Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14468 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25273/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv ocato NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC: –
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. FOGGIA n. 1848/2021 depositata il 11/06/2021.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Dato atto che i difensori RAGIONE_SOCIALEa contribuente -Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, sostituti processuali degli Avvocati
NOME COGNOME e NOME COGNOME -hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e che, per l’RAGIONE_SOCIALE, comparendo all’udienza pubblica, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare di una impresa individuale, cessata nel dicembre 2006, con sede legale in Cerignola e stabilimento produttivo in Barletta, esercente la produzione ed il confezionamento di articoli tessili di abbigliamento, impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2006, notificato in data 09/09/2010.
Con l’atto in oggetto l’RAGIONE_SOCIALE, premettendo che la contribuente, per tale anno di imposta, non aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi e RAGIONE_SOCIALE‘IVA e che non aveva tenuto i registri fiscali obbligatori per legge, ricostruiva ricavi e imponibile IVA RAGIONE_SOCIALE‘impresa in base ai dati ricavati dall’anagrafe tributaria, applicando il metodo induttivo puro di cui all’art. 39, secondo comma, del DPR n. 600/1973 e all’art. 55 del DPR n. 633/1972.
Nella specie l’Ufficio:
rilevava che la signora COGNOME aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi per il precedente anno 2005, ove aveva indicato un valore RAGIONE_SOCIALEe rimanenze finali al 31/12/2005 (iniziali all’1/01/2006) pari ad € 1.590.627,00;
rilevava che a febbraio 2007, la signora COGNOME aveva presentato la cosiddetta comunicazione annuale IVA per l’anno 2006 nella quale aveva esposto vendite per € 536.004,00 ed acquisti per € 136.693,00, con una imposta dovuta di € 15.095,00;
rilevava che la signora COGNOME aveva presentato nel 2007 il moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2006 ove aveva indicato n. 3 dipendenti, per i quali aveva sostenuto un costo complessivo di € 28.541,00;
-sulla premessa che un’impresa deve produrre un reddito che non può mai essere inferiore al reddito minimale per addetto stabilito dall’RAGIONE_SOCIALE per un lavoratore dipendente (indicato dall’RAGIONE_SOCIALE come pari ad € 13.345,00) maggiorato di almeno il 50%, quantificava una voce reddituale non dichiarata pari ad € 20.017,00;
-quantificava, in relazione alle rimanenze RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente, il costo del venduto per l’anno 2006 in € 2.234.201,001 e presumeva che l’impresa avesse prodotto ulteriori ricavi per un importo pari a tale grandezza;
presumeva, quindi, che l’impresa avesse prodotto nell’anno 2006 ricavi pari ad € 2.254.218,00 (€ 2.234.201,00 + € 20.017,00) ai quali corrispondeva un’IVA sulle vendite (con aliquota del 20%) pari ad € 450.844,00 ;
determinava infine il reddito netto ai fini IRPEF in euro 20.017,00, il valore RAGIONE_SOCIALEa produzione a fini IRAP in euro 48.558,00 ed accertava IVA non versata per complessivi euro 329.246,00, con conseguenti recuperi, sanzioni ed interessi.
Le ragioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente non trovavano accoglimento nei gradi di merito.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Puglia indicata in epigrafe ricorre NOME COGNOME con sette motivi.
L’Amministrazione non ha depositato controricorso ed ha formulato le proprie conclusioni alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione art. 39, 2° comma, dpr 600/1973 e art. 55 dpr 633/1972» la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 3 cod. proc. civ., che il giudice di appello avrebbe violato le norme di cui sopra, in quanto avrebbe preteso che, in presenza di un accertamento cosiddetto induttivo puro, la contribuente fosse onerata RAGIONE_SOCIALEa ‘prova certa’ RAGIONE_SOCIALEa distruzione RAGIONE_SOCIALEe merci di cui alle
rimanenze iniziali e, quindi, avrebbe evitato di analizzare le prove offerte dalla contribuente e che consistevano: 1) nella lettera inviata all’RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE contenente l’elencazione analitica per qualità e quantità dei prodotti che si andavano a distruggere, completa di ricevute postali di spedizione e di ricevuta di ritorno per quella inviata all’RAGIONE_SOCIALE; 2) nei tre formulari per la raccolta e smaltimento dei prodotti rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE e che attestavano il ritiro e lo smaltimento di tonnellate di merci; 3) nella fattura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che riepilogava i formulari di cui al punto precedente e che attestava il RAGIONE_SOCIALE di smaltimento reso dalla stessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa signora COGNOME.
