Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1183 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1183 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30168/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME (c.f. CODICE_FISCALE)
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2693/45/17, depositata il 23/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME era notificato un avviso di accertamento per l’anno 2008 a seguito di una verifica fiscale conclusasi con un PVC. La Guardia di RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito un accesso pressi i locali
di ‘Villa RAGIONE_SOCIALE‘, in cui NOME, oltre ad abitare, svolgeva ‘ attività di ristorazione ‘ . Non essendo stato consegnato alcun registro o libro contabile attinente all’attività di ristorazione di ‘Villa RAGIONE_SOCIALE‘ , era stato eseguito un accertamento induttivo sulla base dei dati acquisiti con le indagini bancarie. Applicata la presunzione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dopo aver accolto parzialmente le giustificazioni del contribuente sulle operazioni di versamento e di prelievo, erano stati individuati dapprima i ricavi non dichiarati e quindi il reddito sulla base di un coefficiente di redditività, con riprese ai fini IRPEF, IVA e IRAP.
Con la sentenza impugnata, che ha riformato la sentenza della CTP di Caserta n. 5271/2015, era stato pienamente accolto il ricorso del contribuente.
2.1 Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso, evidenziando che l’Ufficio, pur condividendo le conclusioni della Guardia di RAGIONE_SOCIALE, aveva incluso nei ricavi un importo (euro 42.750,00) derivante dall’attività di ristorazione svolta presso Villa RAGIONE_SOCIALE già compreso tra i versamenti accertati con le indagini bancarie. Il giudice aveva ritenuto che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato dal momento che l’RAGIONE_SOCIALE, nel recepire il PVC, condividendone gli aspetti fiscalmente rilevanti, poteva considerare superfluo espletare ulteriore attività istruttoria. La presunzione relativa prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 era stata correttamente applicata, anche prendendo in esame la documentazione difensiva depositata dal contribuente. La presunzione prevista dalla disposizione era applicabile anche per i prelevamenti effettuati, se privi di giustificazione.
2.2 La CTR aveva invece ritenuto che la motivazione dell’ avviso di accertamento fosse confusa, contenendo considerazioni sull’attività di ristorazione della RAGIONE_SOCIALE, amministrata da NOME COGNOME e sull’attività di commercio di
gioielli svolta dal COGNOME come imprenditore individuale. ‘ Non è quindi dato comprendere a quale RAGIONE_SOCIALE due attività si riferissero i movimenti bancari sui quali si basa l’avviso di accertamento. Avviso che è stato indirizzato ed è stato notificato al contribuente in proprio e non già anche nella qualità di legale rappresentante della società di ristorazione ‘ .
Contro la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Nonostante la notifica del 12/2/217 presso il difensore domiciliatario, NOME COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si premette che la sentenza impugnata è stata depositata il 23 marzo 2017 e il ricorso per cassazione è stato inoltrato e consegnato nella casella PEC del destinatario il 12 dicembre 2017. Il ricorso deve considerarsi tempestivamente notificato, nel rispetto del termine lungo dell’art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, in quanto ai sensi dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 per le controversie definibili (le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, le quali possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione destinati a scadere dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 57 d.lgs. n. 526 del 1992 in quanto la CTR avrebbe dovuto ritenere inammissibile il motivo di appello con cui era stato censurato che l’avviso era stato notificato a NOME COGNOME come imprenditore individuale nonostante la verifica riguardasse l’attività di ristorazione della RAGIONE_SOCIALE. Il motivo era diverso rispetto a quelli fatti valere in primo grado . Mai era stato dedotto che l’avviso avrebbe dovuto esser notificato al contribuente anche nella qualità di legale rappresentante della società, anche perché il PVC era diretto a verificare la posizione del contribuente ‘limitatamente all’esercizio di attività di ristorazione con sede in Mondragone al INDIRIZZO‘ mentre la società RAGIONE_SOCIALE -come risulta sempre dal PVC – era stata costituita il 22/2/2012 e aveva ‘… iniziato l’attività il 3/8/2012 presso la sede operativa di INDIRIZZO .
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente o gravemente illogica, essendo priva di riferimenti con i fatti di causa. Nell’avviso di accertamento non vengono svolte considerazioni sull’attività di commercio di gioielli, menzionata solo come attività ‘dichiarata’ dal contribuente, a differenza di quella ‘non dichiarata’ di ristorazione svolta presso Villa RAGIONE_SOCIALE, coincidente con l’abitazione del contribuente e oggetto dell’attività accertativa.
Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., il mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. L ‘avviso di accertamento era in maniera inequivoca intestato a NOME COGNOME in proprio, dando correttamente atto che nel luogo ove il
contribuente dichiarava di esercitare l’attività di rivendita di gioielli, orologi e argento, svolgeva in realtà attività di ristorazione.
Il secondo motivo sulla motivazione, avente priorità logicogiuridica rispetto ai restanti, è infondato.
