Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21222 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21222 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12890-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
-ricorrente-
contro
NOME
rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 8191/19/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 4118/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in accoglimento del ricorso di NOME e NOME COGNOME avverso avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da versare per la registrazione dell’atto giudiziario con il quale il Tribunale di Napoli, a scioglimento della comunione ereditaria, disponeva l’attribuzione in comune e pro indiviso a NOME e NOME COGNOME (già titolari della quota di 1/8) di un fabbricato, ordinando agli assegnatari il pagamento di somme in favore degli altri coeredi (tra i quali NOME COGNOME odierno ricorrente), anch’ess i titolari di quota pari a 1/8 ciascuna.
I contribuenti resistono con controricorso ed hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 20 e 34, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1 e 3 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/19 86 e dell’art. 720 c.c . per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto applicabile, per la registrazione della sentenza del la Corte d’Appello di Napoli n. 1414/2017, avente ad oggetto divisione ereditaria, l’aliquota dell’1% prevista per gli atti dichiarativi dagli artt. 3 ed 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte 1, del DPR 131/1986.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, la vicenda che ha dato luogo all’adozione degli avvisi di liquidazione impugnati, è la seguente: con sentenza n. 1414/2017 la Corte d’Appello di Napoli disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria relativa alla
successione di NOME COGNOME (madre dei ricorrenti); ai sensi dell’art. 720 c.c. veniva attribuito in comune e pro-indiviso ai germani NOME COGNOME e NOME COGNOME, titolari della quota ereditaria di 1/8 ciascuno, un fabbricato sito in Piano di Sorrento e poiché gli assegnatari erano titolari della quota di 1/8 ciascuno, si poneva a loro carico l’addebito dell’eccedenza in favore degli altri sei coeredi titolari ciascuno della quota ereditaria di 1/8; l’Agenzia delle entrate, conseguentemente, notificò agli odierni controricorrenti, in solido con gli altri coeredi, gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta ex D.P.R n. 131/1986 in forza della divisione intervenuta mercé la sopra citata sentenza n. 1414/2017, applicando l’aliquota del 9%, relativa alle compravendite immobiliari, sulla base imponibile rappresentata dai 6/8 del predetto valore di stima dell’immobile indicato in sentenza.
1.4. Sul punto questa Corte si è già espressa con le ordinanze n. 27409 del 2020 e n. 4858 del 2024, alle cui argomentazioni, che il Collegio pienamente condivide, è sufficiente effettuare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., un mero richiamo per assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz’altro anche qui ribadire che, ai fini dell’imposta di registro, l’eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta iuris et de iure di cui all’art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l’assunzione a conguaglio, da parte sua, di un’obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario.
1.5. La Commissione tributaria regionale non ha dunque fatto buon governo del principio dianzi illustrato laddove ha annullato gli atti impugnati ritenendo che «qualora la quota di fatto corrisponda a quella di diritto, ovvero non vi siano stati conguagli che hanno avvantaggiato o svantaggiato alcuni dei condividenti, l’aliquota d’imposta applicabile alla divisione è pari all’1%».
1.6. Risulta, infatti, chiaro dal resoconto che precede che la diseguaglianza tra le predette quote di diritto e quella di fatto sia stata compensata dal Giudice
della divisione con il meccanismo dei predetti conguagli, che costituisce per l’appunto rimedio volto a neutralizzare l’eccedenza di valore della quota di fatto assegnata ad un condividente rispetto alla sua quota di diritto, che l’art. 34 T.U. registro considera essere un trasferimento parziale (ovvero della sola eccedenza), sottoponendolo alla aliquote degli atti traslativi.
1.7. N on coglie, dunque, nel segno l’argomento fondante l’intero apparato argomentativo della sentenza impugnata e la difesa dei contribuenti, basato sull’assenza di trasferimento di beni tra gli stessi, giacché ciò che conta, ai fini che occupano, è che al condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello al medesimo spettante sulla massa comune -come accaduto nella specie – che viene considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.
1.8. La mutevole funzione delle pattuizioni intercorse tra i condividenti è appunto neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario (cfr. Cass. n. 4858 del 2024, cit.; in termini, Cass. n. 4884 del 2024).
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per esame delle questioni rimaste assorbite (cfr. pagg. 16 controricorso), alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da