2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione Articoli 1 e 2 del Dpr 441 del 10/11/1997» la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., che il giudice di appello non avrebbe esaminato le prove offerte dalla ricorrente in quanto non ha ritenuto rispettate le formalità previste dall’art. 2, quarto comma, del DPR n. 441/1997 in materia di presunzione di cessione, disciplina che sarebbe estranea alla presente controversia, e neppure invocata dall’RAGIONE_SOCIALE nel suo avviso di accertamento.
La CTR non avrebbe ritenuto provata la distruzione RAGIONE_SOCIALEe merci in ragione del mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa procedura di cui all’articolo 2 del DPR 441/1997 , senza rilevare che non si erano verificati i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa presunzione legale di cessione di cui all’art. 1 del DPR 441/1997 , non avendo effettuato l’RAGIONE_SOCIALE alcun accesso fisico, né esaminato (o chiesto di esaminare) la contabilità RAGIONE_SOCIALEa impresa per tale annualità, e dunque non essendovi la prova che tali beni non si trovassero nei luoghi in cui l’impresa svolgeva le proprie operazioni.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ.
Assume la contribuente che la CTR avrebbe -in concreto -omesso di esaminare le prove da essa fornite, sul presupposto che la prova RAGIONE_SOCIALEa distruzione RAGIONE_SOCIALEe merci potesse essere offerta solo attraverso il procedimento specifico di cui all’art. 2, comma quarto, del DPR 441/1997.
Con il quarto motivo di ricorso la contribuente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, denuncia la «M otivazione apparente -Violazione art. 36, 2° comma, n. 4 d.lgs. 546 del 31/12/1992», deducendo che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza risulterebbe meramente apparente in quanto si fonda sull’immotivata conclusione del mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALEa prova da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, frutto RAGIONE_SOCIALE‘errore di diritto secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto e potuto fornire esclusivamente la prova secondo la procedura di cui all’art. 2, 4° comma, DPR 441/1997.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per non avere la CTR esaminato una serie di fatti decisivi per il giudizio, identificat i: i) nell’avvenuto invio – a mezzo di raccomandata a.r. del 04.12.2006 indirizzata sia alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di Cerignola, RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di distruzione dei beni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 4, D.P.R. n. 441/1997, ii) nella ricezione RAGIONE_SOCIALEa suddetta comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di Cerignola in data 06.12.2006, iii) nella distruzione dei beni in giacenza mediante consegna degli stessi alla società RAGIONE_SOCIALE -ovvero, ad un soggetto autorizzato secondo le vigenti normative sullo smaltimento dei rifiuti – come da n. 3 formulari di identificazione rifiuti redatti e vidimati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, D.L. 15/2/1997 n. 22, datati 09.12.2006.
Con il sesto strumento di impugnazione, rubricato «Sul mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa distruzione RAGIONE_SOCIALEa merce motivazione apparente -violazione art. 36, comma 2, n. d. lgs. 546/1992 e art. 132, comma 2, n. 4 cpc», si allega, in relazione all’art. 360 n. 4 c od. proc. civ., che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sarebbe irrimediabilmente compromessa dalla mancata percezione e/o valutazione di fatti decisivi. I giudici di appello si sarebbero limitati alla valutazione di una sola ed unica prova documentale, prodotta unitamente al ricorso introduttivo, la fattura emessa da RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto autorizzato a cui la ricorrente ha affidato il trasporto e successiva distruzione RAGIONE_SOCIALEa merce, mentre del tutto mancante sarebbe l’esame del rimanente materiale probatorio, ovvero RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalla contribuente con la successiva memoria illustrativa del 15.03.2021.
