Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28494 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Catanzaro, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3389, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 27.11.2020, e pubblicata il 10.12.2020; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Oggetto: Ires, Iva ed Irap, 2011
-Prenotazione d’acquisto, o compravendita mobiliare –
Documentazione extracontabile
Prova presuntiva.
Fatti di causa
A seguito di accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza e compendiati in Processo Verbale di Costatazione regolarmente consegnato alla contribuente, l’RAGIONE_SOCIALE, condividendo le conclusioni del PVC in cui si contestava la percezione di un maggior reddito non dichiarato in conseguenza del reperimento di documentazione extracontabile, notificava il 10.5.2014 alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto il maggior reddito non dichiarato ai fini Ires, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2011.
La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro censurando, innanzitutto, che la pretesa documentazione extracontabile contestata non si componeva di contratti di compravendita di elementi di arredamento, bensì di meri atti di prenotazione in relazione ad un futuro acquisto. La CTP riteneva infondate le difese proposte dalla società, e rigettava il suo ricorso.
Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello la contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria. La CTR riteneva che la documentazione reperita presso l’impresa si risolvesse effettivamente in documentazione extracontabile idonea a provare atti di compravendita e perciò il conseguimento di un maggior reddito non dichiarato. Per l’effetto, il giudice del gravame confermava la decisione di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore.
La contribuente ha pure depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione assunta dalla CTR perché presenta una motivazione ‘apparente e/o inesistente’, non dando ‘ragione dei motivi che sorreggono il decisum’ (ric., p. 4).
Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 109, comma 2, lettera a), del Tuir (Dpr n. 917 del 1986), per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE cessioni di beni mobili si considerano conseguiti, e sono quindi imponibili, soltanto a seguito della consegna o spedizione dei beni.
La controricorrente Amministrazione finanziaria ha affermato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, in relazione al primo motivo, perché volto a contrastare la motivazione della decisione d’appello pur in presenza di una decisione c.d. doppia conforme dei giudizi del merito. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, invece, l’inammissibilità dipenderebbe dall’essere fondato su una non consentita richiesta di riesame nel merito RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie.
3.1. Il ricorso in esame non merita queste censure. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente contesta la nullità della sentenza del giudice dell’appello perché fondata su una motivazione meramente apparente, critica consentita anche in presenza di una c.d. doppia conforme.
Mediante il secondo motivo di ricorso è invece denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE regole legali in materia di imputazione temporale dei pagamenti ai fini fiscali, una censura di diritto, pertanto.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente critica la nullità della decisione assunta dalla CTR per aver adottato una
motivazione meramente apparente, non illustrando i motivi che sorreggono il decisum .
4.1. La controricorrente replica che la motivazione della CTR è completa, ed accerta l’intervenuta evasione sul fondamento di documentazione extracontabile, pacificamente utilizzabile in sede di accertamento fiscale così come in sede processuale, ed in grado di assicurare elementi di prova presuntiva gravi, precisi e concordanti.
Evidenzia, peraltro, non contrastata sul punto dalla ricorrente, che i contratti acquisiti presso l’impresa presentano una totale completezza nella descrizione RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali concluse, essendo riportate ‘la data dell’operazione, il nominativo dell’acquirente, l’ammontare del contratto, le modalità di pagamento pattuite, l’ammontare dell’acconto corrisposto dal cliente ed il nominativo del soggetto cui tale acconto fu consegnato’ (controric., p. 12).
4.2. La motivazione espressa dal giudice di secondo grado, per quanto succinta, appare sufficientemente completa e ben comprensibile.
La CTP aveva ritenuto che la documentazione extracontabile rinvenuta presso l’impresa assicurasse prova adeguata della conclusione di transazioni di vendita di complementi d’arredo e non di mere prenotazioni in vista di un futuro (eventuale?) acquisto. La CTR, nel confermare la decisione dei primi giudici, ha innanzitutto osservato che la contribuente non ha proposto una critica specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione adottate dalla CTP. Quindi il giudice dell’appello ha reputato di dover comunque entrare nel merito del giudizio ed ha valutato che l’allegazione della società secondo cui la documentazione rinvenuta dalla GdF si risolveva in mere prenotazioni di acquisto, e non in contratti di vendita, è rimasta una mera prospettazione priva di qualsiasi riscontro documentale.
Il giudice del gravame procede anche ad esemplificare, e scrive che se davvero si fosse trattato di mere prenotazioni, non tutte
andate a buon fine, la società avrebbe senz’altro potuto produrre ‘disdette, rifiuti di finanziamento e quant’altro potesse valere a dimostrare la mancata conclusione del contratto’ (sent. CTR, p. 3), ma non ha prodotto nulla di simile.
4.3. La motivazione della decisione del giudice di secondo grado è quindi presente ed agevolmente comprensibile. La ricorrente, però, non si confronta con la stessa, non la contrasta efficacemente. Neppure illustra in qual modo ritenga di aver provato la reale natura della documentazione extracontabile rinvenuta presso i suoi uffici, non spiega perché la valutazione della CTR, la quale richiedeva alla parte una produzione documentale che, ove i suoi argomenti fossero stati effettivamente fondati, non avrebbe dovuto avere difficoltà a reperire, dovrebbe ritenersi errata.
In definitiva il primo motivo di ricorso risulta infondato e deve perciò essere respinto.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione la ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver tenuto conto che i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE cessioni di beni mobili si considerano conseguiti, e sono quindi imponibili, alla data della spedizione o della consegna.
5.1. In proposito il giudice del gravame scrive che la società, nell’appello, ‘ripropone la questione relativa all’imputazione dei maggiori ricavi agli anni successivi. Anche questa ipotesi non ha trovato nessuna forma di dimostrazione documentale’ (sent. CTR, p. 3).
5.2. Anche in questo caso la pur sintetica motivazione proposta dalla CTR appare sufficientemente completa ed agevolmente comprensibile. Valuta il giudice dell’appello che le allegazioni della contribuente secondo cui l’intervenuta conclusione di alcune RAGIONE_SOCIALE transazioni commerciali è divenuta rilevante ai fini fiscali solo in anni successivi, sono rimaste prive di ogni riscontro.
Anche a voler prescindere dal dato di fatto che la contribuente non propone neppure un’elencazione completa RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali in relazione alle quali domanda sia accertato che il rilievo fiscale risulti riferibile ad anno successivo, indicando le specifiche ragioni della richiesta con riferimento a ciascuna transazione, la ricorrente, anche questa volta, non si confronta efficacemente con la decisione assunta dal giudice di secondo grado. La società insiste, incorrendo in una petizione di principio, nell’affermare che gli atti rinvenuti dalla GdF erano mere prenotazioni, e sostiene che, se del caso, la rilevanza fiscale RAGIONE_SOCIALE transazioni sarebbe insorta nel diverso momento della spedizione o consegna dei beni mobili.
5.2.1. Anche a voler seguire l’argomento proposto dalla società, però, non può non osservarsi che la stessa non illustra in alcun modo come abbia provato le circostanze che si limita a prospettare. Non allega alcuna prova di un pagamento del prezzo, o di una consegna dei beni mobili, in anno diverso rispetto alle pretese prenotazioni. Vero è che non risulta escluso il pagamento in contanti, ma in sede di accertamento fiscale anche di questo occorre assicurare la prova.
Non solo, la contribuente invoca che i contratti di prenotazione ‘in parte sono stati annullati per rinuncia … per eventuale rifiuto di finanziamento da parte della società finanziaria, per rifiuto all’acquisto della merce …’ (ric., p. 7), ma neppure indica a quali contratti intenda operare riferimento e comunque, di tali circostanze non assicura alcuna prova.
Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME