Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33263 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33263 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8457/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma in INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6604/2019;
vista l’ordinanza pronunciata da questa Corte n. 699 del 2024;
vista l’istanza di correzione materiale , avente ad oggetto la predetta ordinanza, depositata dall’AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
AVV_NOTAIO ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza pronunciata da questa Corte il 26 gennaio 2024 con la quale è stato respinto il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE ;
1. L’errore di cui si dice affetta l’ordinanza è, in tesi, contenuto nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE., nel pronunciare condanna della RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese ha omesso di disporne la distrazione in favore del predetto difensore, che ne aveva fatto richiesta nell’atto di costituzione;
2. l’istanza merita accoglimento;
risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l’AVV_NOTAIO aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, RAGIONE_SOCIALE spese legali, dichiarandosi «antistatario»;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE pronunce
della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo;
non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 699/2024, depositata il 18 aprile 2024, sia corretto nel senso che lì dove nel dispositivo è scritto «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 5800,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge» si sostituiscano le parole «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dichiaratos i antistatario, che liquida in euro 5800,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge».
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024