Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9646 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
Oggetto: correzione errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19016/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti, dall’ avvocato NOME COGNOME (PEC: ) e presso il quale, in Napoli, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore
– intimata – avverso l’ordinanza di questa Corte n. 19568/24, depositata in data 16 luglio 2024;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-questa Corte Suprema di Cassazione -Sezione Tributaria -a seguito dell’udienza svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 27 marzo 2024, ha emesso l’ordinanza n. 19568/24, depositata in data 16 luglio 2024, con la quale ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ed ha condannato quest’ ultima al pagamento delle spese di lite ;
-con istanza del 16 settembre 2024 il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione dell’ordinanza per non aver disposto l’attribuzione delle spese al difensore, come già richiesto nel controricorso;
Rilevato che:
-il ricorso merita accoglimento atteso che per mero errore materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. SS. UU. n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;
-non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali di questo procedimento;
p.q.m.
dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 19568/24, depositata in data 16 luglio 2024, dopo l’inciso «accessori di legge» debba aggiungersi «somme distratte in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario».
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2025.