5.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito d’ integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
5.2 Il percorso motivazionale del giudice di secondo grado è comprensibile. La contraddittoria motivazione dell’avviso di
accertamento non consente di stabilire se i movimenti bancari si riferissero all’attività svolta dal NOME come imprenditore individuale o all’attività svolta dalla società amministrata dal NOME. Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 3267/2008). La mancata corrispondenza della motivazione all’esito RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie fuoriesce dal sindacato di legittimità ancora consentito sulla motivazione. Nei limiti in cui il percorso logico della sentenza sia individuabile, la prescrizione di legge sulla motivazione è soddisfatta mentre la maggiore o minore plausibilità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni valorizzate dal giudice non è denunciabile con ricorso per cassazione.
Il primo motivo sulla violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 è fondato e risulta assorbente rispetto al terzo.
6.1 Il processo tributario ha un oggetto che è rigidamente delimitato ai sensi degli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992 dalle contestazioni comprese nei motivi d ‘ impugnazione avverso l’atto impositivo prospettati nel ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi del richiesto annullamento dell’atto amministrativo (Cass. 13934/2011). L’art. 57, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce il divieto di nova in grado di appello, disponendo che domande ed eccezioni in senso stretto, non proposte nel precedente grado di giudizio, debbono essere dichiarate inammissibili in quanto estranee al thema decidendum . Questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, «introduce, al fine di ottenere l’eliminazione -o la riduzione RAGIONE_SOCIALE conseguenze -dell’atto
impugnato, una “causa petendi” diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine» (Cass. 16829/2007 e Cass. 24669/2021). La nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio (Cass. 24669/2021 e Cass. n. 10802/2010).
6.2 Nel giudizio di appello era stato introdotto dal contribuente un nuovo e ulteriore motivo comportante un tema d’indagine diverso rispetto al grado precedente. Dalla lettura dei motivi prospettati in primo grado dal contribuente, trascritti dall’RAGIONE_SOCIALE (v. ricorso per cassazione, pag. 7-12) e dal diretto esame dell’atto del giudizio di merito (v. il ricorso introduttivo, pag. 3-11), consentito dato l’ error in procedendo eccepito dal ricorrente (Cass. 2010/488 e Cass. 1669/2023), emerge che i motivi fatti valere dal contribuente con il ricorso introduttivo avevano riguardato: 1) l’inesistenza giuridica della notifica dell’avviso di accertamento ; 2) la mancanza di motivazione con violazione degli artt. 7, comma 1, stat. contrib. e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 per il rinvio dell’avviso esclusivamente al PVC della Guardia RAGIONE_SOCIALE di Mondragone; 3) la nullità dell’avviso per duplicazione degli importi risultante dal confronto fra l’avviso e il PVC della Guardia di RAGIONE_SOCIALE; 4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 , per la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE giustificazioni del contribuente; 5) il mancato assolvimento dell’onere della prova tenuto conto del mero richiamo al verbale della Guardia di RAGIONE_SOCIALE, non accompagnato da ulteriori elementi di prova; 6) l’illegittimo utilizzo RAGIONE_SOCIALE presunzioni in ordine ai presunti ricavi non contabilizzati dell’attività di ris torazione; 7) l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni . Con l’atto di appello NOME COGNOME: ‘… oltre a ribadire quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo pone all’attenzione … che la verifica della Guardia
di RAGIONE_SOCIALE era diretta nei confronti di una società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di catering’ . L’appellante deduce per la prima volta che il ‘reale destinatario’ della verifica fosse stata la società e non l’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielli, oro e argenteria (v. atto di appello, p. 1-3). Nel giudizio di primo grado non aveva posto in discussione, nemmeno implicitamente, l’illegittimità dell’avviso per l’incomprensibilità del suo destinatario o l ‘indebita commis tione fra i ricavi derivanti dall’attività di NOME COGNOME come imprenditore individuale e i ricavi della RAGIONE_SOCIALE. Né la circostanza può sorprendere perché l’avviso di accertamento riguardava l’anno d’imposta 2008 e trovava giustificazione nel PVC 8 ottobre 2013 emesso nei confronti del COGNOMENOME limitatamente all’esercizio dell’attività di ristorazione con sede in Mondragone a Villa RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO 43 presso l’azienda denominata Villa RAGIONE_SOCIALE‘ adibita anche ad abitazione del contribuente. Nel PVC si precisa che il controllo riguarda un’attività di ristorazione non conosciuta dal fisco. NOME aveva dichiarato unicamente di esercitare in Cassino di un’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria. È vero che la Guardia di RAGIONE_SOCIALE evidenzia che NOME è anche amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, costituita nell’anno 2012 e che aveva iniziato a operare nell’agosto 2012, con ‘ sede operativa’ in INDIRIZZO. Deve tuttavia sicuramente escludersi che i ricavi conseguiti nell’anno 2008 , accertati tramite indagini bancarie, potessero riferirsi a una società di capitali costituita quattro anni più tardi e che su tale questione potesse essersi creato un equivoco tra l’Ufficio e il contribuente , pregiudicando il diritto di difesa.
Deve essere disposta, ai sensi degli artt. 384 c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa
composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, tenendo conto che l’ eccezione posta a fondamento della decisione di appello era inammissibile. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME