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Divisione con conguaglio: vendita o donazione? Analisi

Un notaio ha impugnato un avviso di liquidazione fiscale relativo a un atto di divisione immobiliare. Nell’atto, una madre rinunciava a un conguaglio di oltre 100.000 euro a favore dei figli, qualificando l’atto come donazione. L’Agenzia delle Entrate ha riqualificato l’operazione, applicando l’imposta di registro come se si trattasse di una vendita per la parte eccedente la quota di diritto, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 131/1986. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4858/2024, ha dato ragione all’ente impositore. Ha stabilito che la norma fiscale crea una presunzione assoluta: ogni divisione con conguaglio superiore al 5% è considerata vendita per l’eccedenza, indipendentemente dalla volontà delle parti di effettuare una donazione. La finalità è garantire un trattamento tributario certo e neutrale.

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Pubblicato il 3 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Divisione con conguaglio: quando l’intento donativo non basta a evitare le tasse sulla vendita

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4858/2024) ha chiarito un punto cruciale in materia di imposta di registro: la divisione con conguaglio che supera una certa soglia viene tassata come una vendita, anche se le parti manifestano la volontà di effettuare una donazione. Questa pronuncia ribadisce la prevalenza della qualificazione fiscale predeterminata dalla legge rispetto all’intento civilistico delle parti.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine da un atto di divisione immobiliare. Durante l’operazione, una madre rinunciava a un conguaglio di importo significativo (oltre 100.000 euro) a favore dei propri figli. Questa rinuncia era esplicitamente qualificata nell’atto come una donazione. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate notificava al notaio rogante un avviso di liquidazione, trattando l’eccedenza di valore come se fosse l’oggetto di una compravendita e applicando la relativa imposta di registro.
Il notaio impugnava l’avviso, sostenendo che l’operazione, avendo un chiaro animus donandi, dovesse essere soggetta alla disciplina fiscale degli atti donativi e non a quella della vendita. Dopo un esito favorevole in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’ente impositore. La questione è così giunta all’attenzione della Corte di Cassazione.

La questione giuridica e la disciplina della divisione con conguaglio

Il cuore del problema risiede nell’interpretazione dell’art. 34 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (d.P.R. n. 131/1986). Questa norma stabilisce che:
1. La divisione in cui a un condividente vengono assegnati beni per un valore superiore alla sua quota di diritto è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente.
2. I conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto sono soggetti all’imposta con l’aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza.

La controversia verteva sul capire se questa disposizione costituisca una presunzione che ammette prova contraria (come la prova dell’intento donativo) o se, invece, imponga una qualificazione fiscale rigida e invalicabile.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del notaio, fornendo motivazioni nette e in linea con il proprio orientamento consolidato. I giudici hanno affermato che la formulazione dell’art. 34, in particolare l’inciso “è considerata vendita”, sancisce una vera e propria presunzione assoluta (iuris et de iure).
Questo significa che, ai fini dell’imposta di registro, la volontà delle parti è irrilevante. Se la divisione comporta l’assegnazione di beni il cui valore eccede la quota di diritto di oltre il 5%, l’operazione viene tassata come una vendita per la parte eccedente. Non importa se il conguaglio non viene materialmente pagato perché l’avente diritto vi rinuncia per spirito di liberalità.
La Corte ha spiegato che il legislatore fiscale ha volutamente “neutralizzato” la funzione civilistica del conguaglio (che può essere compensativa, donativa, ecc.) per garantire un trattamento tributario unico e certo. La finalità è quella di sottoporre la fattispecie a un regime fiscale specifico e predeterminato, indipendentemente dalla volontà dei contraenti. Questa “neutralità” del conguaglio ai fini dell’imposta di registro assicura che la rilevanza tributaria dell’operazione sia invariabilmente predeterminata, senza possibilità di deroga.

Conclusioni

La sentenza n. 4858/2024 conferma un principio fondamentale per chiunque si appresti a effettuare una divisione immobiliare: la qualificazione fiscale di una divisione con conguaglio non segue necessariamente la natura civilistica dell’accordo. La legge fiscale, per ragioni di certezza e uniformità, impone una “finzione giuridica” che tratta l’eccedenza come una vendita. Per le parti coinvolte e per i professionisti che redigono gli atti, è essenziale essere consapevoli che anche una rinuncia al conguaglio dettata da generosità non modificherà il trattamento fiscale, che resterà ancorato alla disciplina dei trasferimenti onerosi per la parte che supera la quota di spettanza.

Come viene tassata una divisione immobiliare con un conguaglio significativo, anche se questo viene rinunciato per spirito di liberalità?
La divisione è considerata fiscalmente una vendita per la parte di valore che eccede la quota di diritto del condividente. Questa parte è soggetta all’imposta di registro prevista per i trasferimenti immobiliari onerosi, indipendentemente dal fatto che le parti intendessero l’operazione come una donazione.

La qualificazione di “vendita” per la parte eccedente in una divisione con conguaglio è una presunzione che può essere contestata?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’articolo 34 del Testo Unico dell’Imposta di Registro stabilisce una presunzione assoluta (iuris et de iure), che non ammette prova contraria. Il trattamento fiscale è fissato inderogabilmente dalla legge.

Perché il legislatore fiscale tratta la divisione con conguaglio in modo diverso da una donazione?
Per garantire la “neutralità” e la certezza del trattamento tributario. Il legislatore ha scelto di imporre un regime fiscale unico e predeterminato (quello della vendita per l’eccedenza) per evitare che la mutevole funzione civilistica del conguaglio (compensativa, donativa, ecc.) possa influenzare l’applicazione dell’imposta di registro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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