Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4748 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4748 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
Oggetto : IRPEF 2008 – RAGIONE_SOCIALE a ristretta base – Presunzione di distribuzione degli utili ai soci – Distinti ricorsi della società e dei soci -Giudicato sfavorevole nei confronti della società – Possibilità per il socio di contestare l’esistenza degli utili -Sussistenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26333/2017 R.G. proposti da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
–
; -intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, n. 965/11/2017, depositata in data 21 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale gli veniva imputato, nella sua veste di socio all’80% RAGIONE_SOCIALE quote della società RAGIONE_SOCIALE, e, quindi,
recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2008, un reddito di capitale pari ad Euro 164.951,00.
Il contribuente spiegava nove motivi, tra i quali, per quanto qui ancora rilevi: a) l’illegittimità dell’atto per la mancata allegazione dei PVC redatti dalla Guardia di Finanza; b) l’illegittimità dell ‘accertamento nei confronti della società, per l’inesistenza di utili extracontabili; c) la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per vizi della delega alla sottoscrizione dell’atto; d) l’illegittimità della doppia imposizione degli utili ; e) l’illegittimità della automatica distribuzione degli utili.
L’atto impositivo impugnato traeva origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base, per maggiori ricavi non dichiarati, considerati quali utili extracontabili oggetto di distribuzione a favore dei soci.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE sostenendo la legittimità del suo operato.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso, rilevando che il giudizio avente ad oggetto l’avviso societario era stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Messina e rigettando tutte le doglianze sollevate dal contribuente.
Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, che confermava la sentenza di primo grado : l’avviso doveva ritenersi validamente sottoscritto da un impiegato dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE privo della qualifica dirigenziale, in quanto a tanto delegato dal suo direttore; al socio doveva ritenersi preclusa la possibilità di contestare l’esistenza degli utili extracontabili della società alla luce della definitività della sentenza relativa all’avviso societario; l’avviso personale impugnato era sufficientemente motivato e, in ogni caso, il ricorrente aveva svolto adeguate ed articolate difese, con ciò dimostrando l’effettiva conoscenza dei PVC richiamati.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a cinque motivi.
L’Ufficio è rimasto intimato, nonostante la rituale notifica del ricorso all’indirizzo pec della RAGIONE_SOCIALE.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logicogiuridico impongono l’esame prioritario dei motivi relativi all’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di rituale sottoscrizione e di motivazione.
Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 42 e 56 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto non necessaria l’allegazione, all’avviso di accertamento impugnato, del PVC redatto dalla Guardia di finanza nei confronti della società.
Deduce, inoltre, di aver contestato la mancata allegazione (anche) del PVC redatto dai militari all’esito della verifica fiscale condotta nei suoi confronti.
1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
1.2. Con riferimento alla mancata allegazione del PVC redatto nei confronti della società la doglianza è infondata. Se per un verso è vero che l’articolo 7 dello statuto del contribuente richiede l’allegazione o la comunicazione degli atti presupposti all’avviso di accertamento, è altrettanto vero che un’interpretazione costituzionalmente adeguata della norma esclude la nullità dell’atto impositivo ove non siano stati allegati o comunicati quegli atti che il contribuente conosceva o doveva conoscere in base alla propria dirigenza. Fra questi, nel caso di società a ristretta base, vi sono gli atti impositivi di cui la società è destinataria, spettando in capo ai soci un dovere di diligenza nel mantenersi informati sulle vicende societarie a prescindere dalle cariche svolte soprattutto ove la
compagine ristretta comporta un’usuale partecipazione alla vita della società. Tale è il caso in esame, ove la società è costituita da solo due soci. Ne deriva un facile accesso a tutti i documenti inerenti alla società, oltre al diritto di visionarli che spetta comunque a tutti i soci non amministratori in forza dell’articolo 2261 del c.c.
Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato dal quale non si intravedono motivi per discostarsi ( ex multis , Cass. 07/11/2024, n. 28660).
In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. 28/11/2014, n. 25296, in applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l’atto impositivo nei confronti del socio per l’omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società).
Pertanto, nella specie l’omessa allegazione, all’avviso di accertamento personale, del PVC redatto nei confronti della società non è motivo di nullità dell’atto; la detta omissione, tra l’altro, non ha affatto impedito al contribuente un’articolata difesa, come rilevato dalla CTR (‘l’appellante dimostrava di conoscere bene il contenuto di detto P.V.C. tanto che nelle pagg. 68 dell’atto di appello ne contestava metodo e risultati’, pag. 4 della sentenza impugnata).
