Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27377/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, pec , che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avente per oggetto l’istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23889/2024 pubblicata in data 05/09/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ordinanza n. 23889/2024, pubblicata in data 05/09/2024, questa Corte ha accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, n. 248/2022, pubblicata in data 07/04/2022, cassando la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’avviso di intimazione n. 08320199001484405NUMERO_CARTA Ha, poi, condannato la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, mentre ha disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito.
L’Avv. NOME COGNOME con istanza depositata in data 11/09/2024, ha chiesto di « correggere, con cortese sollecitudine, l’errore materiale innanzi rilevato, condannando la controparte alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, già liquidate in dispositivo, e conseguenti oneri di legge, direttamente in favore dello scrivente avv. NOME COGNOME dichiarato antistatario, ordinando a tal fine gli adempimenti ritenuti opportuni. »
…
Considerato che:
L’istanza di correzione di errore materiale deve essere accolta, considerato che nel ricorso in cassazione la parte ricorrente ha
chiesto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Questa Corte ha precisato, anche recentemente, che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., 26/02/2024, n. 5082).
Di conseguenza, nel dispositivo dell’ordinanza n. 23889/2024 deve essere aggiunta nella parte relativa alla condanna alle spese la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. NOME COGNOME.
…
P.Q.M.
Dispone che nell’ordinanza di questa Corte n. 23889/2024, pubblicata in data 05/09/2024, laddove è scritto:
« condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge; dispone la compensazione delle spese dei gradi di merito. »
si legga invece:
« condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. NOME COGNOME dispone la compensazione delle spese dei gradi di merito. »
Così deciso in Roma, il 28/02/2025.