Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19727 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19412/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA) , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso LO studio dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in Roma alla INDIRIZZO, con indirizzo pec
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi omessa pronuncia – inerenza
INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentata ex lege –
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 851/18/22, depositata in data 20 gennaio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2013, con il quale, a seguito di PVC relativo a più periodi di imposta, sono stati disconosciuti costi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti, nonché costi non inerenti, con ripresa (per quanto qui rileva) di IRES e IVA, oltre sanzioni. In particolare, l’avviso di accertamento riteneva oggettivamente inesistenti le operazioni relative a due fatture di acquisto, aventi ad oggetto operazioni di carattere immobiliare, nonché disconosceva l’inerenza di altri costi relativi ad ulteriori fatture di acquisto.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.
La CTR della Campania, con la sentenza qui impugnata, ha confermato nei confronti del Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more, la sentenza di primo grado, ritenendo fondato l’avviso in relazione alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Ha, poi, ritenuto inammissibili le deduzioni contenute nel primo motivo di appello proposto dal fallimento contribuente in quanto censure nuove.
Propone ricorso per cassazione il fallimento contribuente, affidato a due motivi; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione inesistente, violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché v iolazione dell’art. 57 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello del fallimento contribuente. Osserva parte ricorrente di avere contestato sin dal primo grado di gi udizio l’accertamento in relazione a lla dedotta non inerenza di diverse fatture di acquisto, diverse da quelle di cui alle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, individuato come secondo rilievo , per il quale era stata dedotta l’inerenza dei suddetti costi, questione disattesa dal primo giudice e riproposta come omesso esame nei primi due motivi di appello. Osserva parte ricorrente -trascrivendo l’atto di appello che nel secondo grado di giudizio sarebbero state aggiunte mere deduzioni rispetto a censure già introdotte nel giudizio di primo grado; deduce, pertanto, che il giudice di appello abbia erroneamente fatto applicazione del principio dei nova in appello e la pronuncia impugnata sarebbe, in ogni caso, nulla per non essere stato illustrato il relativo percorso argomentativo che ha condotto il giudice di appello alla decisione, né ha individuato gli atti processuali utilizzati per giungere a tale conclusione.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia, v iolazione dell’art. 112 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, co mma 2, n. 4 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla dedotta non inerenza di alcune fatture di acquisto, censura ulteriore rispetto a quella riferita alle due fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Deduce parte ricorrente di avere
contestato, sin dal primo grado di giudizio, ai fini delle riprese sia per imposte dirette, sia per IVA, l’avviso in relazione alle riprese relative a diciassette fatture, ritenute relative a costi non inerenti, deduzione riproposta come motivo di appello (pag. 18 ricorso), riprodotto per specificità, con cui ha dedotto l’inerenza dei suddetti costi.
Il primo motivo è infondato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per assenza di motivazione o, più correttamente, dell’indicazione degli atti processuali utilizzati ai fini della decisione , posto che la nullità della sentenza può essere predicata solo in caso di assenza del percorso logico che ha condotto il giudice di appello alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Percorso logico, nella specie, comprensibile (benché assai succinto), ove il giudice di appello ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello relativo ai costi portati in deduzione, in quanto domanda nuova, percorso motivazionale logico e concluso.
Il secondo motivo è, invece, fondato. È fondato per quanto dedotto in ordine alla violazione del principio del divieto dei nova in appello, posto che tale divieto non opera in caso di nuove argomentazioni difensive, in relazione a censure già introdotte nel primo grado di giudizio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le contestazioni e i rilievi critici delle parti costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate per la prima volta anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove (Cass., Sez. U., 21 febbraio 2022, n. 5624), atteso che non integra il divieto di ultrapetizione e quello di proporre in appello nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio -che riguardano eccezioni in senso tecnico -l’articolazione di mere argomentazioni difensive, le quali tendono a inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado (Cass., Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 2413). Nella
specie, parte ricorrente ha trascritto il motivo di ricorso con cui si denunciava l’illegittimità del « secondo rilievo » relativo alla indeducibilità di alcuni costi derivanti da diverse fatture di acquisto, per cui la proposizione del motivo in appello doveva ritenersi mera argomentazione difensiva.
La sentenza va pertanto, cassata, con rinvio per l’esame delle domande non esaminate, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024