Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22882 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 391bis , comma 1, c.p.c. iscritto al n. 28891/2020 R.G. proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME COGNOME e AVV. COGNOME in proprio, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: EMAIL;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 19762/2020 depositata il 22 settembre 2020;
●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025 dal Consigliere COGNOME
●letto il ricorso ex art. 391 -bis , comma 1, c.p.c. depositato il 25 novembre 2020, con il quale NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME suo difensore nel giudizio di cassazione iscritto al n. 2531/2015 R.G., hanno chiesto la correzione dell’ordinanza n. 19762/2020 del 22 settembre 2020, pronunciata da questa Corte a
definizione di tale giudizio, per aver omesso di disporre la distrazione delle spese processuali in favore del predetto avv. COGNOME dichiaratosi antistatario;
●rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato;
●esaminati gli atti relativi al procedimento in questione, e in particolare la memoria illustrativa depositata dall’avv. COGNOME per conto del NOME COGNOME in prossimità dell’adunanza camerale del 10 luglio 2019, dalla quale risulta che effettivamente il prefato legale aveva chiesto di distrarre in suo favore le spese di lite, rendendo a tal proposito la dichiarazione di anticipazione ex art. 93, comma 1, c.p.c.;
●considerato che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, l’omessa pronuncia da parte del giudice adìto sull’istanza di distrazione presentata dall’avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio dell’organo giudicante ed è, pertanto, emendabile con il rimedio della correzione del provvedimento decisorio di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; id. , ex ceteris , fra le più recenti, Cass. n. 16649/2024, Cass. n. 21096/2024, Cass. n. 21492/2024);
●ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendosi la correzione nei termini così come proposti, con ordine della conseguente prescritta annotazione a cura della cancelleria;
●osservato, infine, che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura
sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29432/2024);
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale per omissione contenuto nella propria ordinanza n. 19762/2020, depositata il 22 settembre 2020, nel senso che, nella motivazione e nel dispositivo, dopo le parole «€ 800,00, oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a.» , devono intendersi aggiunte le seguenti: «con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME antistatario» .
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione