Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34776 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
nel procedimento per la correzione dell’errore materiale tra le parti rubricato a ricorsi riuniti nn. 8241/2025 e 10946/2025: NOME
COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
-intimato- relativamente alla ordinanza n. 9873/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA depositata il 15/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME, con riferimento alla ordinanza in epigrafe indicata, ha domandato la correzione dell’errore materiale del dispositivo mediante addizione, nei termini che seguono:
‘Che l’ILL.MO Collegio adito aggiunga nella parte in cui si dispone:
‘ La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la parte intimata alle spese di giudizio, che liquida:
per il giudizio di primo grado in € 1.225,00 oltre contributo unificato e accessori di legge;
per il secondo grado in € 1.385,00 oltre contributo unificato e accessori di legge;
per il giudizio di legittimità in € 950,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge .’
‘…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO per il primo e secondo grado di giudizio (cfr. anche sentenza impugnata della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 5177/2023, che nel P.Q.M. ha disposto la distrazione a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.) e per il giudizio di legittimità in favore dell’AVV_NOTAIO, in quanto quest’ultimo si è dichiarato procuratore antistatario e nel ricorso ha ribadito nelle memorie tale dichiarazione ‘ .
Tale ricorso risulta acquisito al fascicolo, previa iscrizione disposta in calce al ricorso medesimo, con provvedimento recante ordine del Presidente di sezione del 18/04/2025, e risulta rubricato due volte, con i numeri di ruolo nn. 8241/2025 e 10946/2025, per erronea duplicazione della istanza nella iscrizione a ruolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO, quale difensore di NOME COGNOME, ha prestato patrocinio nella controversia definita con la ordinanza n.
9873/2025 della Corte suprema di cassazione, depositata il 15/04/2025.
Con riferimento alla suddetta ordinanza ha rappresentato che era stata chiesta la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ma che tale statuizione è stata omessa.
Tale richiesta, formulata con ricorso, risulta iscritta due volte, con diversi numeri di ruolo, per i quali va dunque disposta la riunione.
Nello specifico, la difesa ha chiesto di disporre la correzione nei termini indicati in ricorso, cioè aggiungendo al dispositivo, dopo la condanna al pagamento delle spese di lite: ‘…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO per il primo e secondo grado di giudizio e per il giudizio di legittimità in favore dell’AVV_NOTAIO ‘.
Tale richiesta deve trovare accoglimento, corrispondendo a quanto effettivamente richiesto dal difensore e riscontrato in atti, ma, per mero errore materiale di omissione, non trascritto nel corpo del provvedimento decisorio.
Deve quindi disporsi la correzione dell’errore nei termini invocati dal difensore.
P.Q.M.
La Corte, previa riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 8241/2025 e 10946/2025, dispone la correzione della ordinanza n. 9873/2025 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 15/04/2025, nei termini indicati in motivazione, aggiungendo al dispositivo: ‘…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’AVV_NOTAIO per il primo e secondo grado di giudizio e per il giudizio di legittimità in favore dell’AVV_NOTAIO ‘ , mandando la cancelleria per i conseguenziali adempimenti di annotazione.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME