Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6311 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6311 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24868/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Trani, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
1. -con ordinanza n. 8606/2025, pubblicata in data 1/4/2025, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e condannato la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti;
il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorre con la procedura di correzione di errore materiale, deducendo che l’ordinanza ha omesso di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese formulata, nel controricorso, dal difensore dell’ente AVV_NOTAIO;
-la RAGIONE_SOCIALE non svolge attività difensiva.
Considerato che:
-come risulta dal controricorso depositato nel giudizio iscritto al R.G.N. 24868/2020, e definito dalla Corte con la citata ordinanza, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto disciplinarsi le spese del giudizio secondo soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde , ex plurimis , Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437);
l’istanza di correzione va, pertanto, accolta e la disciplina delle spese processuali integrata con la disposizione relativa alla loro distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO antistatario NOME COGNOME;
la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 8606/2025, depositata in data 1/4/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori di legge, se dovuti», «con distrazione in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO COGNOME».
Manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza.
Cos ì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO