettato l’appello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Enna n. 513/1/2017, la quale aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP relativamente all’anno di imposta 2010.
L’avviso di accertamento conseguiva ad una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione indirizzato al titolare della ditta. Nel corso della verifica veniva reperito un documento extracontabile, denominato “prima nota”, recante l’annotazi one di voci contabili in entrata e in uscita da cui venivano estrapolati i dati economici ai fini della rideterminazione del reddito di impresa.
Il giudice di prime cure riteneva che fosse stata operata una acritica sommatoria degli importi annotati in entrate imputati a incassi non dichiarati, decisione confermata dal giudice d’appello.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo due motivi, cui replica la contribuente con controricorso e depositando in data 18.7.2024 nota attestante la sospensione dall’albo con rinuncia al mandato dell’originario difensore Avv. NOME COGNOME e la permanenza dell’ulteriore difensore Avv. NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, 52 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, 2727, 2729 e 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. per aver il giudice basato il proprio convincimento sul mero assunto difensivo del contribuente secondo il quale le annotazioni in entrata si riferivano non a ricavi non dichiarati, ma all’ingresso delle fatture passive di acquisto, mentre le annotazioni in uscita al pagamento delle stesse; per non aver operato la comparazione delle risultanze della predetta documentazione extra contabile con i dati della contabilità ufficiale del contribuente; per aver addossato all’amministrazione finanziaria un onere probatorio ulteriore rispetto al reperimento della documentazione extra contabile.
2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta anche la violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2 e 7 d.lgs. n.546/1992 e 112 cod. proc. civ., per la generica argomentazione con cui il giudice ha escluso la decisività della documentazione extra contabile in riferimento alla ‘maggior parte’ degli importi annotati in entrata, senza individuare la parte per cui tali importi non corrispondono con le fatturazioni di acquisto. 3. I motivi, connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati, nei termini che seguono.
3.1. In diritto, non vi è necessità di fornire ulteriori riscontri alla documentazione extra contabile reperita, attraverso una comparazione delle risultanze della cd. contabilità in nero reperita con i dati della contabilità ufficiale del contribuente. Infatti, va ribadito ai fini IVA che, alla luce delle previsioni degli artt. 52, comma quarto, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, quand’anche risolventesi in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, ancorché meramente pre-
suntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge e non può essere ritenuta irrilevante dal giudice (v. Cass. n.2217/2006; Cass. 19326/2006; Cass. 21138/2018; Cass. 21432/2024).
4. Ciò premesso, nel caso in esame il giudice ha valutato la documentazione extracontabile e, a tal proposito, a ll’ ultima pagina della sentenza si legge: «il reperimento di un documento denominato recante l’annotazione di voci contabili in e in è stato opportunamente compulsato dai verbalizzanti, i quali, tuttavia, ne hanno estrapolato atomisticamente i dati economici operando una acritica sommatoria degli importi annotati in e imputabili ad incassi non dichiarati. Con il che i verbalizzanti hanno omesso di porre i dati in relazione tra loro e soprattutto di cogliere il collegamento con le voci in dalla quale sarebbe potuta emergere la corrispondenza logica e matematica con altrettanti esbors i, così da confermare l’inerenza della maggior parte degli importi annotati in entrata a fatturazioni di acquisto, come peraltro desumibile dalla stessa dicitura apposta . Una volta indebolita la portata indiziaria della documentazione extracontabile, deve ascriversi a carenza dell’attività investigativa l’assenza della necessaria attività di riscontro cui i verbalizzanti avrebbero dovuto attendere al fine di estrarre i soli elementi non allineati a dati di fatturazione né altrimenti rilevati in contabilità, in guisa da porli a base della ripresa reddituale».
5. L’argomentazione sopra riportata è affetta da contraddittorietà irriducibile, perché la valutazione della documentazione extracontabile operata dal giudice non permette di comprendere per quale parte le riprese siano state ritenute giustificate, dal momento che fa riferimento in modo generico ad una prova indiziaria non inesistente, ma «indebolita», con giustificazione fornita per la «maggior parte» degli importi annotati in entrata, senza individuare la parte esatta per cui tali importi sono stati ritenuti non corrispondenti alle fatturazioni di
acquisti. Sotto tale angolo il ricorso è fondato, perché il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 18777 del 10/09/2020). Allorquando, come nel caso di specie, il giudice ritenga che l’onere a fondamento delle riprese sia stato assolto solo in parte, individua con esattezza per quali movimentazioni e operazioni economiche deve operare una rideterminazione delle riprese, riconducendole alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, principio cui si conformerà il giudice del rinvio.
6 . La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quello rimasto assorbito, e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025