1.3. Con riferimento alla mancata allegazione del PVC redatto nei confronti del ricorrente la doglianza è inammissibile, in quanto nuova. Dal ricorso in primo grado (allegato al ricorso per cassazione)
non risulta che tale doglianza fu sollevata, né dalla sentenza della CTR risulta che la stessa fu (ripro)posta in secondo grado.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3., c.p.c., la violazione de gli artt. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 17 d.lgs. n. 165/2011 per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimazione in capo sia al delegante sia al delegato (pur essendo entrambi privi della qualifica dirigenziale) e la regolarità della delega (nonostante la sua genericità). Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e la necessità che, da un lato, chi sottoscriv e l’avviso sia un dirigente e, dall’altro, che anche il delegante appartenga ai ruoli dirigenziali. Ribadisce la necessità che la delega sia specifica, conferita per un tempo determinato e sorretta da comprovate esigenze di servizio.
Il motivo è infondato sotto tutti i plurimi ed articolati profili avanzati.
2.1. Circa il difetto della qualifica dirigenziale in capo al delegante ed al delegato va, anzitutto, rilevato che la censura relativa alla legittimazione del delegante è stata dichiarata dalla CTR inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello dal contribuente, con decisione in parte qua non attinta dal motivo in scrutinio.
La CTR ha, ad ogni modo, rigettato il motivo di gravame nel merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità Corte formatasi all’indomani della decisione della Corte costituzionale n. 37/2015 (in particolare la decisione n. 22810/2015) circa la non necessità della sussistenza della qualifica dirigenziale in capo ai deleganti e ai delegati.
2.1.1. La motivazione resa dalla CTR deve essere condivisa in quanto conforme al costante orientamento in materia, ribadito anche recentemente da questa Corte (Cass. 18/12/2024, n. 33099).
La questione della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti -capi di ufficio o delegati -la cui qualifica dirigenziale sia
risultata conseguita illegittimamente per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, è stata affrontata funditus e decisa nei termini appresso indicati.
2.1.2. L’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 , si limita a prevedere che gli avvisi, con cui sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio, sono sottoscritti dal ‘capo dell’ufficio’ o ‘da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato’, senza richiedere che il capo dell’ufficio abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale.
La norma, contestualmente prevedendo l’ipotesi di nullità, individua nel capo dell’ufficio, per il solo fatto di essere stato nominato tale, l’agente capace di manifestare la volontà dell’amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna. In tal modo identifica quale debba essere in definitiva la professionalità per legge idonea a emettere atti suscettibili di produrre i previsti effetti nella sfera giuridica del destinatario.
2.1.3. Si è, poi, sottolineato (Cass. 09/11/2015, n. 22810) che un argomento logico-letterale è innegabilmente rilevante per la soluzione del problema in esame: « se, in base alla norma di cui all’art. 42, 1° comma, l’atto impositivo può essere sottoscritto anche da un ‘altro’ impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio, e se tale ‘altro’ impiegato può essere un funzionario di area direttiva no n dirigenziale (appunto l’impiegato ex nono livello), per proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale ad identificare, in base alla stessa norma di legge, la posizione del capo dell’ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria, ma anche sufficiente ai fini specifici della validità degli atti.
La conclusione è in simile prospettiva direttamente evincibile dal testo dell’art. 42, 1° comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in cui l’utilizzo dell’espressione ‘altro’ non può essere privata di significato al fine di individuare il precetto sottostante. Essa vale a stabilire che la legge consente che anche il capo dell’ufficio sia, al pari del
delegato, e al fine di legittimamente sottoscrivere gli avvisi di accertamento, un semplice impiegato della carriera direttiva.
Né la norma si presta a un’interpretazione diversa da quella letterale » atteso che l’espressione ‘impiegato della carriera direttiva’ fu coniata in un contesto ordinamentale che già conosceva le qualifiche funzionali della dirigenza pubblica.
2.1.4. Infine, non rileva in senso contrario o correttivo o integrativo dell’art. 42 cit. il d.lgs. n. 165/2001 (richiamato dal ricorrente), che, agli artt. 17 e ss., ha ridefinito l’ambito RAGIONE_SOCIALE competenze e RAGIONE_SOCIALE funzioni della cd. carriera dirigenziale, trattandosi di ‘norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche’ e, dunque, di norme di rango paritario rispetto all’art. 42, ma non interferenti col regime di validità degli atti costituenti estrinsecazione della funzione amministrativa di dettaglio (Cass. n. 22810/2015 cit.). L’autonoma valenza riconosciuta all’art. 42 cit. trova conforto, ai fini specifici, nella costante affermazione giurisprudenziale secondo cui « va esclusa, in materia tributaria, l’applicazione del principio desumibile dall’art. 21 -octies della l. n. 241/1990 , secondo il quale è in sé invalido l’atto amministrativo emanato in violazione di una norma di legge. Sicché la nullità, di cui è dato discutere nella presente sede, è soltanto quella rigidamente circoscritta dai limiti dell’art. 42 citato, rispetto alla quale non assume rilievo l’eventuale illegittimità del conferimento d’incarico (finanche temporaneo) al capo dell’ufficio siccome avvenuto in dipendenza di una norma regolamentare illegittima o, per quanto rileva, di una norma di legge dichiarata incostituzionale » (ancora Cass. n. 22810/2015 cit.).
