Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21517 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
Oggetto: Tributi
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Sul ricorso n. 12384 del ruolo generale dell’anno 20 18 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
-(già) ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., CODA NOME, in proprio e nella qualità di socio, CODA NOME, in qualità di socia, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME in forza di
procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, al V.INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-(già) controricorrenti-
AVVERSO l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, sezione tributaria, n. 34644 del 2024 e depositata il 27 dicembre 2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 giugno 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
L’Avv.to NOME COGNOME nella qualità di difensore di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., CODA NOME, in proprio e nella qualità di socio, COGNOME NOMECOGNOME in qualità di socia, ha depositato istanza regolarmente notificata – per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 34644 del 2024, resa nel procedimento n. RGN 12384/2018, depositata il 27 dicembre 2024, nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso, condannava l’Agenzia dell e entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario nel controricorso;
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
-va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto
dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022; Cass. se z. 6 – 5, Ordinanza n. 937 del 2023);
-all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024);
-l’ordinanza n. n. 34644 del 2024 è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dall’Avv.to NOME COGNOME nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo;
-pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 10, dopo le parole “accessori di legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to NOME COGNOME dichiaratosi antistatario”;
– nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione de ll’intimata (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024);
visto l’art. 391-bis c.p.c.;
P. Q. M.
dispone che l’ordinanza di questa Corte, sezione tributaria, n. 34644 del 2024, depositata il 27 dicembre 2024, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 10, dopo le parole “accessori di legge” le parole “con distrazione delle spese in favore dell’Avv.to NOME COGNOME dichiaratosi antistatario”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, in data 11 giugno 2025