Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22489 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
Correzione errore materiale (ord. Cass. n. 5066/2024)
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4894/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Casoria (INDIRIZZO), INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
Per la correzione dell ‘ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 5066/2024, depositata in data 26 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 5066/2024, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 27494/2017 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 594/2017.
La contribuente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: «C ondanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge», non disponendo, dunque, la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’AVV_NOTAIO, il quale si era dichiarato antistatario.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.
Considerato che:
L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: «Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’AVV_NOTAIO, il quale si era dichiarato antistatario.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «C ondanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge», deve leggersi e intendersi «Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario ».
P.Q.M.
La Corte corregge l’ordinanza n. 5066 del 20/06/2024 nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «C ondanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Entrate al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge», deve leggersi e intendersi «C ondanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario ». Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione in calce all’originale dell’ordinanza corretta
Così deciso in Roma il 9 luglio 2024.