Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 156 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 156 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13232/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE domiciliata presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione in Roma, INDIRIZZO con l’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- per la correzione dell’errore materiale nell’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 14656/2023, depositata il 25/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. con ricorso iscritto al n.r.g. 1670/2016 l’Agenzia delle Entrate chiese la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5192/44/15, depositata il 01 giugno 2015.
Gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE resistendo con controricorso e successiva memoria, in entrambi gli atti difensivi formularono istanza di distrazione delle spese ed onorari di lite in loro favore.
Questa Corte, con l’ordinanza n. 14656, pubblicata il 25.5.2023, ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente a pagare alla controricorrente, delle spese del giudizio, che ha liquidato in € 11.000,00, oltre ad € 200,00 per spese borsuali ed alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge, tuttavia omettendo, per mero errore materiale, la distrazione in favore dei difensori che ne avevano fatto apposita istanza.
La contribuente, con il ricorso ora in decisione, chiede la correzione de ll’ errore materiale costituito dall’omessa pronuncia sulla distrazione.
Considerato che:
1. Il ricorso è ammissibile e fondato (ex plurimis cfr. Cass, Sez. Un., 05/11/2021, n. 32200, secondo cui è utilizzabile il procedimento per la correzione degli errori materiali, in ipotesi di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore. Infatti, la procedura di correzione – oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Detta procedura, ai sensi dell’art. 391 – bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione).
Va, quindi, accolto il ricorso e disposta la correzione dell’ordinanza n. 14656/2023 del 25.5.2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in calce alle parole ‘… alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori …’ le seguenti parole: ‘ Spese distratte a favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi anticipatari ‘. Nulla sulle spese, poiché « Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 – bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali» (Cass. ,Sez. Un., 27/06/2002, n. 9438, ex plurimis ), oltre che in considerazione della mancata costituzione della controparte della ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 14656/2023 del 25.5.2023 di questa Corte, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in calce alle parole ‘… alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori …’ le seguenti parole: ‘ Spese distratte a favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi anticipatari ‘. Si annoti come per legge.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.