Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18806 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
Correzione errore materiale (ord. Cass. n. 25014/2023)
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24917/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
Avverso l ‘ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 25014/2023, depositata in data 22 agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE ha instato per la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 25014/2023, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 12822/2022 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione distaccata di Catania n. 9927/15/2021.
La società contribuente ha rilevato l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: «Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», non disponendo, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’AVV_NOTAIO, il quale si era dichiarato antistatario.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.
Considerato che:
L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: «Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’AVV_NOTAIO, il quale si era dichiarato antistatario.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», deve leggersi e intendersi «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario ».
P.Q.M.
Dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 25014/2023, nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», deve leggersi e intendersi «Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario».
Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione in calce all’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024.