Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23680/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Empoli (FI), INDIRIZZO rappresentata e difesa dal prof. avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 655/2023, depositata il 7 luglio 2023;
AVVISO DI ACCERTAMENTO -RITENUTE ALLA FONTE 20142015-2016
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. NOME COGNOME con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto del ricorso;
-Rilevato che:
All’esito di verifica fiscale e sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificato il 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Firenze notificava in data 6 novembre 2018 alla società RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. T8B072003064/2018, con il quale veniva contestata alla suddetta società la genuinità e legittimità dei contratti di distacco temporaneo di personale intervenuti, in àmbito comunitario, negli anni dal 2012 al 2016 tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e la società di diritto portoghese RAGIONE_SOCIALE con sede in Lagoa (Portogallo), e quindi l’omesso versamento, per l’anno 2013, delle ritenute alla fonte IRPEF con riferimento al personale in questione , per l’importo di € 18.004,00, oltre interessi e sanzioni.
L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze la quale, con sentenza n. 971/2019, depositata il 5 dicembre 2019, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Toscana, con sentenza
n. 655/2023, pronunciata il 12 maggio 2023 e depositata in segreteria il 7 luglio 2023 rigettava l’appello, compensando nuovamente le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 13 aprile 2023).
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
In data 30 novembre 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380bis , comma 1, c.p.c., ritenendo lo stesso inammissibile.
In data 7 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate presentava istanza di trattazione del ricorso ex art. 380bis , comma 2, c.p.c.
Con decreto del 24 febbraio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
-Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 30 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce che erroneamente la CGT di secondo grado aveva confermato il rigetto del ricorso originario disposto in primo
grado, in quanto i giudici non avevano considerato tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio ed allegati dall’Ufficio e, quindi, avevano sostanzialmente omesso la necessaria valutazione della loro complessiva portata probatoria.
2. Il motivo è inammissibile.
La ricorrente censura la sentenza della Corte regionale nella parte in cui avrebbe omesso di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per qualificare come genuino e regolare il distacco dei lavoratori in questione, ed avrebbe obliterato gli indizi gravi, precisi e concordanti dalla stessa offerti, che, a suo dire, l’av evano indotta a ritenere illegittimo il distacco in questione, sussistendo in realità una fattispecie di somministrazione di mano d’opera irregolare.
Ad avviso del collegio tali censure, lungi dal riguardare violazioni di legge, si risolvono in una contestazione nel merito della valutazione delle prove effettuata dalla Corte territoriale, risolvendosi così, il motivo, in una richiesta di rivalutazione di tali prove (da ultimo, Cass. 27.2.2024, n. 5146; Cass. 8.9.2023, n. 26145).
La CGT di secondo grado, invero, ha, con valutazione in fatto insindacabile in questa sede, accertato che i lavoratori in questione era regolarmente assunti dalla società portoghese RAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE durante il periodo di distacco, versava a favore della società portoghese, che rilasciava regolare fattura, un rimborso corrispondente alla retribuzione legalmente e contrattualmente dovuta ai lavoratori ed i contributi previdenziali, e che per ogni lavoratore era stato depositato atto di distacco ed il mod. A/1, emesso dall’Istituto di previdenza sociale portoghese.
La stessa Corte regionale, inoltre, ha dato conto del fatto che la legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Firenze n. 621 del 23 maggio 2024, è stata assolta dal reato di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai rapporti di distacco di lavoratori intercorsi in àmbito UE con la T.M.E. portoghese, anche con riferimento all’anno 2013, e tale circostanza, pur dovendosi escludere l’applicazione d ella nuova disposizione dell’art. 21 -bis d.lgs. n. 74/2000, trattandosi di sentenza non emessa a seguito di dibattimento, conferma comunque la non eccentricità della ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale.
Da tutte le argomentazioni che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso, in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 1, c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c., la ricorrente stante la decisione conforme alla suddetta proposta di definizione accelerata – deve essere condannata al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 2.800,00, nonché al pagamento -in applicazione del comma 4 dello stesso art. 96 c.p.c. – di una somma in favore della cassa delle ammende, che viene determinata in € 1.500,00.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Condanna la stessa ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE , dell’ulteriore somma di € 2.800,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. , nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, dell’ulteriore somma di € 1. 500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025.