Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16015 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di Milano, e NOME COGNOME del Foro di Busto Arsizio (MI), che hanno indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del primo difensore, al INDIRIZZO in Milano;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4448, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 5.10.2015, e pubblicata il 15.10.2015;
OGGETTO: Ires ed Irap 2008 Società controllante – Distacco di personale da società controllata – Deducibilità del costo – Condizioni – Tipologia dell’avviso di accertamento Obbligo di indicazione – Non sussiste.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, sul fondamento di attività di verifica fiscale conclusa con Processo Verbale di Costatazione redatto dall’ufficio controlli, accertava il maggior reddito conseguito nell’anno 2008 dalla RAGIONE_SOCIALE, disconoscendo la deducibilità di costi diversi mediante cinque rilievi. In conseguenza notificava alla società, ai fini Ires ed Irap, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como opponendo, per quanto ancora di interesse, che i costi di cui al primo rilievo erano in realtà deducibili, perché si trattava di oneri effettivamente sostenuti per la retribuzione di unità di personale distaccato da altra società appartenente al medesimo gruppo, e controllata dall’esponente. La CTP reputava fondate le difese proposte dalla ricorrente ed annullava l’atto impositivo in relazione a questo rilievo.
Avverso la decisione conseguita dai primi giudici, nella parte in cui era risultata soccombente spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rinnovando le proprie censure, e la società proponeva appello incidentale. La CTR accoglieva l’impugnativa dell’RAGIONE_SOCIALE, riformando la decisione di primo grado, mentre rigettava l’appello incidentale introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, la società, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ., la ricorrente contesta la motivazione della decisione adottata dal giudice del gravame, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al legittimo distacco di unità di personale da società controllata, e della conseguente corretta deduzione degli oneri sostenuti per la loro retribuzione.
Mediante il secondo mezzo di impugnazione, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura la motivazione della decisione adottata dal giudice del gravame, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata indicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di quale accertamento abbia inteso compiere ai sensi dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, con la conseguenza che l’atto impositivo, redatto mediante la commistione di un accertamento analitico con uno di natura analitico induttivo, ha ingenerato una confusione che ha determinato la violazione del proprio diritto di difesa.
Gli strumenti di impugnazione proposti dalla ricorrente dichiarando di contestare il vizio di motivazione, ma in realtà descritti mescolando questioni di fatto attinenti il merito del giudizio, e di diritto, sono inammissibili nella misura in cui domandano di rivisitare l’intera vicenda processuale, anche con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, ed anche prescindendo da specifiche censure alla sentenza impugnata.
Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso la contribuente intende criticare il vizio della motivazione della decisione impugnata, per avere la CTR omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’intervenuto legittimo distacco di unità di
personale da società controllata, ed alla conseguente corretta deduzione degli oneri sostenuti per la loro retribuzione.
Rileva in particolare la ricorrente che il giudice del gravame ‘non ha correttamente preso in considerazione, esaminandoli e valutandoli, una serie di elementi rilevanti per la decisione … non ha neppure tenuto conto di tutte le risultanze probatorie’ (ric., p. 5). Al proposito ricorda che il primo rilievo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel suo atto impositivo ha ad oggetto il riaddebito alla società controllante, l’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE, dei costi sostenuti dalla società controllata al 99% RAGIONE_SOCIALE per la retribuzione di tre unità di personale dipendente, che erano stati però distaccati presso la società controllante e presso quest’ultima hanno prestato nell’anno 2008 la propria attività lavorativa. Il distacco del personale è legittimo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, e l’interesse della società distaccante può anche essere integrato dall’interesse al distacco del gruppo societario. Non si richiede necessariamente la redazione del moRAGIONE_SOCIALE NOME per dimostrare l’esistenza del distacco del personale. I tre dipendenti hanno svolto attività di magazzinaggio che ha contribuito alla generazione di ricavi da parte della società controllante.
4.1. La CTR osserva che l’Ufficio non ha contestato la pretesa deduzione di un costo ‘inesistente’, bensì di un costo non adeguatamente documentato e comunque di cui non vi è prova dell’inerenza. Non è provato che le prestazioni lavorative RAGIONE_SOCIALE tre unità distaccate siano state fornite presso la controllante, e non presso la controllata, e non si comprende perché la RAGIONE_SOCIALE abbia assunto tre unità di personale per poi non utilizzarle, distaccandole presso la controllante. Non risulta individuabile un interesse all’operazione della società controllata, che pure è un requisito indispensabile ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, e deve trattarsi di un interesse produttivo.
Nel caso di specie, secondo l’Amministrazione finanziaria, ‘l’unico motivo sottostante il distacco era il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in un’ottica di pianificazione del reddito e redistribuzione arbitraria di costi (spostare il peso economico del costo dei lavoratori sulla società che presentava utili da ‘abbattere’)’ (sent. CTR, p. 2).
4.1.1. Quindi il giudice dell’appello rileva che la RAGIONE_SOCIALE, mediante la documentazione acquisita in atti prova l’assunzione dei tre dipendenti da parte della società distaccante, lo svolgimento di attività lavorativa, il pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzioni da parte della controllata ed il riaddebito alla controllante, ma il fatto che la distaccante non avesse sede propria non prova che i lavoratori fornissero le loro prestazioni presso la controllante.
Osserva poi la CTR che sono state fornite adeguate giustificazioni economiche ed imprenditoriali RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto a costituire la società controllata RAGIONE_SOCIALE, ma non può dirsi altrettanto a proposito ‘dell’interesse economico/organizzativo della controllata al distacco dei tre dipendenti presso la controllante … tutti gli elementi fattuali disponibili e versati in atti … convincono della fondatezza della ricostruzione della Amministrazione. La RAGIONE_SOCIALE … era una società neocostituita; che non ha svolto nell’anno alcuna attività propria e autonoma sul piano operativo …. Ha chiuso l’anno fiscalmente in perdita … unici elementi positivi sono stati rappresentati dal riaddebito dei costi da lavoro dipendente alla controllante. Non si vede quindi quale possa essere stato, per la distaccante l’interesse produttivo alla base dell’operazione di distacco … evidente la ‘strategia fiscale’ RAGIONE_SOCIALE due società … ossia quella di riaddebitare i costi del personale assunto dalla RAGIONE_SOCIALE alla controllante … che chiudeva l’esercizio in utile e che, quindi, poteva concretamente beneficiare in questo modo della deducibilità di quei costi ai fini fiscali; laddove
di tale beneficio non poteva valersi la RAGIONE_SOCIALE destinata a chiudere l’esercizio in perdita’ (sent. CTR, p. 4).
4.2. La ricorrente critica che il giudice dell’appello non ha esaminato e valutato, plurimi elementi rilevanti per la decisione, neppure esaminando tutte le prove raccolte in atti. A tal proposito occorre però ricordare come questa Corte regolatrice abbia già avuto occasione di chiarire che ‘il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione RAGIONE_SOCIALE stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto’, Cass. sez. V, 29.12.2020, n. 29730, e non si è mancato di specificare che ‘ la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di
ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito’, Cass. sez. II, 19.7.2021, n. 20553.
Di fronte alla chiara motivazione della propria decisione proposta dal giudice dell’appello è onere del ricorrente dimostrare in che cosa il giudice di secondo grado abbia sbagliato, non potendo essere presa in considerazione, in sede di legittimità, una mera diversa analisi del materiale probatorio proposta dalla parte.
4.2.1. La CTR rileva in primo luogo che la ricorrente non ha dimostrato l’interesse produttivo della società controllata a distaccare propri dipendenti presso la società controllante, come richiesto dalla legge al fine dell’operatività della disciplina della deduzione dei costi d’impresa. Sostiene quindi che la condotta RAGIONE_SOCIALE due società trova spiegazione nell’intento di contenere l’imposizione in violazione RAGIONE_SOCIALE regole fiscali vigenti ponendo in essere un’operazione commerciale elusiva, riversando sulla società controllante, che è in attivo e può dedurre i costi, gli oneri sostenuti per il pagamento della retribuzione di unità di personale distaccate dalla società controllante, che è in passivo e di fatto non è operativa, e non si comprende neppure perché sia stata costituita se non destinata ad operare nell’anno 2008.
4.2.2. A fronte di questi ben comprensibili argomenti la ricorrente replica che ‘l’interesse del distaccante … può essere anche l’interesse del gruppo’ (ric., p. 6), il che può anche verificarsi, ma la società neppure illustra come abbia provato il ricorrere della circostanza nel corso dei gradi di merito del giudizio. Neppure chiarisce come abbia provato che le tre unità di personale abbiano prestato servizio presso la società controllante e nell’interesse di questa, e quali siano state le loro mansioni. La ricorrente ripropone i propri argomenti, peraltro senza riportare analiticamente quando e come siano stati proposti nei gradi di merito del giudizio, ma non si confronta con la decisione assunta
dalla CTR, non ne contrasta il fondamento, limitandosi a proporre una propria diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, peraltro operando plurimi riferimenti a valutazioni soltanto ipotetiche.
In definitiva il primo motivo di ricorso introdotto dalla contribuente, nella parte in cui può essere ritenuto ammissibile, risulta comunque infondato, e deve per questo essere respinto.
Mediante il secondo mezzo di impugnazione, la ricorrente censura la motivazione della decisione adottata dal giudice del gravame, per non aver esaminato la critica relativa alla mancata indicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di quale accertamento, analitico o analitico induttivo, abbia inteso compiere ai sensi dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, con la conseguenza che l’atto impositivo, redatto mediante la commistione di un accertamento analitico con uno di natura analitico induttiva, ha ingenerato una confusione che ha determinato la violazione del proprio diritto di difesa.
5.1. In proposito è sufficiente rilevare che nessuna norma prevede, in sede di redazione dell’avviso di accertamento, che l’Amministrazione finanziaria sia tenuta ad indicare in quale categoria dogmatica (analitico, analitico induttivo, analitico presuntivo, sintetico, etc.) debba essere iscritto l’atto impositivo notificato al contribuente. Quello che rileva ai fini della legittimità dell’accertamento tributario è che sia fondato, in considerazione della legislazione vigente, e che risulti chiaramente intellegibile.
A tanto deve aggiungersi che la ricorrente non ha cura di indicare come abbia tempestivamente proposto la propria critica nei gradi di merito del giudizio, e con quali formule, e come l’abbia diligentemente coltivata.
Inoltre, la società rappresenta una lesione del proprio diritto di difesa dipendente dalla confusione ingenerata dall’Amministrazione finanziaria che non ha chiarito la natura dell’accertamento tributario effettuato, il quale di fatto risulta dalla commistione di
accertamenti di natura diversa, ma neppure illustra in qual modo il suo diritto di difesa sia rimasto limitato.
Anche il secondo strumento di impugnazione, nella parte in cui può ritenersi ammissibile, risulta comunque infondato, e deve perciò essere respinto.
In definitiva il ricorso introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della costituita controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24.5.2024.