Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22443 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
Correzione errore materiale (ord. Cass. n. 2944/2024)
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2921/2016 R.G. proposto da:
FORTUNATO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
Per la correzione dell ‘ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 2944/2024, depositata in data 31 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 2944/2023,
emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 2921/2016 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione distaccata di Foggia n. 2971/26/2015.
Il contribuente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: «Rigetta il ricorso e condanna in solido l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», non disponendo, dunque, la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’AVV_NOTAIO, espressamente richiesta nell’atto di ricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.
Considerato che:
1. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel dispositivo della pronuncia si legge che: «Rigetta il ricorso e condanna in solido l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’AVV_NOTAIO, espressamente richiesta nell’atto di ricorso.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «C ondanna in solido l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», deve leggersi e intendersi «C ondanna in solido l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario»
P.Q.M.
La Corte corregge l’ordinanza n. 2944 del 31/01/2024 nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «C ondanna in solido l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», deve leggersi e intendersi «Condanna in solido l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario»
Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione in calce all’originale dell’ordinanza corretta
Così deciso in Roma il 9 luglio 2024.