Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22882 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 391bis , comma 1, c.p.c. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, e AVV_NOTAIO in proprio, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: EMAIL);
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 19762/2020 depositata il 22 settembre 2020;
●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025 dal Consigliere COGNOME NOME;
●letto il ricorso ex art. 391 -bis , comma 1, c.p.c. depositato il 25 novembre 2020, con il quale NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO, suo difensore nel giudizio di cassazione iscritto al n. 2531/2015 R.G., hanno chiesto la correzione dell’ordinanza n. 19762/2020 del 22 settembre 2020, pronunciata da questa Corte a
definizione di tale giudizio, per aver omesso di disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del predetto AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario;
●rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’RAGIONE_SOCIALE, altra parte del giudizio innanzi indicato;
●esaminati gli atti relativi al procedimento in questione, e in particolare la memoria illustrativa depositata dall’AVV_NOTAIO per conto del AVV_NOTAIO in prossimità dell’adunanza camerale del 10 luglio 2019, dalla quale risulta che effettivamente il prefato legale aveva chiesto di distrarre in suo favore le spese di lite, rendendo a tal proposito la dichiarazione di anticipazione ex art. 93, comma 1, c.p.c.;
●considerato che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, l’omessa pronuncia da parte del giudice adìto sull’istanza di distrazione presentata dall’avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio dell’organo giudicante ed è, pertanto, emendabile con il rimedio della correzione del provvedimento decisorio di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; id. , ex ceteris , fra le più recenti, Cass. n. 16649/2024, Cass. n. 21096/2024, Cass. n. 21492/2024);
●ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendosi la correzione nei termini così come proposti, con ordine della conseguente prescritta annotazione a cura della cancelleria;
●osservato, infine, che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura
sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29432/2024);
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale per omissione contenuto nella propria ordinanza n. 19762/2020, depositata il 22 settembre 2020, nel senso che, nella motivazione e nel dispositivo, dopo le parole «€ 800,00, oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a.» , devono intendersi aggiunte le seguenti: «con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario» .
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione