Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4423 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Oggetto: Art. 57 D.Lgs. 546/1992 – Divieto dei nova – Motivazione parvente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25243/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dei difensori;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 470/06/2016, depositata il 6 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito per l’Agenzia delle entrate l’ Avv. dello Stato NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale l ‘Agenzia delle Entrate di Pescara recuperava a tassazione, ai fini IRAP ed IVA, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità, solo RAGIONE_SOCIALE), per l’anno di imposta 2005, costi contabilizzati non documentati relativi alla costruzione di due complessi immobiliari (Residence Tour e Parco del Sole), rideterminando il reddito della società in Euro 522.544,00, imputandolo ai soci (NOME COGNOME e NOME COGNOME) ai fini IRPEF in proporzione della rispettiva quota di partecipazione societaria.
L’Ufficio riscontrava significative anomalie nei contratti di appalto stipulati tra la società ed i vari fornitori, in relazione al mancato rispetto di specifiche clausole contrattuali.
Venivano, quindi, emessi distinti avvisi di accertamento, autonomamente impugnati dalla società e dai soci innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che, riuniti i ricorsi, li accoglieva, fatta eccezione per la posizione di NOME COGNOME in relazione alla quale confermava la ripresa relativa alle schede carburante.
L ‘Agenzia delle entrate proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, deducendo che la documentazione prodotta dalla società contribuente non fosse idonea a dimostrare la rilevanza fiscale del costo; in particolare, eccepiva la mancata accettazione, da parte del committente, dei lavori appaltati.
I contribuenti si costituivano eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità, ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, del motivo relativo alla mancata accettazione dei lavori appaltati.
La CTR dichiarava inammissibile il motivo relativo alla ‘supposta indeducibilità di costi conseguente alla mancata accettazione dei committenti’ (pag. 3), in quanto nuovo, non essendo stato dedotto con il ricorso introduttivo. Nel merito, confermava la decisione di primo grado evidenziando che ‘la società appellata per ciascun costo riportato nelle fatture contestate dall’Ufficio ha fornito ampie e condivisibili giustificazioni contrapponendo alle pretese tributarie dell’Uffici o elementi documentali di chiaro riscontro motivazionale circa le supposte anomalie contestate dall’Ufficio’ (sempre pag. 3).
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. I contribuenti resistono con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto involgente questioni di fatto.
All’udienza pubblica del 24/01/2025 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME ha chiesto rigettarsi il ricorso; l’avvocato dell o Stato ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l ‘Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 57 Dlgs.n. 546/92». Deduce che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto ‘nuovo’ il motivo di gravame relativo alla mancata accettazione dei costi da parte dei committenti. Sostiene, di contro, che esso integri ‘un mero approfondimento delle implicazioni dell’assenza dei s.a.l.’ (già specificata nell’avviso di accertamento), resosi necessario onde confutare la decisione di primo grado circa la natura meramente formale della ‘non corrispondenza fra elementi contrattuali ed elementi contabili’ (pag. 8 del ricorso).
Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., la «violazione dell’art. 36, 2°c. n. 4
Dlgs n. 546/92», ovvero la inesistenza della motivazione della sentenza gravata avendo la CTR giudicato ‘ampia e condivisibile’ la documentazione depositata dalla controparte e ritenuto ‘convincenti ed attendibili’ le considerazioni dalla stessa esposte.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 2697, 2709 e 2727 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la CTR ritenuto che la contribuente avesse fornito ampie e condivisibili giustificazioni dei costi contestati dall’Ufficio; sostiene, di contro, che la documentazione offerta ex adverso non fosse idonea a contrastare la pretesa erariale.
Con il quarto motivo l’Ufficio denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.) , ovvero i ‘singoli contenuti e supporti probatori delle giustificazioni avversarie’ (pag. 10 del ricorso).
Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’ udienza pubblica del 24/01/2025 ai controricorrenti.
Il giudizio va, quindi, rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.