Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9558 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30529/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AMATO ASSUNTA, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 3666/2021 depositata il 03/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente COGNOME NOME annullando l’avviso di liquidazione IMU per anno di imposta 2014, relativo alle quote di comproprietà di alcune autorimesse;
ricorre per cassazione il Comune di Napoli con quattro motivi di ricorso;
resiste con controricorso la ricorrente che chiede il rigetto del ricorso del Comune di Napoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi. In considerazione della novità della questione e della complessità della stessa le spese possono compensarsi interamente; raddoppio del contributo unificato, come per legge.
I motivi di ricorso sono tutti logicamente collegati e possono trattarsi unitariamente.
Con i primi due motivi il Comune prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli art. 13, secondo comma, d. l. 201 del 2011 e 3, d. lgs. n 504 del 1992 e 2643 del cod. civ.
Con il terzo e quarto motivo il Comune prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, primo comma, cod. proc. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo.
I fatti sono pacifici e accertati dalle decisioni di merito. La contribuente in sede di divisione contrattuale diventa proprietaria di un solo garage, particella n. 243/35 di mq 54; nell’atto di divisione (impropriamente definito nel titolo ‘Preliminare di divisione di beni
comuni’) i coeredi dividono le loro proprietà in comune assegnando alla contribuente l’ area contraddistinta con la lettera C) -vedi art. 1 del citato atto di divisione . Al punto 5 dell’atto di divisione espressamente si determina che i beni ‘sono assegnati in piena proprietà’. Si rimanda poi ad un atto di divisione davanti al Notaio (per la formalizzazione).
Per il Comune ricorrente l’atto di divisione , non essendo mai stato trascritto nei registri immobiliari, non avrebbe effetto ex art. 2643 cod. civ..
La sentenza del Tribunale civile di Napoli del 22 maggio 2017, n. 5988 evidenzia come per il garage in oggetto sia stata definita dalle parti una divisione contrattuale di assegnazione delle singole unità ai coeredi, con scioglimento della comunione. Con la sentenza del Tribunale civile la scrittura di divisione (con il richiamo alla CTU disposta nel giudizio) acquista anche data certa («La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell’atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell’ultima parte dell’art. 2704, comma 1, c.c. (Fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo)» Cass. Sez. 1, 23/10/2019, n. 27192, Rv. 655769 – 01).
Conseguentemente la ricorrente dopo la divisione era proprietaria di un solo immobile (in via esclusiva) e non pro quota di tutti gli altri immobili (l’avviso oggi impugnato era relativo alle comproprietà -‘quote di proprietà di un garage e svariati box a uto relativi ad un fabbricato in INDIRIZZO -).
Il presupposto della tassazione è la proprietà dell’immobile e, in conseguenza, per le quote già di comproprietà della ricorrente non risulta nessun presupposto tassabile; dopo la divisione si ha invece l’assegnazione alla stessa di un singolo immobile in proprietà esclusiva.
Non possono essere considerati dirimenti le prospettazioni del Comune sulla mancata trascrizione della scrittura, ex art. 2643 cod. civ..
Nell’ipotesi di omessa denuncia è pur vero che il Comune potrebbe acquisire conoscenza del presupposto impositivo attraverso la consultazione dei registri immobiliari, pubblicità immobiliare (‘ In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel caso di omessa denuncia da parte del contribuente, resta possibile per l’ente impositore acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo riguardo all’individuazione del soggetto passivo d’imposta solo attraverso la pubblicità immobiliare ‘ , Cass. Sez. 6, 28/09/2016, n. 19145, Rv. 641106 -01; vedi, anche, Sez. 6, n. 4817 dell’11 marzo 2015, che comunque non affronta il problema dell’omessa trascrizione ).
Nel caso in giudizio, invece, non si prospetta una omessa denuncia e una necessità di valutare il presupposto impositivo dai registri immobiliari, ma si richiede di ritenere irrilevante l’atto di divisione, peraltro con data certa, nei confronti del Comune, come se lo stesso non fosse esistente (per l’irrilevanza di un atto non munito di data certa, vedi Sez. 5, n. 6159 del 2021, Rv. 660768). Il Comune non prospetta una sua mancata conoscenza, ma richiede di ‘eliminare’ la circostanza della divisione tra comproprietari, come se non fosse avvenuta (in assenza di trascrizione). Non può essere seguita una tale tesi, in quanto il presupposto dell’imposta è la proprietà dell’immobile , non la sua pubblicità immobiliare.
Infatti, per l’art. 2 644 cod. civ. gli effetti della trascrizione riguardano i terzi ‘che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili’ , oggetto a loro volta di trascrizione.
La trascrizione, quindi, tutela i terzi in posizione di conflitto, per i diritti reali sull’immobile. Invece, il Comune vanta un diritto di credito di natura fiscale e non un (confliggente) diritto reale sull’immobile. Conseguentemente nei suoi confronti non risulta
necessaria la trascrizione, ma solo la prova con data certa della proprietà (fornita nel giudizio in esame come risultante dalla decisione di merito che ha accolto il ricorso della contribuente).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese;
A i sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024 .