Con il settimo motivo di ricorso, la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione art. 2, comma 4, n. d.p.r. 441/1997 e art. 2697 cc», deducendo, in via gradata rispetto al terzo motivo, che, anche nel caso di applicazione del percorso probatorio disciplinato dall’art. 2 del DPR 441/1997, la statuizione del Giudice di Appello sul mancato raggiungimento di una prova idonea a dimostrare l’avvenuta distruzione RAGIONE_SOCIALEa merce sarebbe in violazione con i principi generali in materia di onere probatorio sanciti dall’art. 2697 c.c. e con la disciplina specifica dettata dal DPR n. 441/1997 cit. anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa Circolare interpretativa n. 193 del 23.7.1998 del RAGIONE_SOCIALE.
Il primo, secondo, terzo, quarto e settimo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi; il primo, terzo, quarto e settimo motivo sono fondati, con assorbimento del secondo.
L’art. 1 d.P.R. n.441/1997, ai commi 1 e 2, prevede: «1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non
si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘impresa. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi: a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;(…); il successivo articolo 2, al quarto comma, recita: «4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata: a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera a), nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l’eventuale valore residuale che si otterrà a seguito RAGIONE_SOCIALEa distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione; b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati; c) da documento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione».
9.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che «in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALEe imposte sul reddito, in caso di “differenze inventariali”, ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 441 del 1997, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto RAGIONE_SOCIALE‘impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate» (Cass. 30/10/2018, n. 27549; n. 26223 del 28/09/2021).
9.2. Invero, la prova RAGIONE_SOCIALEa distruzione diretta dei beni implica il rispetto RAGIONE_SOCIALEa procedura amministrativa regolata dal d.P.R. n. 441 del 1997, il cui espletamento è funzionale a consentire un effettivo controllo fiscale; in particolare, nell’ipotesi in cui si scelga la distruzione volontaria dei beni, anche per motivi legati all’obsolescenza degli stessi, la dismissione postula diversi passaggi, che vanno dalla necessità RAGIONE_SOCIALEa preventiva comunicazione all’Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE (con indicazione di luogo, data e ora RAGIONE_SOCIALEe operazioni, RAGIONE_SOCIALEe modalità di distruzione, RAGIONE_SOCIALEa natura, qualità e quantità dei beni medesimi, RAGIONE_SOCIALE‘ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare, RAGIONE_SOCIALE‘eventuale valore residuale che si otterrà a seguito RAGIONE_SOCIALEa distruzione o trasformazione dei beni stessi) alla verbalizzazione puntuale RAGIONE_SOCIALEe operazioni distruttive; in conclusione, la mancata dimostrazione in ordine all’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura prevista per legge in caso di distruzione RAGIONE_SOCIALEe rimanenze di magazzino, autorizza l’amministrazione finanziaria a
riprendere a tassazione il maggior valore RAGIONE_SOCIALEe rimanenze determinato in base al procedimento cosiddetto “analitico -induttivo”, con riferimento alla lettera d) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del D.P.R. 600 e del corrispondente quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del D.P.R. 633 in materia di IVA.
9.3. Tuttavia, nel caso in cui l’impresa non provveda direttamente alla distruzione dei beni, ma li consegni agli appositi soggetti autorizzati ai sensi RAGIONE_SOCIALEe vigenti leggi che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti, la prova di distruzione dei beni non deve essere fornita con la procedura descritta nei punti precedenti, ma è data semplicemente dall’annotazione sul formulario di identificazione previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd. legge “Ronchi” in materia di smaltimento rifiuti e di tutela ambientale); in tal senso depone anche la circolare n. 193 del 23/7/1998, con cui il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ha chiarito che «i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all’esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22», con prescrizioni che, integrate dal d.m. 10 aprile 1998, n. 145, sono tassative (v. Cass. nn. 21260/2009; 34038/2019; 6707/2011).
9.4. Dunque, nel caso di avvio a distruzione di beni propri mediante consegna a soggetti autorizzati all’esercizio di tali operazioni in conto terzi (ai sensi RAGIONE_SOCIALEe vigenti leggi sullo smaltimento rifiuti), la distruzione è dimostrata mediante il formulario di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del d.lgs. 5/2/1997 n. 22 e succ. mod., il quale deve contenere indicazioni specifiche sui seguenti dati: a) nome e indirizzo del produttore detentore; b) origini, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di
destinazione; d) data e percorso RAGIONE_SOCIALE‘istradamento; e) nome e indirizzo del destinatario.
9.5. Va richiamato, a tale riguardo, il seguente principio di diritto: «In tema di imposte dirette, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441/1997, i contribuenti, che necessitano di avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all’esercizio di tali operazioni in conto terzi, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti; in tal caso l’avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e succ. 6 mod., contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal d.m. 1° aprile 1998, n. 145, sono tassative» (Cass. n. 26223 del 28/09/2021).
10. Si osserva, inoltre, che questa Corte ha avuto modo di precisare che, nel contenzioso tributario, costituisce principio a tutela RAGIONE_SOCIALEa parità RAGIONE_SOCIALEe parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie rispetto all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento ai documenti entrati nel processo (cfr. Cass. n. 21700 del 08/10/2020, in tema di accertamento sintetico – induttivo mediante cd. redditometro, che enuncia il principio di portata AVV_NOTAIO sia pure con riferimento alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta in base agli indici di spesa); dunque, deve ritenersi che, in presenza di presunzioni di legge che onerino il contribuente RAGIONE_SOCIALEa prova contraria, ove quest’ultimo abbia prodotto documentazione (peraltro, nel caso di specie, astrattamente idonea a dimostrare l’avviamento a distruzione dei beni), il giudice non possa
genericamente ritenere non assolto l’onere probatorio a suo carico, ma debba specificamente chiarire i motivi per cui gli elementi prodotti non siano sufficienti ad integrare idonea dimostrazione dei fatti dedotti.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi ora richiamati.
I giudici di appello, dopo aver rilevato che non era stata integralmente seguita la procedura di cui all’ art. 2, comma 4, cit., hanno affermato che «la contribuente non ha fornito nessuna RAGIONE_SOCIALEe prove, sopra indicate, necessarie ad attestare l’avvenuta distruzione», peraltro: i) erroneamente indicando che non era stato prodotto il formulario ex art. 15 cit. (che al contrario risulta essere stato allegato alla tempestiva memoria difensiva integrativa, depositata avanti alla CTR dalla contribuente – v. all. 6 al ricorso per cassazione); ii) osservando che «Unica prova agli atti risulta la fattura RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, che dichiara di aver distrutto merce RAGIONE_SOCIALE‘appellante per un valore di euro 1.541.163», ed omettendo di verificare e di chiarire perché l ‘ulteriore prova addotta dalla società contribuente non fosse idonea a dimostrare la distruzione RAGIONE_SOCIALEe rimanenze di magazzino, anche in relazione alla modalità alternativa RAGIONE_SOCIALEa consegna a soggetto autorizzato.
Il quinto e sesto motivo di ricorso sono inammissibili, operando il limite RAGIONE_SOCIALEa c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente e applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 9.03.2015, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di
appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 RAGIONE_SOCIALE’11/05/2018) .
13. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, affinché valuti se la contribuente ha prodotto idonea prova contraria alla presunzione di cessione, alla luce dei principi sopra enunciati, sulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, terzo, quarto e settimo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiarati inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 07/05/2024.