Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12461 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18420/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in calce al l’originario controricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore
Oggetto: tributi correzione errore materiale
–
intimato
–
avverso l’ordinanza n. 26486/2023 della Corte Suprema di Cassazione depositata in data 13 settembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La Corte di Cassazione, con la ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Monte Sant’Angelo nei confronti dell’attuale ricorrente , già controricorrente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
che i difensori dei controricorrenti si sono dichiarati nel controricorso antistatari, avendo dichiarato di avere anticipato le spese del giudizio e di non avere riscosso i compensi, con applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ.;
che il controricorrente propone istanza di correzione materiale nella parte in cui l’ordinanza non ha provveduto sulla domanda di distrazione delle spese in favore dei difensori;
che il Comune di Monte Sant’Angelo non si è costituito nel presente procedimento;
CONSIDERATO CHE
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037);
che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213);
P. Q. M.
La Corte, dispone che nella ordinanza di questa Corte n. 26486/2023, pubblicata in data 13 settembre 2023, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 7, punto 6.1, dopo le parole «ed euro 260.000,00» siano aggiunte le parole « da distrarsi in favore dei difensori dei controricorrenti AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che ne hanno fatto richiesta »; nel dispositivo, a pag. 7, al quinto rigo del dispositivo, dopo le parole «accessori di legge», sia aggiunta la frase « ordina la distrazione delle spese stesse a favore dei difensori dei controricorrenti AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO ».
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024