Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16648 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16648 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18047/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso in proprio quale difensore distrattario e antistatario di COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE controricorrente nel procedimento RGR n. 28818/2016, con domicilio digitale pec EMAIL
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 20758/2024 depositata il 25/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso 5/12/2016 l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 646/03/2016 emessa dalla CTR della Liguria, che aveva accolto l’appello proposto da COGNOME Remo e annullato l’atto impugnato per difetto di prova della sua notificazione.
Il contribuente controricorrente ha depositato, in data 12 marzo 2024, memoria contenente l’espressa richiesta della distrazione delle spese ripetibili del controricorrente vittorioso in favore del suo difensore antistatario e distrattario ex art. 93 c.p.c.
Con ordinanza depositata il 25 luglio 2024, recante il n. 20758, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia al pagamento in favore del contribuente controricorrente delle spese di giudizio, liquidandole in euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi agli accessori di legge. Nulla ha disposto in merito alla distrazione delle spese in favore dell’Avv. NOME COGNOME difensore del contribuente
L’avv. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione per correzione di errore materiale affidato ad unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 93, 287, 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all’art. 391 bis, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., per aver la RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. A fronte del consolidato orientamento di codesta Suprema Corte, l’ordinanza emessa risulta pertanto affetta da mero errore materiale, suscettibile di rettifica mediante istanza di parte proponibile dal difensore distrattario, senza necessità di essere assoggettato alla disciplina delle impugnazioni.
Viene pertanto invocata la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 20758 del 2024, pubblicata in data 25 luglio 2024, per l’ omessa
pronuncia in punto distrazione delle spese in favore del difensore della contribuente.
L’istanza di correzione è meritevole d’essere accolta.
Invero, va fatta piana applicazione del principio nomofilattico in base al quale: ‘ In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione’ (Cass. n. 5082 del 2024; v. anche Cass. n. 12437 del 2017).
P.Q.M.
dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 20758/2024, pubblicata in data 25 luglio 2024, sia corretto aggiungendo, in fine, dopo le parole « e agli accessori di legge », le parole « , da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosene antistatario ».
Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della menzionata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 27/03/2025.