Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 15153/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso per cassazione
-ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso l’ordinanza n. 13455/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 17.5.2023;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
1.L’AVV_NOTAIO ha presentato istanza per correzione di errore materiale ex art. 391bis cod. proc. civ.;
2.L’istanza è diretta ad ottenere la correzione materiale dell’ordinanza n. 13455/2023 di questa Corte con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1491/06/2016, depositata il 13 giugno 2016;
3. l’errore di cui si dice affetta l’ordinanza è contenuto nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE, nel pronunciare condanna della ricorrente RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore di NOME COGNOME, che aveva in quel giudizio depositato controricorso, ha omesso di disporne la distrazione in favore del predetto difensore, che ne aveva fatto richiesta nel proprio atto;
4 .risulta dagli atti che l’AVV_NOTAIO avesse formulato richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in suo favore;
5.in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
6.la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
7. deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo;
8.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213);
P.Q.M.
dispone che l’ ordinanza di questa Corte n. 13455/2023, depositata il 17 maggio 2023, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “ed accessori di legge” e prima del punto, di quanto segue: « con distrazione in favore del procuratore antistatario AVV_NOTAIO ».
Roma, 1° marzo 2024