Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26974 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7170/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 38260/2021 depositata il 03/12/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
COGNOME NOME a mezzo del proprio difensore, premesso che con ordinanza n. 38260/2021, depositata il 03/12/2021, questa Corte aveva così disposto: ‘La Corte, rigetta il ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre
rimborso forfettario, ed accessori di legge’, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore del difensore AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario, ha chiesto la correzione dell’errore materiale della mancata distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore del legale antistatario;
2. l’ufficio è rimasto intimato .
CONSIDERATO CHE
1. il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicat o e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;
2. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
P.Q.M.
la Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 38260/2021 depositata il 03/12/2021, dopo l’inciso « accessori di legge » debba aggiungersi «, somme distratte in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data