Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16146 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16146 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7828/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Foggia, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente –
Avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA N. 32383/2024 depositata in data 13 dicembre 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME risultava vittoriosa nel giudizio iscritto avanti a questa Corte con il numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO, esitato con ordinanza n. 32383/2024, che vedeva la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE.
Correzione errore materiale
La ricorrente ha proposto ricorso per correzione dell’errore materiale essendo stata presentata in sede di ricorso per cassazione, rituale domanda di distrazione a favore dei legali rappresentanti della parte privata, qualificatesi come antistatari, RAGIONE_SOCIALE somme riconosciute a titolo di spese giudiziali ex art. 93, quarto comma, cod. proc. civ. e non avendo la Corte a tanto provveduto.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Considerato che:
L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: «condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», deve leggersi e intendersi «condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, antistatari».
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 32383/2024, depositata in data 13 dicembre 2024, nel senso che là ove è scritto, nel
dispositivo, «condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge», deve leggersi e intendersi «condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo grado di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e CRAGIONE_SOCIALE, come per legge, con distrazione in favore degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, antistatari».
Così deciso in Roma il 14 aprile 2025.