2.1.5. Quanto esposto in ordine alla corretta esegesi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 costituisce del resto un corollario del principio generale che presidia l’attività amministrativa di accertamento fiscale, rispondente a peculiari esigenze di stabilità e di continuità.
La ratio della norma de qua appare intesa a circoscrivere, per quanto possibile, le fasi di interruzione dell’azione amministrativa di accertamento, coincidenti, per esempio, con la durata di espletamento di concorsi per l’attribuzione di qualifiche dirigenziali, tenuto conto del fatto che, in ambito fiscale come in altri ambiti di rilevanza essenziale per l’ordinamento, la celerità dell’azione amministrativa coincide con l’efficienza, ed è presidiata da altrettante norme costituzionali (artt. 53 e 97 Cost.).
Poiché allora il terzo comma dell’art. 42 postula l’esistenza del vizio invalidante in relazione al non essere l’atto fiscale proveniente da chi abbia titolo per agire in nome e per conto dell’amministrazione, e poiché colui che vanta, in base al primo comma della norma, questo titolo è il funzionario di carriere direttiva che sia stato messo a capo dell’ufficio ovvero che sia stato da questi appositamente delegato, non anche il funzionario avente qualifica dirigenziale, la conseguenza è che rimane irrilevante, ai fini specifici, la sopravvenuta decisione n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale.
La decisione, invero, non può incidere sulla validità degli atti tributari perché diverso è il suo oggetto.
La sentenza riguarda il solo aspetto attinente all’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, dichiarato illegittimo per il fatto di consentire alle amministrazioni finanziarie l’attribuzione di incarichi dirigenziali a propri funzionari fino all’espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, con salvezza degli incarichi già conferiti, norma che (unitamente alle disposizioni di proroga) è stata ritenuta in violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., per aver contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di assegnazioni asseritamente temporanee di mansioni superiori, senza copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.
Tuttavia, i due aspetti -quello della dirigenza e quello della validità degli atti anteriormente sottoscritti da impiegati della
carriera direttiva, preposti agli uffici finanziari o delegati -non sono, per quanto esposto, in modo alcuno confondibili, non essendo previsto che gli avvisi di accertamento promanino, per essere imputabili all’amministrazione finanziaria, da soggetti av enti qualifiche dirigenziali. Cosicché non è utile ai fini specifici insistere oltre, circa la portata retroattiva ordinariamente ascrivibile alla citata declaratoria di incostituzionalità, per il semplice fatto che quella declaratoria resta irrilevante quanto alla soluzione del problema in esame.
La richiamata pronuncia n. 37 del 2015 riguarda il profilo involto dalla norma consentanea all’attribuzione degli incarichi dirigenziali senza concorso. Dunque, non supera, sul piano effettuale, i confini del rapporto interno (di impiego o di servizio) tra l’amministrazione e il personale direttivo, e non attinge la sorte degli atti, rispetto ai quali rileva in modo autosufficiente (solo) l’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in rapporto alla disciplina del quale devesi stabilire se la volontà dell’ente sia sta ta validamente manifestata dal soggetto che, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale, legittimamente rivestiva la funzione da esso articolo considerata.
2.1.6. In definitiva, deve ribadirsi (cfr. Cass. 26/02/2020, n. 5177) l’irrilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 37/2015 sulla validità degli atti sottoscritti da soggetti -capi di ufficio o delegati -la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente.
2.1.7. La decisione della CTR va, quindi, in parte qua confermata in quanto conforme ai seguenti principi di diritto: «in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal ‘capo dell’ufficio’ o ‘da altro impiegato della carriera direttiva da lui del egato’, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni»; «essendo la materia
tributaria governata dal principio di tassatività RAGIONE_SOCIALE cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui all’art. 8, 24° comma, del d.l. n. 16/2012 ».
2.2. Circa il contenuto della delega la doglianza è manifestamente infondata.
2.2.1 A seguito di iniziali oscillazioni giurisprudenziali, questa Corte è ormai consolidata nell’affermare che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. 29/03/2019, n. 8814); non si è mancato di chiarire che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante (Cass., 19/04/2019, n. 11013); confermandosi recentemente che la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che l’attuazione di detta delega
di firma – risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 – avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa (Cass. 02/08/2024, n. 21839).
2.2.2. Pertanto, nella specie, la mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE comprovate esigenze di servizio e del periodo di tempo di validità non comportano affatto la nullità della delega (Cass. 19/02/2024, n. 4366).
Può, ora, passarsi alla delibazione degli ulteriori motivi di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto la contestazione dell’esistenza degli utili societari preclusa al socio, per effetto della definitività dell’accertamento societario. Premette che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dato prova della ristrettezza della base societaria né del passaggio in giudicato della sentenza della CTP sfavorevole alla società; sostiene, quindi, che in ogni caso il socio che non abbia partecipato al giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario, possa contestare l’esistenza degli utili societari.
4.1. Il motivo è fondato nei termini appresso indicati.
4.2. Va, preliminarmente, evidenziato che la CTR ha affermato che il reddito nei confronti della società è stato accertato in maniera definitiva (pag. 4 della sentenza); a fronte di tale asserzione il ricorrente deduce, genericamente, che la sentenza depositata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse sfornita dell’attestazi one del passaggio in giudicato.
Inoltre, deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE abbia fornito adeguata prova della ristrettezza della base societaria, per essere la compagine sociale formata solo due persone.
4.3. Ciò premesso, va rilevato che alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte anche l’accertamento in via definitiva
dei redditi societari non impedisce al socio di contestare nel giudizio relativo all’accertamento personale la sussistenza degli utili imputati alla società.
4.3.1. Questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire, pronunziando nell’ipotesi in cui l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo non per la mera mancanza di impugnazione, bensì a seguito di pronuncia giurisdizionale definitiva, che ‘ in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati ‘ (così già Cass. n. 19606 del 2006; Cass. n. 21356/2009; Cass. n.17966/2013, nelle quali si è affermato che la decisione presa in relazione all’accertamento del maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti, della società); si è quindi pure spiegato che sebbene ‘ la determinazione del reddito di partecipazione dei soci sia (ai fini dell’IRPEF e dell’IRPEG) una diretta conseguenza giuridica dell’accertamento del reddito in capo alla società, ove il socio abbia separatamente impugnato l’accertamento notificatogli, con il quale gli sia stata attribuita una quota del reddito della società, la decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di parteciparvi, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti, stabiliti nell’art. 24
Cost. ‘ ; i detti principi sono stati recentemente ribaditi (Cass. 26/05/2025, n. 13937 e Cass. 12/11/2025, n. 29900) e vanno in questa sede convintamente confermati.
4.3.2. Sul punto la sentenza della CTR va, quindi, cassata; il giudice del rinvio, pacifica la possibilità, in capo al ricorrente, di contestare l’esistenza degli utili extracontabili societari, valuterà la congruità e valenza probatoria degli elementi dedotti dal socio a tal fine.
Con il quarto motivo il contribuente lamenta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., e la violazione dell’art. 293 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. Lamenta che la CTR avrebbe omesso qualsiasi esame e pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per l’illegittima doppia imposizione degli utili.
5.1. Il motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la CTR si è espressamente pronunciata sull’eccezione di illegittimità dell’avviso per la doppia imposizione degli utili, ritenendola inammissibile in quanto generica (cfr. ultimo capoverso della pagina 4 della sentenza).
Con il quinto motivo il contribuente lamenta la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per l’illegittimità della automatica distribuzione degli utili societari per la violazione del principio della trasparenza fiscale. Sostiene, in particolare, che nella specie difetterebbero altri riscontri oggettivi (ad es. le movimentazioni bancarie sui conti della società e dei soci), idonei a fondare la pretesa tributaria relativa alla distribuzione degli utili extracontabili al ricorrente.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. La CTR, nel ritenere nella specie legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio (trattandosi di società a ristretta base, composta solo da due soci) e non fornita dal
contribuente la prova contraria, ha fatto corretta applicazione enucleati in materia da questa Corte.
6.3. In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili ( ex multis , Cass. 22/11/2017, n. 27778; più recentemente, Cass. 06/06/2024, n. 15895). Ciò vale anche nelle ipotesi di assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utile extrabilancio, consentendo di riconoscere sussis tenti, ai fini della prova presuntiva, i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c.
Tale meccanismo probatorio non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell ‘assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 24/01/2019, n. 1947).
La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata da altri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi RAGIONE_SOCIALE loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare
valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. 11/08/2020, n. 16913).
In definitiva, il secondo motivo di ricorso va accolto, rigettati gli altri, la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Emilia -Romagna, in altra composizione, perché provveda al nuovo esame in relazione alla censura accolta in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l’Emilia -Romagna, in altra composizione, per nuovo esame in relazione alla censura accolta e perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME