Distrazione Spese: Quando la Corte di Cassazione Corregge Se Stessa
Il principio della distrazione spese legali è un caposaldo del nostro ordinamento processuale, volto a tutelare il difensore che ha anticipato i costi del giudizio per il proprio assistito. Ma cosa accade se un giudice, pur condannando la parte soccombente al pagamento delle spese, omette di disporne la distrazione in favore del legale antistatario? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre una risposta chiara, intervenendo per correggere una propria precedente decisione e riaffermare l’importanza di questo istituto.
I Fatti del Caso: Una Dimenticanza nel Dispositivo
La vicenda trae origine da un ricorso in materia tributaria. La Corte di Cassazione, con una prima ordinanza, aveva rigettato il ricorso di un agente della riscossione, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore di una contribuente. La liquidazione prevedeva il versamento di una somma per compensi ed esborsi, oltre agli accessori di legge, direttamente alla parte vittoriosa.
Tuttavia, nel dispositivo della decisione mancava un dettaglio cruciale: il legale della contribuente si era dichiarato “procuratrice antistataria”, avendo cioè anticipato le spese del giudizio e chiedendo, quindi, che le somme liquidate le fossero corrisposte direttamente. Accortasi dell’omissione, l’avvocatessa ha presentato un’istanza di correzione dell’ordinanza.
La Decisione della Corte sulla Distrazione Spese
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza di correzione. Analizzando gli atti di causa, i giudici hanno verificato che la richiesta di distrazione spese era stata effettivamente e tempestivamente formalizzata dal difensore negli scritti difensivi. L’omissione nel dispositivo della precedente ordinanza configurava, pertanto, un errore materiale che doveva essere sanato.
Il Procedimento di Correzione
Il procedimento di correzione di un errore materiale è uno strumento volto a emendare sviste o imprecisioni che non incidono sulla sostanza della decisione, ma che ne compromettono la corretta esecuzione. In questo caso, la mancata statuizione sulla distrazione, a fronte di una specifica richiesta, rientrava pienamente in questa casistica. La Corte, quindi, non ha modificato il merito della sua decisione, ma l’ha semplicemente integrata.
Le Motivazioni: Un Atto Dovuto per la Tutela del Difensore
La motivazione alla base dell’accoglimento dell’istanza è semplice e lineare: la richiesta di distrazione, se ritualmente proposta, impone al giudice di provvedere in merito. L’omissione costituisce un vizio che può e deve essere corretto. La Corte ha disposto che al dispositivo della precedente ordinanza fosse aggiunta la frase specifica: «Dispone la distrazione delle spese stesse in favore della procuratrice antistataria». Questo intervento ripristina la corretta applicazione della norma e garantisce al difensore il recupero diretto delle somme anticipate, senza doverle richiedere al proprio assistito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, ribadisce un principio fondamentale per la professione forense. Evidenzia l’importanza per l’avvocato di formulare in modo chiaro e inequivocabile la dichiarazione di essere antistatario e la conseguente richiesta di distrazione. Al contempo, funge da monito sull’attenzione che gli organi giudicanti devono prestare a tutti gli aspetti della decisione, inclusa la liquidazione delle spese. La possibilità di ricorrere al procedimento di correzione rappresenta una garanzia essenziale per rimediare a sviste che, se non sanate, potrebbero complicare inutilmente l’esecuzione delle sentenze e la tutela dei diritti dei difensori.
Cosa succede se un giudice dimentica di disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario?
L’avvocato interessato può presentare un’istanza di correzione dell’ordinanza o della sentenza per far integrare il provvedimento con la disposizione mancante, come avvenuto nel caso di specie.
Qual è il presupposto fondamentale perché la distrazione delle spese venga concessa?
È necessario che l’avvocato abbia dichiarato negli atti di causa di aver anticipato le spese e gli onorari (dichiarazione di essere ‘antistatario’) e abbia formulato una specifica richiesta di distrazione in proprio favore.
In che modo la Corte ha risolto l’omissione nel caso esaminato?
La Corte ha emesso una nuova ordinanza che ha disposto l’aggiunta, nel dispositivo del precedente provvedimento, di una frase esplicita che ordina la distrazione delle spese legali direttamente in favore della procuratrice antistataria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5628/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in TERMINI IMERESE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO
-intimato- sull’istanza di correzione dell’ordinanza n. 26807/2024 emessa dalla Corte di cassazione in data 15/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ordinanza n. 26807/2024 pubblicata in data 15/10/2024, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3373/2015 (depositata in data 28/07/2015), così disponendo in ordine alle spese di lite: « Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di NOME COGNOME che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge. Compensa le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. »
L’avv. NOME COGNOME ha depositato istanza di correzione dell’ordinanza n. 26807/2024 cit., nella parte in cui non è stata disposta la distrazione delle spese in favore della procuratrice antistataria.
…
Considerato che:
1. L’istanza di correzione proposta dall’avv. NOME COGNOME deve trovare accoglimento, considerato che dagli atti -v. memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 06/06/2024 -risulta richiesta la distrazione in favore della procuratrice antistataria.
…
P.Q.M.
Dispone che nell’ ordinanza n. 26807/2024 emessa da questa Corte in data 15/10/2024, laddove è scritto nel dispositivo « Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di NOME COGNOME che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge. » sia aggiunta, a seguire, la frase: « Dispone la distrazione delle spese stesse in favore della procuratrice antistataria avv. NOME COGNOME »
Manda alla Cancelleria per le annotazioni conseguenti.
Così deciso in Roma, il 27/03/2025.